IL DIRETTORE GENERALE 
per  la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela   del
                             consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il  decreto  4  settembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.  220  del  20
settembre 2012  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata  a
livello  nazionale  alla  denominazione  «Focaccia   di   Recco   col
Formaggio» per la quale e' stata  inviata  istanza  alla  Commissione
europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; 
  Vista la nota del 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ha   trasmesso   la
documentazione  relativa  alla   domanda   di   registrazione   della
denominazione  «Focaccia  di  Recco  col  Formaggio»  modificata   in
accoglimento delle richieste della Commissione UE; 
  Ritenuta la necessita' di  riferire  la  protezione  transitoria  a
livello  nazionale  al  disciplinare  di  produzione  modificato   in
accoglimento delle richieste della Commissione UE; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La protezione a titolo transitorio a livello  nazionale,  accordata
con decreto 4 settembre 2012 alla denominazione  «Focaccia  di  Recco
col Formaggio» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione
europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, e'
riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di
produzione consultabile nel sito istituzionale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari