IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  41  del  14
febbraio 2012 «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,
commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148»; 
  Vista la legge n. 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della
pesca marittima», e s.s.m.m.i.i., nonche'  il  relativo  decreto  del
Presidente della Repubblica attuativo 2 ottobre  1968,  n.  1639,  di
approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della stessa legge  n.
963/1965»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura», a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001,  n.
57 «che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici»; 
  Visto il Reg. (CE) della Commissione del 18 dicembre 2003, n. 2244,
che ha disposto un inderogabile  divieto  di  effettuare  battute  di
pesca per le navi  comunitarie  soggette  all'obbligo  del  controllo
satellitare, ovunque esse operino ed a quelle  dei  Paesi  terzi  che
operino nelle  acque  comunitarie,  senza  apparati  o  con  apparati
guasti,  difettosi  e/o  non  funzionanti,   salva   l'autorizzazione
dell'autorita' competente; 
  Visto il Reg. (CE) della Commissione del 24 luglio  2007,  n.  875,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilita'
di concedere aiuti,  non  corrispondenti  ai  criteri  dell'art.  87,
paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non  soggetti  all'obbligo  di
notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso; 
  Visto il Reg.(CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n.  1224  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Considerato che al fine di ottemperare alle disposizioni  contenute
nel Titolo IV - Capo I del citato Reg. (CE) n. 1224 del  20  novembre
2009 le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o superiore  a  12
metri devono essere dotate di apparecchiature elettroniche di  bordo,
la  cui  installazione  ed  il  successivo   corretto   funzionamento
necessitano di opportuna formazione ed assistenza; 
  Considerato che  trattasi  di  apparecchiature  innovative  per  la
flotta italiana e che un adeguato training on the job degli operatori
del settore necessita  di  ulteriori  interventi  di  formazione  per
l'efficace utilizzo delle strumentazioni di dette apparecchiature; 
  Considerate  le  difficolta'  operative  intervenute   durante   le
installazioni  che   hanno   determinato   delle   criticita'   nella
conclusione delle relative attivita'; 
  Considerato l'art. 103 del Reg. (CE) 1224 del 20 novembre 2009,  in
forza del quale, la Commissione europea puo' operare la sospensione o
la soppressione dell'aiuto finanziario attivato  dal  Reg.  (CE)  del
Consiglio del 27 luglio 2006, n. 1198 e dal Reg. (CE)  del  Consiglio
del 22 maggio 2006, n. 861, qualora si dovesse accertare  la  mancata
osservanza delle norme della politica comune della  pesca,  la  quale
potrebbe altresi' esporre lo  Stato  italiano  ad  una  procedura  di
infrazione con  conseguente  ripercussione  sulla  disponibilita'  di
fondi comunitari; 
  Considerate le finalita' del  citato  Reg.  (CE)  n.  1224  del  20
novembre  2009  e  il  prioritario  interesse  pubblico  al  corretto
utilizzo  delle  apparecchiature  installate  a  bordo  al  fine   di
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Considerata l'esigenza che i dati  vengano  regolarmente  trasmessi
attraverso gli apparati di  cui  trattasi,  in  considerazione  degli
obblighi comunitari derivanti, in particolare dagli articoli 15,  17,
22 e 24 del Reg. (CE) n. 1224 del 20  novembre  2009  che  dispongono
l'obbligo  di  compilazione  e  trasmissione  elettronica  dei   dati
relativi al giornale di pesca, alla  dichiarazione  di  sbarco,  alla
dichiarazione di trasbordo e alla notifica preventiva, anche al  fine
di poter scambiare, tempestivamente, con gli altri Stati membri e  la
Commissione  europea  le  pertinenti  informazioni   secondo   quanto
previsto dall'art. 111 dello stesso regolamento; 
  Considerate  altresi'  le  numerose  segnalazioni  in  merito  alle
difficolta' operative incontrate dagli operatori nel poter assicurare
il  corretto  funzionamento  delle  apparecchiature,  nonostante   le
iniziative intraprese dall'Amministrazione che  coinvolgono  a  pieno
titolo gli stessi operatori; 
  Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  alla
concessione di un contributo  forfettario  agli  imprenditori  ittici
armatori di  unita'  da  pesca  con  lunghezza  fuori  tutto  pari  o
superiore a  12  metri,  dotati  delle  apparecchiature  elettroniche
blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet,  nel  quadro  degli
aiuti de minimis consentiti dall'Unione  Europea,  in  considerazione
dell'importanza degli obiettivi comunitari che il Reg.  (CE)  del  20
novembre 2009, n. 1224, in materia di controllo persegue, nonche' per
garantire  il  corretto  adempimento  agli  obblighi   previsti   dal
sopraccitato regolamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  Per l'anno finanziario 2012, per le finalita' di cui alle  premesse
le risorse recate dal capitolo 1482, di cui all'art. 10  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, pari  ad  euro  300.380,00,  sono
utilizzate, in via del  tutto  eccezionale,  per  la  concessione  di
contributi finanziari a fondo perduto in regime de minimis  a  favore
degli imprenditori ittici armatori di unita' da pesca, con  lunghezza
fuori tutto pari o superiore a 12 metri,  dotate  di  apparecchiature
elettroniche blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet,  quale
contributo per un rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il
corretto  funzionamento  dei  citati  dispositivi   elettronici,   in
ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunitario.