IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995,  n.  194,  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale e'  stato  istituito  il
Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo»
con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; 
  Visto il  decreto  di  riconoscimento  al  Centro  «Anadiag  Italia
S.r.l.» con sede legale in fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, 9
- 15050 Tortona (AL), dell'idoneita' a condurre  prove  ufficiali  di
campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5009 del 3 marzo 2011; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12  luglio
2012 presso il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.», con sede  legale  in  Tortona
(AL), fraz. Rivalta Scrivia - Strada  Savonesa,  9  -  15050  Tortona
(AL), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle  prove  ufficiali  di
campo  con  prodotti  fitosanitari  volte  ad  ottenere  le  seguenti
informazioni: 
    Efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    Osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    Definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    Prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Prove su destino e comportamento nel suolo (di  cui  all'allegato
II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Prove su destino e comportamento nell'acqua e nell'aria  (di  cui
all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Studi ecotossicologici relativi agli  effetti  su  organismi  non
bersaglio (di cui all'Allegato II, punto 8.3 del decreto  legislativo
n. 194/1995); 
    Determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    Prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Effetti  sull'aspetto,  l'odore,  il  gusto   o   altri   aspetti
qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi  o  lavorati
(Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    Prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'Allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    Studi ecotossicologici relativi agli  effetti  su  organismi  non
bersaglio  (di  cui  all'Allegato  III,  punto   10.3   del   decreto
legislativo n. 194/1995). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia  e  le
prove di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    Aree non agricole; 
    Colture arboree; 
    Colture erbacee; 
    Colture forestali; 
    Colture medicinali ed aromatiche; 
    Colture ornamentali; 
    Colture orticole; 
    Concia sementi; 
    Conservazione post-raccolta; 
    Diserbo; 
    Entomologia; 
    Microbiologia agraria; 
    Nematologia; 
    Patologia vegetale; 
    Zoologia agraria; 
    Produzione sementi; 
    Vertebrati dannosi; 
    Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti; 
    Vinificazione.