IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  di  attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra  l'altro,  regimi
di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011,  n.  55  di  attuazione
della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva  98/70/CE,  per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio,  nonche'  l'introduzione  di  un  meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e
abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto   l'art.   34   «Disposizioni   per   la   gestione   e    la
contabilizzazione dei  biocarburanti»  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83  recante  Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese,
convertito con modificazioni con la legge  7  agosto  2012,  n.  134,
apportanti modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28; 
  Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28, e successive modificazioni, il quale  prevede  che,  al  fine  di
permettere ai produttori di biocarburanti comunitari  di  attuare  le
modificazioni   tecnologiche   necessarie   alla    produzione    dei
biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014,  allo
scopo di valorizzare il contributo  alla  riduzione  delle  emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di
consumo finale, ai fini del rispetto  dell'obbligo  di  cui  all'art.
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo (nel seguito: obbligo di immissione  di
una quota minima di biocarburanti), a decorrere dal 1°  gennaio  2012
il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli  di  cui
al comma 5 dell'art. 33 predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28 e' maggiorato rispetto al contenuto energetico  effettivo  qualora
siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e
utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni  effettuate  nel
territorio dei medesimi Stati; 
  Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28,   e   successive   modificazioni,   che   attribuisce    identica
maggiorazione ai biocarburanti immessi in consumo al di  fuori  della
rete di distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale  di  bio
carburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i  requisiti  di
sostenibilita'; 
  Considerato che per tali finalita', fatto  salvo  il  comma  5  del
predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  il  diritto  a  un
certificato di  immissione  in  consumo  ai  fini  del  rispetto  del
richiamato  obbligo  matura  allorche'  e'  immessa  in  consumo  una
quantita' di bio carburanti pari a 8 Giga-calorie dal 1° gennaio 2012
fino al 31 dicembre 2014; 
  Visto l'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28, e successive modificazioni, che stabilisce che  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e delle  politiche  agricole  e  forestali,
entro il 1 ° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con  le  quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  29  aprile  2008,  n.  110,
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge
n. 296/2006; 
  Visto il comma 5-sexies dell'art.  33  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e successive  modificazioni,  che  prevede  che  a
decorrere dal l gennaio 2013, le competenze  operative  e  gestionali
assegnate  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  cosi'   come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, sono attribuite al Ministero dello  sviluppo  economico  che  le
esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per
biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art.  2,  comma  6,
lettera a) del decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55  ed  il
successivo decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 11 giugno  2012  Modifiche  al  decreto  23  gennaio  2012,
recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti  e
i bioliquidi; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 33,  comma  7,  del
decreto legislative 3 marzo 2011, n. 28 e  successive  modificazioni,
disciplina  le  modalita'  con  le  quali,  ai  fini   del   rispetto
dell'obbligo di immissione di una quota minima di  biocarburanti,  e'
riconosciuta la maggiorazione  di  cui  all'art.  33,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo per i seguenti biocarburanti: 
    a) biocarburanti, diversi da quelli di cui all'art. 33, comma  5,
del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,   n.   28   e   successive
modificazioni, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati  dell'Unione
europea e che utilizzano materia prima  proveniente  da  coltivazioni
effettuate nel territorio dei medesimi Stati; 
    b) biocarburanti diversi da quelli di cui all'art. 33,  comma  5,
del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,   n.   28   e   successive
modificazioni  immessi  in  consumo  al  di  fuori  della   rete   di
distribuzione dei carburanti, in percentuale pari al 25%. 
  2.  Resta  fermo,  ai  fini  dell'ottenimento  della  maggiorazione
richiamata al comma 1, il rispetto dei requisiti  di  sostenibilita',
da attestare con un certificato rilasciato ai sensi del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  ed  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio  2012,
e  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 11 giugno 2012 recante modifiche al decreto 23 gennaio 2012
recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti  e
i bioliquidi, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera  a)  del
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  di  quanto  disposto  dal  presente
decreto, trovano applicazione le ulteriori  disposizioni  di  cui  al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
29 aprile 2008, n. 110 e del comma 5-sexies dell'art. 33 del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni. 
  4. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni in materia di accisa
di cui al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.