IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportanti modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, il quale prevede che, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo (nel seguito: obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti), a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma 5 dell'art. 33 predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati; Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che attribuisce identica maggiorazione ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di bio carburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilita'; Considerato che per tali finalita', fatto salvo il comma 5 del predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di bio carburanti pari a 8 Giga-calorie dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014; Visto l'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1 ° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006; Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal l gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici S.p.A.; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 ed il successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2012 Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 33, comma 7, del decreto legislative 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, disciplina le modalita' con le quali, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, e' riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo per i seguenti biocarburanti: a) biocarburanti, diversi da quelli di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati; b) biocarburanti diversi da quelli di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, in percentuale pari al 25%. 2. Resta fermo, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione richiamata al comma 1, il rispetto dei requisiti di sostenibilita', da attestare con un certificato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2012 recante modifiche al decreto 23 gennaio 2012 recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 3. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente decreto, trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e del comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni. 4. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni in materia di accisa di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.