IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'art. 11, comma 7, della legge 29 luglio 2010, n.120, che ha conformato le targhe dei rimorchi alle targhe posteriori dei veicoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, n. 198; Vista la nota del 17 agosto 2012, protocollo n. 66360, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i rimorchi e per altre tipologie di veicoli a motore; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro; Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi e' fissato nella misura seguente: COSTO DI QUOTA DI PREZZO DI TIPO DI TARGA PRODUZIONE MAGGIORAZIONE VENDITA RIMORCHI € 15,9 € 7,95 € 23,85 RIMORCHI PER ESCURSIONISTI ESTERI € 12,41 € 6,2 € 18,61 RIPETITRICI PER ESCURSIONISTI ESTERI € 12,41 € 6,2 € 18,61 POLIZIA LOCALE Targa autoveicolo di tipo "A" (anteriore + posteriore) € 26,85 € 13,42 € 40,27 Targa motociclo € 14,3 € 7,15 € 21,45 Targa ciclomotore € 8,72 € 4,36 € 13,08