IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5,  6,  7  e  8  dell'articolo  4  del
predetto decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state
impartite  le  istruzioni  per  la  compilazione  delle   schede   di
rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti  dal  citato  decreto
interministeriale; 
  Visto il  decreto  di  riconoscimento  al  Centro  «Isagro  Ricerca
S.r.l.»  con  sede  legale  in  Via  Caldera,  21  -  20153   Milano,
dell'idoneita' a condurre  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari prot. n. 5015 del 3 marzo 2011; 
  Vista la nota del  29  maggio  2012  con  la  quale  il  Centro  in
questione comunica la modifica della sede legale da  «Isagro  Ricerca
S.r.l.» Via Caldera, 21 - 20153 Milano a «Isagro Ricerca S.r.l.»  Via
G. Fauser, 4 - 28100 Novara; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27  luglio
2012 presso il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro  «Isagro  Ricerca  S.r.l.»  con  sede  legale  in  Via
Caldera, 21 - 20153 Milano, riconosciuto idoneo ad  effettuare  prove
ufficiali  di  campo  con  prodotti  fitosanitari  con   il   decreto
ministeriale prot. n. 5015 del 3 marzo 2011, modifica la propria sede
legale in «Isagro Ricerca S.r.l.» Via G. Fauser, 4 - 28100 Novara. 
  2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con  sede  legale  in  Via  G.
Fauser, 4 - 28100 Novara, e' riconosciuto idoneo ad effettuare  prove
ufficiali di campo con prodotti fitosanitari  volte  ad  ottenere  le
seguenti informazioni: 
    Efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    Osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/95). 
    Definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/95); 
    Prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Altre prove:  biostimolatori,  attivatori;  efficacia  agronomica
prodotti biologici; sviluppo modalita' di applicazione;  selettivita'
nei confronti di organismi utili; 
    Individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati ( di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/95); 
    Determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/95); 
    Valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/95); 
    Altre prove: studi ambientali ed eco tossicologici in  campo  (di
cui all'Allegato II, punti 7 e 8 e all'allegato III, punti 9 e 10 del
decreto legislativo n. 194/95). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia  e  le
prove di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    Aree acquatiche; 
    Aree non agricole; 
    Colture arboree; 
    Colture erbacee; 
    Colture forestali; 
    Colture medicinali ed aromatiche; 
    Colture ornamentali; 
    Colture orticole; 
    Colture tropicali; 
    Concia delle sementi; 
    Conservazione post-raccolta; 
    Diserbo; 
    Entomologia; 
    Microbiologia agraria; 
    Nematologia; 
    Patologia vegetale; 
    Zoologia agraria; 
    Vertebrati dannosi; 
    Attivatori e coadiuvanti.