IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'Euro contro la falsificazione; Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, articoli 7 ed 8; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2002, Modalita' riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 24 novembre 2006, n.286, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in particolare l'art. 2, comma 152, come modificato dall'art. 97, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto l'art. 17 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, Disposizioni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002, Modalita' e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsita' ritirate o sequestrate da parte delle Forze di Polizia; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intendono per: a) Codice CAB: (acronimo di Codice Avviamento Bancario) numero, composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o agenzia di una banca o istituto di credito. Questo numero e' utilizzato assieme al codice ABI per indicare in maniera concisa e univoca la particolare succursale. b) Codice ABI: (acronimo di Associazione Bancaria Italiana) e' un numero composto da cinque cifre, la prima delle quali e' sempre 0 (zero). Tale numero rappresenta univocamente la banca o l'istituto di credito a cui e' stato assegnato. c) Dati ed informazioni: elementi di dettaglio relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsita'; d) Gestore del contante: soggetto obbligato al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsita' ed alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE quale ente segnalante; e) Sede centrale: ufficio principale del gestore del contante obbligato al ritiro ed alla trasmissione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsita', interfaccia unico con il Ministero dell'Economia e Finanze per l'abilitazione e l'accreditamento al sistema SIRFE; f) UCAMP: «Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento», istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali». g) SIRFE: acronimo di Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro, archivio informatizzato per la raccolta dei dati e delle informazioni relative ai casi di sospetta falsita' di banconote e monete denominate in Euro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V/UCAMP; h) Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.