IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro "registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo  2003  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  18  febbraio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  n.  53  del  5
marzo 2010, con il quale l'organismo "CSQA  Certificazioni  Srl"  con
sede in Thiene, Via San  Gaetano  n.  74,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare i controlli  per  la  denominazione  di  origine  protetta
"Sopressa Vicentina"; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 18 febbraio 2010; 
  Considerato che il "Consorzio Tutela  Sopressa  Vicentina"  non  ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta  "Sopressa
Vicentina" anche nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa con  decreto  18  febbraio  2010,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo   denominato   "CSQA   Certificazioni    Srl"    oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    "CSQA
Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano  n.  74,  con
decreto  18  febbraio  2010  ad  effettuare  i   controlli   per   la
denominazione di origine protetta  "Sopressa  Vicentina",  registrata
con il Regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003, e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.