IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttila 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Preso    atto    che    la    sostanza    attiva    carbonato    di
didecildimetilammonio, non immessa in  commercio  alla  data  del  14
maggio 2000,  non  risulta  iscritta  nell'allegato  I  del  predetto
regolamento (CE) n. 1451/2007 ed e', pertanto, da  considerare  quale
sostanza attiva nuova come principio attivo di un prodotto biocida; 
  Vista la direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012,
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di  didecildimetilammonio
come principio attivo nell'allegato I della direttiva; 
  Considerato  che  la  data   di   iscrizione   del   carbonato   di
didecildimetilammonio, per il tipo di prodotto  8,  «preservanti  del
legno», e' il 1° febbraio 2013 e che, pertanto, a decorrere  da  tale
data l'immissione sul mercato di preservanti del legno,  aventi  come
unica sostanza attiva  il  carbonato  di  didecildirnetilammonio,  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3  del
decreto  legislativo  25  febbraio  2000,   n.   174   e   successive
modificazioni; 
  Ritenuto  di  escludere  la  presenza  sul  mercato   di   prodotti
rientranti in una delle categorie di cui all'allegato IV del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000,  n.  174  e  successive  modificazioni,
aventi come sostanza attiva il carbonato di didecildimetilammonio; 
  Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: "Norme
generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli  obblighi
comunitari"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/22/UE della Commissione del
22 agosto 2012 il carbonato di didecildimetilammonio  e'  qualificato
sostanza biocida a seguito  della  sua  iscrizione  nell'«Elenco  dei
principi attivi con indicazione dei  requisiti  stabiliti  a  livello
comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui  all'allegato
I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del
16 febbraio 1998. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2012/22/UE ha iscritto la sostanza carbonato  di
didecildimetilammonio  nell'allegato  I  della   predetta   direttiva
98/8/CE. 
  3. A decorrere dal 1° febbraio 2013  l'immissione  sul  mercato  di
prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno»,
di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.
174  e  successive  modificazioni,  contenenti  il  principio  attivo
carbonato di didecildimetilammonio come  unica  sostanza  attiva,  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3  del
predetto decreto legislativo.