IL DIRETTORE GENERALE 
          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico 
                    e della sicurezza delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Considerato che ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  1451/2007,  il
bifentrin (n. CAS  82657-04-3)  e'  stato  esaminato  in  conformita'
all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 9818/CE ai fini del suo
utilizzo nel tipo di prodotto 18 che comprende insetticidi, acaricidi
e  prodotti  destinati  al  controllo  degli  altri  artropodi,  come
definito nell'allegato V della medesima direttiva; 
  Considerato  che  la  valutazione  ha  dimostrato  che  i   biocidi
utilizzati  come  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi e contenenti  bifentrin  non  possono
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva  98/8/CE
e che gli scenari esaminati  nella  valutazione  dei  rischi  per  la
salute umana nonche' nella  valutazione  dei  rischi  per  l'ambiente
hanno rivelato un rischio potenziale e inaccettabile; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2012/728/CE del  23
novembre  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea il 27  novembre  2012,  concernente  la  non  iscrizione  del
bifentrin per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB  della
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici  interessati
dalla decisione medesima. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il bifentrin (n. CAS 82657-04-3) per  il  tipo  di  prodotto  18
«Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri
artropodi» non e' incluso negli allegati I, IA o IB  della  direttiva
98/8/CE.