IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 ed 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono  un  quadro  normativo
comune per la sicurezza delle ferrovie; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43,  di  recepimento
della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza  delle  ferrovie
comunitarie; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento
della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 - ed  in  particolare
l'art. 47, commi 2 e 4; 
  Visto il memorandum di intesa (Memorandum of Understanding -  MoU),
sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009, con il quale dieci  Stati
membri, e precisamente Austria, Belgio,  Francia,  Germania,  Grecia,
Ungheria,  Italia,  Lussemburgo,  Olanda  e  Romania,  al   fine   di
anticipare le disposizioni di cui alla direttiva  2008/110/CE,  hanno
volontariamente   condiviso   un   sistema   provvisorio    per    la
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri
merci ferroviari (Entity in Charge of Maintenance - ECM); 
  Visto il regolamento (UE) n.  445/2011  della  Commissione  del  10
maggio 2011, relativo ad un sistema di  certificazione  dei  soggetti
responsabili della manutenzione di carri  merci  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 653/2007; 
  Vista la decisione della Commissione n. 2007/756/CE del 9  novembre
2007, cosi' come modificata  dalla  decisione  della  Commissione  n.
2011/107/UE del 10 febbraio 2011, che adotta una specifica comune per
il  registro  di  immatricolazione  nazionale  di  cui  all'art.  14,
paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011,  a  mezzo  del
quale sono state delegate al  Sottosegretario  di  Stato  le  materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce  al  predetto
Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro; 
  Considerato che i decreti legislativi 8 ottobre 2010, n. 191  e  24
marzo 2011, n. 43, di recepimento, rispettivamente,  della  direttiva
2008/57/CE,  relativa  all'interoperabilita'  ferroviaria   e   della
direttiva  2008/110/CE,  relativa  alla  sicurezza   delle   ferrovie
comunitarie,  introducono  le  figure  di  detentore  e  di  soggetto
responsabile  della  manutenzione,  nonche',  per   i   carri   merci
ferroviari, l'obbligatorieta' di certificazione dei relativi soggetti
responsabili della manutenzione; 
  Considerato  che,  con  la  definizione  di  detentore,   si   puo'
identificare il proprietario del carro merci ferroviario,  un'impresa
che svolge attivita' con un  parco  carri,  un'impresa  che  noleggia
carri a imprese  ferroviarie,  un'impresa  ferroviaria  che  effettua
trasporto  merci,  un  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  che
utilizza carri propri o di terzi per la  manutenzione  della  propria
infrastruttura; 
  Considerato che la Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali
per Ferrovia del 1999 (COTIF), entrata in vigore il primo luglio 2006
ed in corso di  ratifica  da  parte  dello  Stato  italiano,  prevede
l'applicazione  di  nuove  regole  in   materia   di   contratti   di
utilizzazione dei carri merci ferroviari, che consistono in un  nuovo
accordo privato volontario (Contratto Uniforme di Utilizzazione  CUU)
tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri  merci  ferroviari,
superando i contenuti della «Fiche UIC 433-O» (Condizioni Generali di
Utilizzazione - CGU), che regolava la messa  in  servizio  dei  carri
privati; 
  Ritenuto che si  rende  necessario  stabilire  un  sistema  per  la
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri
merci, in modo da dare al detentore la possibilita',  al  momento  in
cui registra carri merci ferroviari nel Registro di  immatricolazione
nazionale (RIN), di avere per tali  carri  un  soggetto  responsabile
della manutenzione certificato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  di  riconoscimento
degli organismi di certificazione  dei  soggetti  responsabili  della
manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei  predetti
organismi, per le attivita' di riconoscimento,  rinnovo  e  vigilanza
degli stessi. 
  2. I requisiti degli organismi di  certificazione  e  dei  soggetti
responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari, i compiti
dei soggetti  responsabili  della  manutenzione  e  le  modalita'  di
certificazione degli stessi, le modalita' di rilascio e  rinnovo  del
certificato di soggetto responsabile della manutenzione sono definiti
dal regolamento (UE) n. 445/2011  della  Commissione  del  10  maggio
2011.