IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel  mare  territoriale  e  nella
piattaforma continentale e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la  legge  3  giugno  1978,  n.  347,  recante  «ratifica  ed
esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica  italiana  ed
il Governo della  Repubblica  Tunisina  relativo  alla  delimitazione
della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a  Tunisi  il
20 agosto 1971»; 
  Vista la sentenza della Corte Internazionale  di  Giustizia  del  3
giugno 1985, che definisce i limiti marittimi di pertinenza di  Malta
e Libia; 
  Vista la legge  2  dicembre  1994,  n.  689,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sul  diritto  del
mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10  dicembre
1982, nonche' dell'accordo  di  applicazione  della  parte  XI  della
convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994,
e in particolare, gli articoli 76 e 77; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,  in  materia
di condizioni di rilascio e di esercizio  delle  autorizzazioni  alla
prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di   idrocarburi,   che,   in
particolare all'art.  3,  disciplina  l'apertura  alle  attivita'  di
ricerca e sviluppo di ulteriori aree  nell'ambito  della  piattaforma
continentale italiana; 
  Visto in particolare l'art. 5 della  legge  n.  613  del  1967,  di
identificazione, tra l'altro, della zona marina denominata «zona C»; 
  Considerato che l'area oggetto  di  ampliamento  costituisce  parte
della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art.  1  della
legge n. 613 del 1967, come modificato dall'art.  76  della  legge  2
dicembre 1994, n. 689; 
  Considerato che le linee  di  delimitazione  con  gli  altri  Paesi
frontisti dovranno essere successivamente  definite  con  accordi  al
fine di raggiungere un'equa soluzione ai sensi dell'art. 83  comma  1
della legge 2 dicembre 1994, n. 689; 
  Ritenuto che il limite della «zona C  -  settore  Sud»  di  seguito
definito non costituisce  pregiudizio  per  la  delimitazione  finale
della piattaforma continentale italiana nel Canale di Sicilia  e  nel
Mare Ionio meridionale, come previsto dall'art.  83  comma  3,  della
citata legge n. 689/94; 
  Considerato il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione  di
idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate; 
  Ritenuta l'opportunita' di ampliare la «zona C», estendendola a est
nel Mare Ionio meridionale, e a sud-est nel Canale di Sicilia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La linea di delimitazione  della  «zona  C  -  settore  Sud»  e'
rappresentata  dai  punti  di  coordinate  geografiche  dei   vertici
riportate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato  B,
ricavata dalla Carta batimetrica - Canale  di  Sicilia  dell'Istituto
Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000. 
  2. A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  i  soggetti
interessati possono presentare istanze di permesso di  prospezione  o
di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi  ai  sensi  delle  norme
vigenti nelle aree ampliate  di  cui  al  comma  1.  Il  decreto  e',
altresi', pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  degli  Idrocarburi  e
delle Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico. 
    Roma, 27 dicembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera