IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 21 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Biotek Agriculture
Italia S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», con sede legale in
via  Scrimiari,  26/a -  37129  Verona,  e'  riconosciuto  idoneo  ad
effettuare prove ufficiali di campo con prodotti  fitosanitari  volte
ad ottenere le seguenti informazioni: 
    Efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 
    Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
    Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
    Fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
    Osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    Aree non agricole; 
    Colture arboree; 
    Colture erbacee; 
    Colture orticole; 
    Conservazione post-raccolta; 
    Diserbo; 
    Entomologia; 
    Nematologia; 
    Patologia vegetale; 
    Zoologia agraria.