IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.  1
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare l'art. 1, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  «Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla  legge
30 luglio 2002,  n.  189  «Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione ed asilo», ed in particolare l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione» e, in particolare, l'art. 42; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli
studi universitari» tuttora in vigenza, ed,  in  particolare,  l'art.
13, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione  della
normativa  di  principio  in  materia  di  diritto  allo   studio   e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente  riconosciuti,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma  1,  lettere  a),
secondo periodo, e d), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e
secondo i principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
lettera f), e al comma 6,» e, in particolare, l'art. 4, comma 4; 
  Visto il D.M. 28 maggio 2012, con il quale sono  stati  definiti  i
Paesi  a  «basso  sviluppo  umano»  caratterizzati  da  problemi   di
sottosviluppo particolarmente gravi; 
  Ritenuto di dover aggiornare la lista  dei  Paesi  individuati  nel
medesimo D.M. 28 maggio 2012 per l'anno accademico 2013/2014; 
  Vista la comunicazione resa in data 17 aprile  2012  dal  Ministero
degli Affari Esteri - Direzione Generale  per  la  Cooperazione  allo
sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi  in  via  di
sviluppo  del  DAC  (Comitato  di  aiuto  allo  sviluppo)  dell'OCSE,
beneficiari dell'aiuto pubblico  allo  sviluppo  (APS),  nella  quale
viene precisato, peraltro, che la lista stessa e' valida per gli anni
2011, 2012 e 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  fini  della  valutazione  della   condizione   economica,   per
l'erogazione dei rispettivi interventi, gli  organismi  regionali  di
gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma  5,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  9  aprile  2001,
citato nelle premesse, agli studenti provenienti  dai  Paesi  che  di
seguito si riportano: 
    Afganistan; Angola;  Bangladesh;  Benin;  Bhutan;  Burkina  Faso;
Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad;  Comoros;  Congo  Dem.
Rep.; Djibouti; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea;
Guinea Bissau; Haiti; Kenya; Kiribati; Korea, Dem. Rep.; Kyrgyz Rep.;
Laos;  Lesotho;  Liberia;  Madagascar;  Malawi;   Mali;   Mauritania;
Mozambique;  Myanmar;  Nepal;  Niger;  Rwanda;  Samoa;  Sao  Tome   &
Principe; Senegal; Sierra  Leone;  Solomon  Islands;  Somalia;  South
Sudan;  Sudan;  Tanzania;  Tajikistan;  Timor-Leste;  Togo;   Tuvalu;
Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe.