IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti; 
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.   211,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
ed in particolare l'art. 7 relativo  alle  attribuzioni  del  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134 «Regolamento  recante  disciplina  per  le  navi  mercantili  dei
requisiti  per  l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco   di   merci
pericolose»,  che  all'art.  29,  comma  2,   stabilisce   che   «gli
imballaggi, i grandi imballaggi ed i  contenitori  intermedi  per  il
trasporto di merci pericolose devono essere conformi ad  un  tipo  di
costruzione  sottoposto  alle   prove   ed   approvato   secondo   le
prescrizioni previste dal codice IMDG»; 
  Visto il  decreto  dirigenziale  del  Comandante  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  29  settembre  2006,  n.  1014,  recante  norme
integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica  della
compatibilita' chimica degli imballaggi e dei  contenitori  intermedi
(IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
del  succitato  codice  IMDG  e,  quindi,   garantire   il   regolare
svolgimento dei traffici marittimi, stabilire i metodi di  prova  per
la verifica della  compatibilita'  chimica  degli  imballaggi  e  dei
contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati  al  trasporto  di
materie liquide; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono approvate e rese esecutive le norme integrative al codice IMDG
(emendamento 35-10) per  la  verifica  della  compatibilita'  chimica
degli imballaggi e  dei  contenitori  intermedi  (IBCs)  di  plastica
destinati al trasporto  di  materie  liquide,  allegate  al  presente
decreto.