IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189 che sostituisce i primi tre periodi del collima 12 dell'art.  158
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 con  i  seguenti:  «Le
tariffe vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  sono
aggiornate con decreto del Ministro della salute, da  adottare  entro
il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei  relativi
importi, applicabile dal 1° gennaio 2013. Con lo stesso decreto  sono
individuate, in  misura  che  tiene  conto  delle  affinita'  tra  le
prestazioni rese,  le  tariffe  relative  a  prestazioni  non  ancora
tariffate ed e' stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo
dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione  in  commercio,  il
diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione  di  un  medicinale
omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale  di  origine
vegetale basata sull'impiego  tradizionale.  A  decorrere  dal  2014,
entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto  annuale
sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni
annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite  al  mese  di
dicembre»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Attuazione  della   direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e, in particolare, l'art. 158, comma 11, con il
quale sono confermate: 
    a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a
richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di  quanto
previsto dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; 
    b) le tariffe gia' previste dall'art. 12, comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541; 
    c) le  tariffe  stabilite  per  l'esame  di  domande  di  AIC  di
medicinali  e  per  le  domande  di  modifica  e  di  rinnovo   delle
autorizzazioni stesse, in applicazione  dell'art.  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale  e'
stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, ed,  in  particolare,
l'art. 48, commi 8, lettera b) e 10, 10-bis e 10-ter; 
  Visto il decreto del. Ministro della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica dell'economia  e  delle  finanze  20
settembre  2004,  n.  245,  recante:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze 29 marzo 2012, n. 53, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111» e, in particolare, l'art. 4, commi 5 e 6; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012,  recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del  sangue  umano  e
dei suoi prodotti», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  26  giugno
2012, n. 147; 
  Visto il decreto del Ministro della  Salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  18  dicembre  2006,  recante
«Modalita'  di  versamento  delle  risorse  finanziarie   all'Agenzia
italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge n.
23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
marzo 2007, n. 74; 
  Ritenuto necessario dare attuazione a quanto  previsto  dal  citato
l'art. 158,  comma  12,  primi  tre  periodi,  nel  testo  modificato
dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Vista la nota del  direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco del 3 dicembre 2012; 
  Vista la nota della direzione generale dei dispositivi medici,  del
servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Aggiornamento delle tariffe vigenti 
 
  1. In attuazione  dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto-legge  23
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189,  gli  importi  delle  tariffe  e  dei  diritti
vigenti alla data di entrata in vigore della predetta sono aggiornati
con un incremento del dieci per cento, come  riportati  nell'allegato
1.