Premessa. 
 
  Sono  pervenute  a  questa  Autorita'  diverse   segnalazioni   che
lamentano la  sussistenza  di  incertezze  applicative  in  relazione
all'art. 11, comma 13, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i. (nel seguito, Codice), nel testo novellato dall'art.  6,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221  (cd.  decreto
sviluppo bis). Il citato art. 6, comma 3, vigente a far data  dal  1°
gennaio 2013 (cfr. art. 6, comma 4, decreto  crescita),  dispone  che
«il contratto e' stipulato, a pena di  nullita',  con  atto  pubblico
notarile informatico, ovvero, in  modalita'  elettronica  secondo  le
norme vigenti per ciascuna stazione  appaltante,  in  forma  pubblica
amministrativa a  cura  dell'Ufficiale  rogante  dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata». 
  Vale osservare che, prima delle  modifiche,  l'art.  11  prevedeva,
quali forme di stipula del contratto, l'atto  pubblico  notarile,  la
forma  pubblica  amministrativa   a   cura   dell'ufficiale   rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonche' la
«forma elettronica secondo le norme  vigenti  per  ciascuna  stazione
appaltante». 
  La ratio della novella e' agevolmente rinvenibile  nell'intento  di
estendere al settore dei contratti pubblici, soggetti alla disciplina
del Codice, l'utilizzo delle modalita' elettroniche  di  stipulazione
in linea con le misure di informatizzazione  pubblica  e  progressiva
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi adottate nel piu'
ampio quadro dell'Agenda Digitale. 
  Tuttavia, l'applicazione delle nuove disposizioni non e' scevra  da
criticita' riguardanti l'ambito di applicazione oggettivo della norma
e l'individuazione delle diverse opzioni percorribili dalle  stazioni
appaltanti   con   particolare   riguardo    all'esatta    estensione
dell'obbligo di ricorso alle modalita' elettroniche. In attesa di  un
pur  auspicabile  chiarimento  normativo,  l'Autorita',  al  fine  di
evitare difficolta' per le stazioni appaltanti nella gestione di  una
fase cruciale per il perfezionamento dell'iter procedimentale  ed  in
considerazione della sanzione di nullita'  prevista  dalla  norma  in
esame, ritiene opportuno adottare il presente atto di  determinazione
che offre alcune prime indicazioni a carattere interpretativo. 
 
  1. Ambito oggettivo di applicazione 
 
  Al fine di individuare l'ambito  oggettivo  di  applicazione  della
novella legislativa, occorre rammentare che  la  disciplina  generale
della forma dei contratti pubblici e' contenuta nella legge  generale
di contabilita' dello Stato (r.d. 18 novembre 1923,  n.  2440),  agli
articoli 16,17 e 18. Ad avviso dell'Autorita', tali disposizioni  non
rientrano tra quelleabrogate dall'entrata in vigore del Codice  (cfr.
art.  256)  ne'  possono  ritenersi  tacitamente   o   implicitamente
abrogate, sicche', mentre i pertinenti articoli del regio decreto, in
quanto norme generali, disegnano un sistema  applicabile  a  tutti  i
contratti pubblici,  l'art.  11,  quale  norma  speciale,  in  quanto
riferita all'ambito oggettivo di applicazione del Codice,  si  limita
ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto. 
  Tali considerazioni valgono anche nel  mutato  quadro  legislativo,
dovendosi  ulteriormente  ritenere  che  l'applicazione  delle  nuove
disposizioni sia circoscritta alla species di contratto  pubblico  di
cui all'art. 3 del Codice e soggetto alla  relativa  disciplina,  con
esclusione dei contratti sottratti all'applicazione del Codice stesso
(si pensi, a titolo esemplificativo, ai contratti di compravendita  o
locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni). 
 
  2. Forma del contratto 
 
  La novella legislativa vale in primo luogo a superare le incertezze
interpretative  determinatesi,  sotto  la  vigenza  della  precedente
formulazione, in  relazione  al  requisito  della  forma  scritta  ad
substantiam per i contratti  soggetti  all'applicazione  del  Codice.
Pertanto, secondo quanto gia' osservato dall'Autorita'  (cfr.  parere
AG   43/2010),   tutti   i   contratti   stipulati   dalla   pubblica
amministrazione, anche quando quest'ultima  agisce  iure  privatorum,
richiedono la forma scritta ad substantiam (Corte di Cassazione, sez.
I civile, 4 settembre 2009, n. 19206). 
  In linea generale, si osserva poi  che  il  documento  pubblico  e'
definito dal codice civile (art. 2699) come il «documento redatto con
le richieste formalita', da un notaio o da altro  pubblico  ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo  dove  l'atto  e'
formato». La definizione di scrittura privata e' ricavata, invece, da
quest'ultima definizione, per relationem, venendo ad identificare  il
documento  sottoscritto  da  un  privato  senza  la   partecipazione,
nell'esercizio delle sue funzioni, di un pubblico ufficiale abilitato
a dare pubblica fede  agli  atti  ed  ai  documenti  formati  in  sua
presenza,  atteso  che  il  codice  civile  si  limita  a  stabilirne
l'efficacia (artt. 2702 e ss.). 
  Chiarito   quanto   precede,   occorre   verificare    l'estensione
dell'obbligo di ricorso alle modalita' elettroniche di stipula. 
  Al riguardo  si  osserva  che,  dall'esegesi  letterale  delle  due
disposizioni succedutesi nel tempo, detto obbligo appare circoscritto
alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, non essendovi una
analoga specificazione  con  riguardo  all'utilizzo  della  scrittura
privata, nei casi in cui detto utilizzo e'  consentito.  La  presenza
della congiunzione avversativa «o», prima dell'espressione  «mediante
scrittura  privata»,  non  depone  nel  senso   di   poter   ritenere
estendibile l'inciso «modalita' elettronica» anche alla  stipulazione
per scrittura privata. A corroborare tale interpretazione concorre il
fatto che la modalita' elettronica debba avvenire «secondo  le  norme
vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante»:  detta  specificazione
sembra logicamente riferita alla sola forma pubblica  amministrativa,
per la  quale  l'intervento  dell'Ufficiale  rogante  della  stazione
appaltante lascia presupporre una specifica disciplina di  dettaglio,
prevista da ciascuna amministrazione, per la  stipula  dei  contratti
allo stesso demandata. 
  Una tale interpretazione sembra, inoltre,  coerente  anche  con  il
disposto dell'art. 334, comma 2,  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica del  5 ottobre 2012, n. 207 (nel seguito, Regolamento), in
materia di servizi e forniture, a  tenore  del  quale  «il  contratto
affidato  mediante  cottimo  fiduciario   e'   stipulato   attraverso
scrittura privata, che puo' anche consistere in apposito  scambio  di
lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni
o dei servizi,  che  riporta  i  medesimi  contenuti  previsti  dalla
lettera di  invito».  Vale,  altresi'  osservare,  che,  in  caso  di
scrittura privata, non interviene alcun pubblico ufficiale rogante in
grado di accertare la validita' dei certificati di firma  digitale  o
la provenienza dalle parti della sottoscrizione autografa scansionata
ed allegata all'eventuale file del contratto (sul punto, si rinvia  a
quanto osservato al paragrafo 3). 
  Pertanto,  la  modalita'  elettronica  costituisce  una   modalita'
attuativa obbligatoria della forma pubblica amministrativa e non  una
forma alternativa alla stessa (in questo senso, cfr. anche disegno di
legge A.S. n. 3533 «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del
Paese» Vol. II - Sintesi  e  schede  di  lettura,  ottobre  2012,  n.
397/II, pagg. 85-86). In altri termini, stante  il  tenore  letterale
della disposizione,  la  «forma  elettronica»  e'  l'unica  modalita'
ammessa per la stesura degli atti in forma  pubblica  amministrativa,
mentre la  forma  cartacea  resta  legittima  in  caso  di  scrittura
privata. 
  Alla  luce  delle  considerazioni   che   precedono,   dunque,   la
stipulazione del contratto  conseguente  all'atto  di  aggiudicazione
puo' assumere,  a  seconda  delle  disposizioni  di  volta  in  volta
applicabili, una delle seguenti forme: 
    a) atto pubblico  notarile  informatico,  ai  sensi  della  legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (legge del 16
febbraio 1913, n. 89 e  s.m.i.;  in  particolare,  si  menzionano  le
modifiche apportate dal decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 110
«Disposizioni in materia di atto  pubblico  informatico  redatto  dal
notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69»); 
    b)  forma  pubblica  amministrativa,  con  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione  appaltante,  a  cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; 
    c) scrittura privata, per la quale  resta  ammissibile  la  forma
cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento. 
  Fermo quanto sin qui osservato, laddove sia ammessa la stipulazione
per scrittura privata, e'  chiaramente  nella  facolta'  delle  parti
sottoscrivere il contratto con firma digitale; parimenti, lo  scambio
delle lettere ex art. 334  del  Regolamento  puo'  avvenire  mediante
«modalita'  elettroniche»  (i.e.  invio  tramite  posta   elettronica
certificata). 
 
  3. La modalita' elettronica 
 
  Ulteriore conseguenza della novella e' che ogni amministrazione, al
fine   della   stipulazione   del   contratto   in   forma   pubblica
amministrativa mediante ufficiale rogante, e' chiamata ad adottare le
disposizioni regolamentari  relative  alla  «modalita'  elettronica»,
anche con rinvio a quelle del decreto legislativo del 7  marzo  2005,
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, nel seguito CAD). 
  Assume, quindi, importanza dirimente  chiarire  il  significato  da
attribuire all'espressione «modalita' elettronica» 
  Al riguardo  giova  precisare  che  il  CAD  laddove  tratta  delle
modalita' informatiche con cui devono  essere  redatte  le  scritture
private (rectius gli atti pubblici e  le  scritture  private  di  cui
all'art. 1350 c.c., dal n. 1 al n. 12),  all'art.  21,  comma  2-bis,
parla espressamente di «documento  informatico»,  precisando  che  le
suddette scritture sono sottoscritte, a pena di nullita',  con  firma
elettronica qualificata o con firma digitale. 
  L'espressione usata, invece dal legislatore nel contesto  dell'art.
11, comma 13, non rinvia al concetto di documento  informatico  o  ad
una piu' generica modalita' informatica, ma semplicemente ad una  non
meglio specificata «modalita' elettronica». 
  A questo si aggiunga, inoltre, che con riferimento agli accordi tra
pubbliche amministrazioni (art. 15, l. della legge 7 agosto 1990,  n.
241) - con previsione asimmetrica rispetto a quella utilizzata per la
stipula dei contratti di  appalto  di  cui  al  Codice - il  comma  2
dell'art. 6 del decreto sviluppo bis, espressamente ha previsto  che,
a far data dal 1° gennaio 2013,  i  suddetti  accordi  «  (...)  sono
sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art.  24  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica  avanzata,  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero con altra  firma  elettronica  qualificata,
pena la nullita' degli stessi». Cio' a dimostrazione del fatto che la
medesima fonte normativa,  laddove  ha  inteso  fare  riferimento  al
Codice dell'amministrazione digitale, lo ha richiamato espressamente. 
  Alla luce di quanto  disposto  dall'art.  25,  comma  2,  del  CAD,
secondo cui «l'autenticazione della firma elettronica, anche mediante
l'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di
qualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'
stata apposta in sua presenza dal titolare», l'espressione utilizzata
dall'art. 11, comma 13, puo' essere intesa anche nel senso  che,  per
la   forma   pubblica   amministrativa,   e'   ammesso   il   ricorso
all'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione  autografa,   ferma
restando l'attestazione, da parte dell'Ufficiale rogante,  dotato  di
firma digitale, che la firma dell'operatore e' stata apposta  in  sua
presenza, previo accertamento della sua identita' personale. 
  Sulla base di quanto sopra considerato; 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
ritiene che: 
    l'applicazione dell'art. 11, comma  13,  del decreto  legislativo
del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall'art.  6,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  del  17  dicembre  2012,  n.  221,   sia
circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del
Codice; 
    i contratti pubblici  di  cui  all'art.  3  del  medesimo  Codice
debbano essere redatti, a pena di nullita', o mediante atto  pubblico
notarile  informatico  o  in  forma  pubblica   amministrativa,   con
modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
appaltante,  a  cura  dell'Ufficiale   rogante   dell'amministrazione
aggiudicatrice,  o  mediante  scrittura  privata;  per  la  scrittura
privata, quindi, resta ammissibile  la  forma  cartacea  e  le  forme
equipollenti ammesse dall'ordinamento; 
     la «modalita' elettronica» della forma  pubblica  amministrativa
possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione  digitale  della
sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.
25, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. 
 
      Roma, 13 febbraio 2013 
 
                                               Il presidente: Santoro 
 
Il relatore: Gallo 
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio il 19 febbraio 2013 
 
                       Il segretario: Esposito