IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio ed, in particolare, il Capo IX inerente alla
designazione,  revoca  e  dimissioni  dei  revisori  legali  o  delle
societa' di revisione contabile; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con  il  quale
e' stata data  attuazione  alla  predetta  direttiva  2006/43/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  17  maggio  2006  ed,  in
particolare, l'articolo 13, comma 4, che demanda ad  un  regolamento,
da adottare con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,  la
definizione dei casi e delle modalita'  di  revoca  e  di  dimissioni
dall'incarico di revisore legale nonche' dei casi e  delle  modalita'
di risoluzione del contratto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, recante  il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente disposizioni in materia di  decreti  ministeriali  aventi
natura regolamentare; 
  Sentita la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa,  che
con comunicazione del 30 luglio  2012  ha  trasmesso,  ai  sensi  del
citato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n.  39,  parere  favorevole  in  merito  allo  schema  del   presente
regolamento; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 ottobre 2012; 
  Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 19 novembre 2012, n. 10579; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i  casi  e  le  modalita'  di
revoca per giusta causa e di  dimissioni  dall'incarico  di  revisore
legale nonche' i casi e le modalita' di risoluzione  consensuale  del
contratto di revisione. 
  2. La cessazione dall'ufficio  di  sindaco  e'  disciplinata  dagli
articoli 2400 e 2401 del codice  civile  anche  quando  la  revisione
legale dei conti  e'  esercitata  dal  collegio  sindacale,  a  norma
dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - La Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  maggio  2006,  relativa  alle  revisioni
          legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
          modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
          e abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del  Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale L 157 del 9 maggio 2006. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              «Art.   13   (Conferimento,   revoca    e    dimissioni
          dall'incarico, risoluzione del contratto) - (In vigore  dal
          7 aprile 2010). 
              1. Salvo quanto disposto dall'art. 2328, secondo comma,
          numero 11), del codice  civile,  l'assemblea,  su  proposta
          motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di
          revisione legale dei conti  e  determina  il  corrispettivo
          spettante al revisore legale o alla societa'  di  revisione
          legale per l'intera durata dell'incarico  e  gli  eventuali
          criteri per l'adeguamento  di  tale  corrispettivo  durante
          l'incarico. 
              2.  L'incarico  ha  la  durata  di  tre  esercizi,  con
          scadenza   alla   data   dell'assemblea    convocata    per
          l'approvazione del bilancio  relativo  al  terzo  esercizio
          dell'incarico. 
              3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito  l'organo  di
          controllo, quando ricorra  una  giusta  causa,  provvedendo
          contestualmente a conferire l'incarico a un altro  revisore
          legale o ad altra societa' di revisione legale  secondo  le
          modalita' di cui al comma 1. Non costituisce  giusta  causa
          di revoca  la  divergenza  di  opinioni  in  merito  ad  un
          trattamento contabile o a procedure di revisione. 
              4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
          incaricati  della  revisione  legale   possono   dimettersi
          dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi  e
          con le modalita'  definiti  con  regolamento  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.  In  ogni
          caso, le dimissioni devono essere poste in essere in  tempi
          e modi  tali  da  consentire  alla  societa'  sottoposta  a
          revisione  di  provvedere   altrimenti,   salvo   il   caso
          d'impedimento grave  e  comprovato  del  revisore  o  della
          societa'  di  revisione  legale.  Il  medesimo  regolamento
          definisce i casi e le  modalita'  in  cui  puo'  risolversi
          consensualmente o per giusta  causa  il  contratto  con  il
          quale e' conferito l'incarico di revisione legale. 
              5. Nei casi di cui al comma 4 la societa' sottoposta  a
          revisione legale provvede tempestivamente  a  conferire  un
          nuovo incarico. 
              6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale  del
          contratto, le funzioni di  revisione  legale  continuano  a
          essere esercitate dal medesimo revisore legale  o  societa'
          di revisione legale  fino  a  quando  la  deliberazione  di
          conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
          comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni  o
          della risoluzione del contratto. 
              7. La societa' sottoposta a revisione  ed  il  revisore
          legale  o  la  societa'  di  revisione   legale   informano
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e, per la revisione legale relativa agli enti di  interesse
          pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni
          o alla  risoluzione  consensuale  del  contratto,  fornendo
          adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni  che  le  hanno
          determinate. 
              8. Alle deliberazioni di nomina e  di  revoca  adottate
          dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni  si
          applica l'art. 2459 del codice civile.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
          2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.  1,  comma
          404, della legge 27 dicembre 2006, n.  296)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 404 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              «404.  Al  fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
                d) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                e)  alla  riduzione  degli  organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
                f) alla riduzione delle dotazioni organiche  in  modo
          da assicurare che il personale utilizzato per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
                g) all'avvio della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  luglio
          2011, n. 173 (Regolamento recante modifiche al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  gennaio  2008,  n.   43,
          concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia
          e delle finanze, a norma  dell'art.  1,  comma  404,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296)e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2011, n. 252. 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  2400,  2401  e
          2409-bis del codice civile: 
              «Art. 2400 (Nomina  e  cessazione  dall'ufficio).  -  I
          sindaci  sono  nominati  per  la  prima   volta   nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano  in
          carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci  per
          scadenza del termine ha  effetto  dal  momento  in  cui  il
          collegio e' stato ricostituito. 
              I sindaci  possono  essere  revocati  solo  per  giusta
          causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
          decreto dal tribunale, sentito l'interessato. 
              La nomina dei sindaci, con l'indicazione  per  ciascuno
          di essi del cognome e del nome, del luogo e della  data  di
          nascita e  del  domicilio,  e  la  cessazione  dall'ufficio
          devono essere iscritte, a cura  degli  amministratori,  nel
          registro delle imprese nel termine di trenta giorni. 
              Al  momento  della   nomina   dei   sindaci   e   prima
          dell'accettazione    dell'incarico,    sono    resi    noti
          all'assemblea  gli  incarichi  di  amministrazione   e   di
          controllo da essi ricoperti presso altre societa'.». 
              «Art. 2401 (Sostituzione).  -  In  caso  di  morte,  di
          rinunzia  o  di  decadenza  di  un  sindaco,  subentrano  i
          supplenti in ordine di eta', nel rispetto  dell'art.  2397,
          secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino  alla
          prossima assemblea, la quale deve  provvedere  alla  nomina
          dei   sindaci   effettivi   e   supplenti   necessari   per
          l'integrazione del collegio, nel rispetto  dell'art.  2397,
          secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con  quelli
          in carica. 
              In caso di sostituzione del presidente,  la  presidenza
          e' assunta fino alla prossima assemblea  dal  sindaco  piu'
          anziano. 
              Se con i sindaci supplenti non si completa il  collegio
          sindacale,  deve  essere  convocata   l'assemblea   perche'
          provveda all'integrazione del collegio medesimo. 
              «Art. 2409-bis  (Revisione  legale  dei  conti).  -  La
          revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata  da
          un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
          legale iscritti nell'apposito registro. 
              Lo statuto delle societa' che  non  siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».