IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre  2011,  allegato
al decreto del Presidente della Repubblica del  19  dicembre  2011  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale  sono  state
delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Viste la Comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE  2012/C  8/02),  la  Disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C  8/03)
e la Decisione della Commissione europea  riguardante  l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  Regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  n.  199  del  26
agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione  di  oneri  di  servizio
pubblico   sulle   rotte   Alghero-Roma   Fiumicino   e    viceversa,
Aghero-Milano  Linate  e   viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa"; 
  Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni  in
materia di  continuita'  territoriale  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico  della
medesima Regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010 ; 
  Viste le risultanze della Conferenza di  servizi,  tenutasi  il  27
luglio e 23  ottobre  2012,  indetta  dal  Presidente  della  Regione
Autonoma della Sardegna, con il compito di individuare  il  contenuto
dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da  e  per
la Regione Sardegna in conformita' al Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visti i verbali della Conferenza di servizi sopra detta, dai  quali
risulta che le parti hanno ridefinito il  contenuto  degli  oneri  di
servizio pubblico da  imporre  sui  collegamenti  aerei  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Aghero-Milano   Linate   e    viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa; 
  Vista la legge regionale 2 dicembre 2011, n.  25  (  Norme  per  la
copertura   finanziaria   della   continuita'   territoriale   aerea)
pubblicata nel bollettino  Ufficiale  della  Regione  autonoma  della
Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011; 
  Vista la legge regionale 15 marzo 2012 , n. 6 ( Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  -  Legge
finanziaria 2012  -  )  pubblicata  nel  bollettino  Ufficiale  della
Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari  e
continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e  gli
aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite  dal  presente  Decreto,  i
servizi  aerei  di  linea  sulle  rotte  Alghero-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma  Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e  viceversa  costituiscono  servizi
d'interesse economico generale.