IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», ed in particolare l'art.  51,  recante  «Misure  per  la
conoscibilita' dei prezzi dei carburanti»; 
  Visto il comma 1 del citato  art.  51,  secondo  cui  «al  fine  di
favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui  prezzi  dei
carburanti praticati da ogni singolo  impianto  di  distribuzione  di
carburanti per  autotrazione  sull'intero  territorio  nazionale,  e'
fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al  pubblico
di carburante per  autotrazione  per  uso  civile  di  comunicare  al
Ministero dello  sviluppo  economico  i  prezzi  praticati  per  ogni
tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»; 
  Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il
Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto,  individua
secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze di tale
obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalita' per  la
comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli
impianti, per l'acquisizione ed il trattamento  dei  suddetti  prezzi
dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul  sito  internet
del Ministero medesimo ovvero anche  attraverso  altri  strumenti  di
comunicazione atti a  favorire  la  piu'  ampia  diffusione  di  tali
informazioni presso i consumatori; 
  Considerato che il comma 2, secondo periodo,  del  citato  art.  51
prevede che dall'applicazione delle disposizioni di cui  al  medesimo
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e le attivita' ivi previste  devono  essere  svolte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente; 
  Considerato che  il  comma  3  del  medesimo  art.  51  circoscrive
l'effettiva portata di tale obbligo di comunicazione  precisando  che
le sanzioni  amministrative  pecuniarie  a  tal  fine  richiamate  si
applicano solo in caso di omessa comunicazione  o  quando  il  prezzo
effettivamente praticato dal singolo impianto  di  distribuzione  sia
superiore a quello comunicato dal medesimo impianto; 
  Considerato  che  le  esigenze  di  gradualita'  e   sostenibilita'
affermate dal legislatore hanno indotto a introdurre tale obbligo  di
comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove gia' esiste
analogo obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del  decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella  legge  2
aprile  2007,  n.  40,  per  estenderlo  successivamente   prima   ai
distributori sulle strade statali e poi all'intera rete stradale; 
  Considerato  che  la  graduale  introduzione  di  tale  obbligo  di
comunicazione e la conseguente  maggiore  diffusione  della  relativa
informazione ai consumatori,  nella  misura  in  cui  introduce  tale
obbligo inizialmente  per  una  sola  tipologia  di  vendita  per  le
principali  tipologie  di  prodotto,   privilegiando   l'obbligo   di
comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante  modalita'
self  service,  se  presenti,  e  privilegiando  in  ogni   caso   la
comunicazione dei prezzi di distribuzione dei  principali  carburanti
eco-compatibili, puo' indirettamente costituire  anche  un  opportuno
strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori  delle
forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self  service)
e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili  di  cui
all'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2010 -  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  5  novembre  2010  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  277
del 26 novembre 2010 -, che, in attuazione del  citato  art.  51,  ha
individuato le modalita' di comunicazione telematica dei  prezzi  dei
carburanti al Ministero dello sviluppo economico e,  secondo  criteri
di gradualita' e sostenibilita', ha inizialmente  limitato  l'obbligo
ai distributori autostradali; 
  Considerato che il comma  5  dell'art.  1  del  citato  decreto  15
ottobre  2010,   nel   definire   la   decorrenza   dell'obbligo   di
comunicazione  dei  prezzi   di   vendita   al   pubblico   praticati
relativamente ai carburanti per autotrazione dai  distributori  della
rete autostradale, ha stabilito che, con successivi analoghi  decreti
attuativi sarebbero state fissate le date di decorrenza  dell'obbligo
di comunicazione dei prezzi dei  carburanti  dei  distributori  della
rete stradale statale e per tutti gli altri distributori e  che  tali
date sarebbero state rese note sul sito  internet  istituzionale  del
Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza fissata; 
  Vista la segnalazione AS 988  del  2  ottobre  2012  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato recante «Proposte di  riforma
concorrenziale ai fini della  legge  annuale  per  il  mercato  e  la
concorrenza anno 2013» ed, in particolare, il paragrafo relativo alla
distribuzione dei carburanti in cui, con  riferimento  all'attuazione
dell'art. 51 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  tale  Autorita'
«reitera al riguardo  l'auspicio  di  un  tempestivo  adempimento  di
questo obbligo di legge»; 
  Considerato che il tempo trascorso e i miglioramenti nel  frattempo
apportati  al  sistema  informatico  rendono  possibile  ed   urgente
procedere, secondo i medesimi criteri  di  gradualita',  ai  previsti
successivi ampliamenti di tale obbligo, apportando, con  l'occasione,
alcune limitate  modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  15
ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Decorrenze dell'obbligo di comunicazione  per  i  distributori  della
  rete stradale statale e per i restanti distributori 
  1. Ferma restando la possibilita' di anticipare tali  comunicazioni
su base volontaria ai sensi dell'art. 1, comma  3,  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  15  ottobre  2010,  l'obbligo  di
comunicazione dei prezzi dei carburanti di cui all'art. 1,  comma  4,
lettere b) e c) del medesimo decreto e'  fissato  a  decorrere  dalle
seguenti date successive alla pubblicazione del presente decreto  sul
sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: 
    a)   dal   trentesimo   giorno   successivo,   limitatamente   ai
distributori della rete stradale statale che vendono gpl o metano,  o
anche gpl o metano, ed ai relativi prezzi; 
    b)  dal   novantesimo   giorno   successivo,   limitatamente   ai
distributori della  rete  stradale  statale  che  vendono  benzina  o
gasolio con modalita'  self  service,  o  anche  con  modalita'  self
service, durante l'intero orario di apertura ed ai relativi prezzi; 
    c) dal centoventesimo giorno  successivo  per  tutti  i  restanti
distributori della rete stradale statale, per tutti  i  carburanti  e
per tutte le forme di vendita, fatte salve  le  limitazioni  di  tale
obbligo ai sensi del comma 1 e 2 del  medesimo  art.  1  del  decreto
ministeriale 15 ottobre 2010; 
    d) dal centoottantesimo giorno successivo per  tutti  i  restanti
distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita,
fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi del comma 1  e  2
del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010.