IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare
gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma  2  che  fissano  i  principi
applicabili al trattamento dei dati  sensibili  e  giudiziari  ed  il
termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare,  dei
tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE  ed  in
particolare, l'articolo 21 dello stesso decreto, che  attribuisce  al
Ministero dell'economia e delle finanze, tra  l'altro,  competenze  e
poteri in materia di tenuta del Registro dei revisori  legali  e  del
Registro del tirocinio; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre  2007,  n.  255,  recante
«Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21, e 181  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali"», che identifica i tipi di dati  e  le
operazioni eseguibili nel trattamento dei dati personali, sensibili o
giudiziari, autorizzati per legge, per il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, la Scuola superiore  dell'economia  e  delle  finanze,
l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  la  Guardia  di
finanza e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze; 
  Considerata la necessita' di identificare i tipi di dati  sensibili
e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili  in  relazione  alle
finalita' di interesse pubblico, individuate da parte  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  con  riferimento  alle  funzioni  di
abilitazione e di iscrizione al Registro dei revisori  legali  e  del
relativo Registro del tirocinio, nonche' di tenuta  e  vigilanza  dei
menzionati registri; 
  Considerata, in particolare, la necessita' di acquisire presso  gli
interessati  o  presso   l'Autorita'   giudiziaria   dati   personali
concernenti  il   possesso   ed   il   mantenimento   del   requisito
dell'onorabilita'  ai  fini  dell'iscrizione   o   del   mantenimento
dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali e nel  Registro  del
tirocinio; 
  Verificato il rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie  previste
dall'articolo 22  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza
ed indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati
rispetto  alle  finalita'  perseguite,  all'indispensabilita'   delle
operazioni  eseguibili  per  il  perseguimento  delle  finalita'   di
rilevante  interesse  pubblico   individuate   per   legge,   nonche'
all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione
delle medesime operazioni; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, iscritto nel relativo Registro dei provvedimenti  in  data
15 dicembre 2011, al n. 485, parere richiesto ai sensi degli articoli
20, comma 3, 21, comma 2, 154, commi  1,  lettera  g),  4  e  5,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  adottato  dalla  Sezione
consultiva per gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'11  novembre
2012; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota, n. 16113 del  9  novembre  2012,  dell'Ufficio  legislativo
Economia e «il nulla  osta  all'ulteriore  corso  del  provvedimento»
rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  con  foglio
del 29 novembre 2012 n. 10977; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255 
 
  1.  Il  presente  regolamento,  con  l'allegata  scheda,   che   ne
costituisce  parte  integrante,  individua  i  tipi  di  dati  e   di
operazioni  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato,  rispettivamente,  a  trattare  e  ad   effettuare,   in
applicazione della  normativa  sul  funzionamento  del  Registro  dei
revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, istituiti  con
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  2. La scheda indicata nel primo comma, contrassegnata  come  Scheda
18-bis, e' inserita  nell'Allegato  n.  1  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 29  novembre  2007,  n.  255,  dopo  la
scheda n. 18. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 293 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dei commi  3  e  4  dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 20  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei  dati  sensibili.
          Il trattamento e' consentito solo se il  soggetto  pubblico
          provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i  tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, del citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della
          direttiva 2006/43/CE, relativa alle  revisioni  legali  dei
          conti annuali e dei  conti  consolidati,  che  modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 marzo 2010, n. 68, supplemento ordinario: 
              «Art.   21   (Competenze   e   poteri   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze)  (In  vigore  dal  7  aprile
          2010). - 1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede al controllo della qualita' sui revisori legali  e
          le societa' di revisione legale che non hanno incarichi  di
          revisione legale su enti di interesse pubblico, nonche'  in
          merito a: 
              a) l'abilitazione,  ivi  compreso  lo  svolgimento  del
          tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori  legali
          e delle societa' di revisione legale; 
              b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; 
              c) la formazione continua; 
              d) il rispetto delle disposizioni del presente  decreto
          legislativo da parte dei revisori legali e  delle  societa'
          di revisione legale che non hanno  incarichi  di  revisione
          legale su enti di interesse pubblico. 
              2. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o  privati
          per  lo  svolgimento  dei  compiti,  anche  di  indagine  e
          accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali
          e delle societa'  di  revisione  legale,  alla  tenuta  del
          Registro e del registro  del  tirocinio,  allo  svolgimento
          della formazione continua e al controllo della qualita'. 
              3. Gli enti di cui al comma 2  svolgono  i  compiti  in
          conformita'  alle   disposizioni   del   presente   decreto
          legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e  di  una
          convenzione stipulata  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4. Gli enti di cui al comma 2 si  dotano  di  procedure
          idonee  a  prevenire,  rilevare  e  gestire  conflitti   di
          interesse o altre circostanze che,  nello  svolgimento  dei
          compiti  delegati,  possono  compromettere   l'indipendenza
          rispetto agli iscritti nel  Registro  o  nel  registro  del
          tirocinio. 
              5. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  vigila
          sul  corretto  e  indipendente  svolgimento   dei   compiti
          delegati da parte degli  enti  di  cui  al  comma  2,  puo'
          indirizzare loro raccomandazioni e puo', in  ogni  momento,
          recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al  comma  3,
          avocando i compiti delegati. 
              6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi  1  e
          5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo': 
              a) richiedere la  comunicazione,  anche  periodica,  di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e  documenti,  con
          le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 
              b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti,
          anche mediante audizione, dai revisori legali e  dai  soci,
          dagli amministratori, dai membri degli organi di  controllo
          e dai dirigenti della societa' di revisione legale; 
              c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi
          forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e
          procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque
          possa essere informato dei fatti. 
              7.  Lo  svolgimento  delle   funzioni   attribuite   al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          della giustizia dal  presente  decreto  e'  finanziato  dai
          contributi degli iscritti nel Registro.  Gli  iscritti  nel
          Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro  il
          31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso  o  ritardato
          pagamento dei  contributi,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze puo' adottare i provvedimenti di cui all'art.
          24. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,  sono
          definiti annualmente l'entita' dei contributi,  commisurati
          al mero costo del servizio reso,  nonche'  la  ripartizione
          degli stessi tra i due Ministeri. Per le  funzioni  il  cui
          costo varia in relazione alla  complessita'  dell'attivita'
          svolta  dall'iscritto  nel  Registro,  il   contributo   e'
          commisurato all'ammontare dei ricavi  e  dei  corrispettivi
          realizzati dagli iscritti e in  misura  tale  da  garantire
          l'integrale copertura del costo del servizio. 
              9. Entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  pubblica  sul  proprio  sito
          internet  una  relazione   sull'attivita'   svolta.   Nella
          relazione  sono  illustrati,  tra  l'altro,   i   risultati
          complessivi dei controlli della qualita'.». 
              -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze 29 novembre 2007, n. 255 (Regolamento di attuazione
          degli articoli 20, 21 e  181  del  decreto  legislativo  30
          giugno  2003,  n.  196,  recante  «Codice  in  materia   di
          protezione  dei  dati  personali»)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  gennaio  2008,  n.  7,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 22 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili e giudiziari) (In vigore dal 1° gennaio 2004).  -
          1. I soggetti pubblici conformano il trattamento  dei  dati
          sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a  prevenire
          violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
          dignita' dell'interessato. 
              2. Nel fornire  l'informativa  di  cui  all'art.  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'art. 11, comma 1,  lettere  c),
          d) ed e), i  soggetti  pubblici  verificano  periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 154 del citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 154 (Compiti)(In vigore dal 3 luglio 2008). -  1.
          Oltre a quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni,  il
          Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al
          presente codice, ha il compito di: 
              a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con
          riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
              b) esaminare i reclami e le segnalazioni  e  provvedere
          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle
          associazioni che li rappresentano; 
              c)  prescrivere  anche  d'ufficio   ai   titolari   del
          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di
          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,
          ai sensi dell'art. 143; 
              d) vietare anche d'ufficio, in tutto  o  in  parte,  il
          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il
          blocco ai sensi dell'art. 143,  e  di  adottare  gli  altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali; 
              e) promuovere la  sottoscrizione  di  codici  ai  sensi
          dell'art. 12 e dell'art. 139; 
              f) segnalare al Parlamento e al Governo  l'opportunita'
          di  interventi  normativi  richiesti  dalla  necessita'  di
          tutelare i diritti  di  cui  all'art.  2  anche  a  seguito
          dell'evoluzione del settore; 
              g) esprimere pareri nei casi previsti; 
              h)  curare  la  conoscenza  tra   il   pubblico   della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure
          di sicurezza dei dati; 
              i)  denunciare  i  fatti   configurabili   come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
              l) tenere il registro  dei  trattamenti  formato  sulla
          base delle notificazioni di cui all'art. 37; 
              m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
          svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
          e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30  aprile
          dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o  da
          regolamenti comunitari e, in particolare: 
              a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei  protocolli  e
          degli accordi di adesione all'accordo di  Schengen  e  alla
          relativa convenzione di applicazione; 
              b) dalla legge 23  marzo  1998,  n.  93,  e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  convenzione
          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); 
              c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13
          marzo 1997, e  dalla  legge  30  luglio  1998,  n.  291,  e
          successive modificazioni, di ratifica ed  esecuzione  della
          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
              d) dal regolamento (CE)  n.  2725/2000  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2000, che istituisce  l'"Eurodac"  per  il
          confronto  delle  impronte  digitali   e   per   l'efficace
          applicazione della convenzione di Dublino; 
              e) nel capitolo  IV  della  convenzione  n.  108  sulla
          protezione   delle   persone   rispetto   al    trattamento
          automatizzato di dati di carattere  personale,  adottata  a
          Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
          febbraio 1989, n. 98, quale  autorita'  designata  ai  fini
          della cooperazione tra Stati ai sensi  dell'art.  13  della
          convenzione medesima. 
              3.   Il   Garante   coopera   con    altre    autorita'
          amministrative   indipendenti   nello    svolgimento    dei
          rispettivi compiti. A tale  fine,  il  Garante  puo'  anche
          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
          alle proprie riunioni, o essere invitato alle  riunioni  di
          altra  autorita',  prendendo  parte  alla  discussione   di
          argomenti di comune interesse; puo'  richiedere,  altresi',
          la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
          altra autorita'. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  e  ciascun
          Ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta.
          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  39  del
          2010, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al citato  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255,  si
          veda nelle note alle premesse.