IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  13  maggio  2010  presentata  dall'Impresa
Makhteshim  Chemical  Works,  rappresentata  in  Italia  dall'Impresa
Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in  Grassobbio  (Bergamo),
via Zanica 19, diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato  CYFLUTREX  contenente  le  sostanze  attive
clorpirifos e beta-ciflutrin; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  Studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 20 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva beta-ciflutrin, nell'Allegato I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194 fino  al  31  dicembre  2013  in  attuazione  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva clorpirifos, nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno  2016  in  attuazione  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Regolamento 823/2012 della Commissione  del  14  settembre
2012, recante deroga al Reg. 540/2011 per quanto riguarda le date  di
scadenza dell'approvazione di  alcune  sostanze  attive  tra  cui  il
beta-ciflutrin, che risulta quindi ora approvata fino al  31  ottobre
2016; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim
Chemical Works a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto
fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2011  prot.  con  la
quale e' stata  richiesta  la  documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 27 aprile 2012 da cui  risulta  che
l'Impresa in questione  ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto CYFLUTREX fino  al  31  ottobre
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
beta-ciflutrin; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd,  rappresentata  in  Italia
dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Grassobbio
(Bergamo), via Zanica 19, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato CYFLUTREX  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 ottobre 2016, data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva beta-ciflutrin riportate nell'Allegato al Regolamento
UE n. 540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva - Israele; 
  Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
    Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (LO); 
    Isagro SpA - Aprilia (Latina). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15020. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 novembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello