IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 - ed in particolare l'art. 47, commi 2 e 4; Visto il memorandum di intesa (Memorandum of Understanding - MoU), sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009, con il quale dieci Stati membri, e precisamente Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Olanda e Romania, al fine di anticipare le disposizioni di cui alla direttiva 2008/110/CE, hanno volontariamente condiviso un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari (Entity in Charge of Maintenance - ECM); Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007; Vista la decisione della Commissione n. 2007/756/CE del 9 novembre 2007, cosi' come modificata dalla decisione della Commissione n. 2011/107/UE del 10 febbraio 2011, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'art. 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro; Considerato che i decreti legislativi 8 ottobre 2010, n. 191 e 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento, rispettivamente, della direttiva 2008/57/CE, relativa all'interoperabilita' ferroviaria e della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, introducono le figure di detentore e di soggetto responsabile della manutenzione, nonche', per i carri merci ferroviari, l'obbligatorieta' di certificazione dei relativi soggetti responsabili della manutenzione; Considerato che, con la definizione di detentore, si puo' identificare il proprietario del carro merci ferroviario, un'impresa che svolge attivita' con un parco carri, un'impresa che noleggia carri a imprese ferroviarie, un'impresa ferroviaria che effettua trasporto merci, un gestore dell'infrastruttura ferroviaria che utilizza carri propri o di terzi per la manutenzione della propria infrastruttura; Considerato che la Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali per Ferrovia del 1999 (COTIF), entrata in vigore il primo luglio 2006 ed in corso di ratifica da parte dello Stato italiano, prevede l'applicazione di nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei carri merci ferroviari, che consistono in un nuovo accordo privato volontario (Contratto Uniforme di Utilizzazione CUU) tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci ferroviari, superando i contenuti della «Fiche UIC 433-O» (Condizioni Generali di Utilizzazione - CGU), che regolava la messa in servizio dei carri privati; Ritenuto che si rende necessario stabilire un sistema per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci, in modo da dare al detentore la possibilita', al momento in cui registra carri merci ferroviari nel Registro di immatricolazione nazionale (RIN), di avere per tali carri un soggetto responsabile della manutenzione certificato; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti organismi, per le attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza degli stessi. 2. I requisiti degli organismi di certificazione e dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari, i compiti dei soggetti responsabili della manutenzione e le modalita' di certificazione degli stessi, le modalita' di rilascio e rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione sono definiti dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011.