LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 7 febbraio 2013; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  che
prevede che il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione  e  nel
perseguimento  di  obiettivi  di   funzionalita',   economicita'   ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di  coordinare  l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Attuazione dell'art.  1  della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  della  salute  e
della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Vista la lettera in data 5 luglio 2012, con la quale  il  Ministero
della salute ha inviato uno schema di accordo su un documento recante
«Raccomandazioni per la prevenzione della tubercolosi negli operatori
sanitari e soggetti ad essi equiparati»; 
  Vista la nota in data 6 luglio  2012,  con  la  quale  il  predetto
schema di accordo e' stato diramato alle regioni e province autonome; 
  Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi  in  data
11 settembre 2012, i rappresentanti delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato  alcune  osservazioni
sul testo del documento allegato al menzionato schema di accordo; 
  Vista la nota in data 12 settembre 2012,  con  la  quale  e'  stata
chiesta al Ministero  della  salute  la  trasmissione  di  una  nuova
versione del documento di cui trattasi che tenga conto delle suddette
osservazioni; 
  Vista la nota pervenuta in data 28 dicembre 2012, con la  quale  il
suddetto Ministero ha inviato una nuova  versione  del  documento  in
parola  recante  «Prevenzione  della  tubercolosi   negli   operatori
sanitari e soggetti ad essi equiparati»; 
  Vista la nota in data 9 gennaio 2013,  con  la  quale  la  predetta
nuova versione del documento di cui trattasi e' stata diramata ed  e'
stato chiesto alla regione Veneto,  coordinatrice  della  commissione
salute, di far pervenire il proprio assenso; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 gennaio 2013, con  la  quale  la
regione   Veneto,    coordinatrice    della    commissione    salute,
nell'esprimere l'assenso tecnico sulla menzionata nuova versione  del
documento in parola, ha trasmesso un'ulteriore versione del documento
medesimo priva di taluni refusi; 
  Vista la nota in  pari  data,  con  la  quale  e'  stato  richiesto
l'assenso  del  Ministero  della  salute  sulla  predetta   ulteriore
versione del documento di cui trattasi; 
  Vista la lettera in data 28  gennaio  2013,  diramata  in  data  29
gennaio 2013, con la quale il  suddetto  Ministero  ha  trasmesso  la
versione definitiva del documento in esame; 
  Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i presidenti  delle
regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  hanno
espresso parere favorevole al perfezionamento dell'accordo in parola; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo  e
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla  proposta
di accordo in oggetto; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nei seguenti termini: 
  Considerati: 
  il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447,
adottato in attuazione dell'art. 10 della legge n. 1088 del 1970, che
prevedeva l'obbligatorieta' della  vaccinazione  antitubercolare  per
determinati soggetti cutinegativi a rischio di infezione, tra i quali
gli  operatori  sanitari  e  gli  studenti   di   medicina   all'atto
dell'iscrizione; 
  l'accordo tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano  sul  documento  recante  «Linee  guida  per  il
controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro  della
sanita', ai sensi dell'art. 115, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sancito da questa  Conferenza  il
17 dicembre 1998 (repertorio atti  n.  571  /CSR),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999, supplemento n. 35; 
  che le predette  linee  guida  hanno  individuato,  quali  soggetti
esposti ad un  rischio  elevato  di  contrarre  la  tubercolosi,  gli
operatori sanitari di ospedali o reparti che assistono frequentemente
pazienti affetti da tale patologia e che l'attivita'  di  prevenzione
su questo gruppo di popolazione si fonda sulla: 
  1)  valutazione  del  rischio  di  trasmissione  nosocomiale  della
tubercolosi; 
  2) attivazione di un programma di controllo modulato sulla base del
rischio attuale di trasmissione della tubercolosi  e  sorveglianza  e
profilassi individuale degli operatori; 
  la legge 23 dicembre 2000, n. 388,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato»,  che
all'art. 93, comma 1, abroga  l'art.  10,  comma  1  della  legge  14
dicembre 1970, n. 1088 e che al comma 2 del medesimo articolo demanda
ad un successivo regolamento,  l'individuazione,  in  relazione  alle
mutate condizioni sanitarie del Paese, delle condizioni  nelle  quali
e' obbligatoria la vaccinazione contro  la  tubercolosi,  nonche'  le
modalita'  di  esecuzione  delle  rivaccinazioni  della  vaccinazione
antitetanica; 
  il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465,
recante «Regolamento che stabilisce  le  condizioni  nelle  quali  e'
obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma  dell'art.  93,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», il quale, all'art. 1,
individua  i  soggetti  per  i  quali  e'  prevista  la  vaccinazione
antitubercolare obbligatoria tra cui personale sanitario, studenti in
medicina, allievi infermieri; 
  l'intesa tra il Governo, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano, sancita da questa Conferenza il 22  febbraio  2012,
sul  documento  recante  «Piano   nazionale   prevenzione   vaccinale
2012-2014» (repertorio atti n.  54/CSR),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60  del  12  marzo  2012,  che  indica  la  vaccinazione
anti-tubercolare (BCG) per gli operatori sanitari, in base al decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465; 
  il  decreto  legislativo  8  aprile  2008,  n.  81   e   successive
modificazioni ed integrazioni recante «Attuazione dell'art.  1  della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  della  salute  e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», ed in particolare: 
  l'art. 1, che individua le finalita' del decreto che, nel  rispetto
delle normative comunitarie e  delle  convenzioni  internazionali  in
materia, nonche' in conformita' all'art.  117  della  Costituzione  e
degli statuti delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione,
deve garantire l'uniformita' della tutela  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori  sul  territorio  nazionale  attraverso  il  rispetto  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali, anche con riguardo alle differenze di  genere,  di  eta'  ed
alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati; 
  l'art. 2, comma 1,  lettera  q),  che  definisce  in  tal  modo  la
«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di  tutti
i  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  dei   lavoratori   presenti
nell'ambito dell'organizzazione  in  cui  essi  prestano  la  propria
attivita',  finalizzata  ad  individuare  le   adeguate   misure   di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle  misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di  salute  e
sicurezza; 
  l'art. 13, che stabilisce che la vigilanza sull'applicazione  della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e'
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio; 
  l'art. 15, comma 1,  lettera  l),  che  individua,  tra  le  misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori  nei
luoghi di lavoro, il controllo sanitario dei lavoratori; 
  l'art. 17, che stabilisce gli obblighi del datore  di  lavoro,  tra
cui la valutazione di tutti i rischi; 
  il titolo X, che disciplina l'esposizione  agli  agenti  biologici,
nell'ambito della  disciplina  della  tutela  della  salute  e  della
sicurezza sui luoghi di lavoro e,  in  particolare,  l'art.  274  che
stabilisce le misure specifiche da adottarsi per strutture  sanitarie
e veterinarie e che, per le strutture sanitarie,  stabilisce  che  il
datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi: 
  a) presta particolare attenzione alla possibile presenza di  agenti
biologici nell'organismo dei  pazienti  e  nei  relativi  campioni  e
residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al  tipo
di attivita' svolta; 
  b) in relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure  che  consentono
di  manipolare,  decontaminare  ed   eliminare   senza   rischi   per
l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati; 
  c) nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti  od  animali
che sono, o potrebbero essere, contaminati da  agenti  biologici  del
gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre  al
minimo il rischio  di  infezione  sono  scelte  tra  quelle  indicate
nell'allegato XLVII  in  funzione  delle  modalita'  di  trasmissione
dell'agente biologico; 
  l'art. 304, comma 1, lettera d) del citato decreto  legislativo  n.
81 del 2008, che dispone l'abrogazione  di  ogni  altra  disposizione
legislativa e regolamentare nella materia disciplinata  dallo  stesso
decreto incompatibile con lo stesso; 
  che l'individuazione dei soggetti,  per  i  quali  e'  prevista  la
vaccinazione antitubercolare obbligatoria, e' attualmente oggetto  di
disciplina specifica nell'ambito del titolo X del decreto legislativo
n. 81 del 2008 e che si  rende,  quindi,  necessario  definire  linee
applicative uniformi sull'intero territorio nazionale in  materia  di
prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti  ad
essi equiparati; 
  il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella  seduta
del 22 maggio 2012; 
 
                             Si conviene 
 
sul documento recante «Prevenzione della tubercolosi negli  operatori
sanitari e soggetti ad essi equiparati», allegato A, parte integrante
del presente atto, nei seguenti termini: 
  1) al fine di garantire una uniforme  applicazione  in  materia  di
prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e nei soggetti
ad  essi  equiparati,  si  conviene  di  implementare  le  misure  di
profilassi secondo quanto previsto dalla normativa e  dalle  evidenze
scientifiche piu' aggiornate; 
  2) dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  le  attivita'
previste dal presente accordo devono essere realizzate con le risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  previste  dalla  normativa
vigente. 
      Roma, 7 febbraio 2013 
 
                                                 Il presidente: Gnudi 
 
 
Il segretario: Siniscalchi