IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti
3 maggio 2012, n.  138  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, recante modalita' operative per l'erogazione dei
contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale,
di cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83  e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto, in particolare l'art. 3, comma  4,  a  norma  del  quale  il
termine  per  l'ultimazione  del  progetto   formativo   e   per   la
trasmissione della rendicontazione dei costi sostenuti  dall'ente  di
formazione e' stabilito per il 31 marzo 2013; 
  Considerato che le Associazioni di  categoria  hanno  ripetutamente
rappresentato l'eccessiva ristrettezza  del  termine  di  cui  sopra,
avuto riguardo alla quantita' di adempimenti richiesti  dall'art.  3,
comma 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
3 maggio 2012, n. 138, in relazione a corsi di formazione non  ancora
terminati, o terminati in tempi recenti; 
  Vista in particolare la  nota  di  CONFTRASPORTO,  che  chiede  una
proroga di almeno un mese del suddetto termine  per  consentire  agli
enti di formazione di predisporre e trasmettere la documentazione  di
cui all'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 138/2012; 
  Considerato che detto termine non e' ancora scaduto e che  pertanto
sussistono i presupposti formali per poter prevedere una proroga; 
  Considerato di dover ulteriormente spostare  detto  termine  al  10
maggio, stante le festivita' del periodo coincidente con la fine  del
mese di aprile; 
  Ritenuto, dunque di poter aderire alla richiesta di proroga,  anche
considerata la mancanza di contro interessati; 
  Considerato, altresi', che lo stesso art. 3, comma  4  del  decreto
ministeriale 138/2012, prevede che in  sede  di  verifica  dei  costi
sostenuti per lo svolgimento dei corsi, l'impresa istante comprovi la
stipula di apposita  garanzia  fideiussoria  "a  prima  richiesta"  a
favore dello Stato, per la copertura dei costi sostenuti dall'ente di
formazione, nel caso le fatture non siano quietanziate; 
  Ritenuto di dover ulteriormente rafforzare il diritto degli enti di
formazione   di   essere   rimborsati   dei   costi   sostenuti   per
l'organizzazione   dei   percorsi   formativi,   in    considerazione
dell'erogazione del beneficio direttamente alle  imprese  ammesse  al
contributo; 
  Considerata la  natura  di  obbligazione  autonoma  della  garanzia
fideiussoria "a prima richiesta"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28.12.2011, a mezzo  del  quale  sono  state  delegate  al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo Unico 
 
  1. Per i motivi di cui alle premesse il termine dell'art. 3,  comma
4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti  3
maggio 2012, n.  138,  fissato  per  il  completamento  del  progetto
formativo, nonche' per  la  trasmissione  della  rendicontazione  dei
costi sostenuti, e' prorogato fino a tutto il 10 maggio 2013. 
  2. Qualora in esito alle verifiche effettuate in prossimita'  della
scadenza di validita' della garanzia fideiussoria di cui all'art.  3,
comma 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
3 maggio 2012, n. 138,  risulti  il  mancato  adempimento  di  quanto
dovuto dall'impresa beneficiaria a favore  dell'ente  di  formazione,
l'Amministrazione procede,  senza  indugio,  con  l'escussione  della
garanzia, fatti salvi i  diritti  di  regresso  del  fideiussore  nei
confronti del debitore. 
  3. Si dispone la pubblicazione del presente decreto  sul  sito  WEB
dell'Amministrazione  nella  sezione  dedicata  all'autotrasporto  di
merci. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 8 febbraio 2013 
 
                                            Il Vice Ministro: Ciaccia