IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio  2009,  n.  99,
(di seguito: legge n. 99/09) recante "Disposizioni per lo sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia" che prevede che "La gestione economica del mercato  del  gas
naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79.  Il
Gestore organizza il mercato del  gas  naturale  secondo  criteri  di
neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche'  di  concorrenza.  La
disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore,  e'
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentite
le competenti Commissioni parlamentari e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas"; 
  Visto l'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede  che
"Il Gestore del mercato  elettrico  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  assume  la  gestione  delle
offerte di acquisto e di vendita  del  gas  naturale  e  di  tutti  i
servizi connessi secondo criteri di merito economico; 
  Visto l'articolo 32, comma 2,  del  decreto  legislativo  1  giugno
2011,  n.  93  recante  "Attuazione   delle   direttive   2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE  relative  a  norme  comuni  per  il  mercato
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad  una  procedura
comunitaria  sulla  trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore  finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione  delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE",  di  seguito  denominato  decreto
legislativo  n.  93/11,  che  prevede  che  il  Gestore  dei  mercati
energetici, di seguito denominato GME, assuma la gestione dei mercati
a termine fisici del gas naturale e che a tale fine, l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorita',  fissi
le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo  svolgimento  di
tali attivita', ivi compresa quella  di  controparte  centrale  delle
negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti  mercati,  nonche'
quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale, di
seguito denominato PSV, con relativa titolarita' di un conto sul  PSV
e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale; 
  Vista la deliberazione 6 dicembre 2012 n.  525/2012/R/GAS  adottata
dall'Autorita' in attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 93/11; 
  Considerata l'opportunita', anche in virtu' del combinato  disposto
dell'articolo 30 della legge n. 99/09 e dell'articolo  32,  comma  2,
del decreto legislativo n. 93/11, di redigere un testo integrato  che
raccolga, in un  unico  corpo  normativo  denominato  Disciplina  del
mercato del gas  naturale  (di  seguito:  Disciplina)  le  regole  di
funzionamento dei mercati a termine fisici del gas  naturale  di  cui
all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno  2011,  n.
93 e quelle relative al mercato  del  gas  naturale  a  pronti,  gia'
operativo; 
  Vista la proposta di  testo  integrato  della  Disciplina,  redatto
conformemente alle indicazioni della deliberazione n.  525/2012/R/GAS
dell'Autorita' e trasmesso dal GME, con lettera del 19 dicembre  2012
(Prot. GME - PB  19/12/2012  -  P  0010993-02),  al  Ministero  dello
Sviluppo Economico per  l'approvazione  ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1, della legge  n.99/09,  come  successivamente  integrato  con
lettera  del  24  gennaio  2013  (Prot.  GME  -  PB  24/01/2013  -  P
0000959-02); 
  Considerato che l'Autorita',  in  data  10  gennaio  2013,  con  la
delibera n. 4/2013/I/GAS ha espresso  il  proprio  parere  favorevole
sulla  Disciplina,  stabilendo  le  modalita'  di  definizione  delle
garanzie che il GME dovra' adottare  quando  entrera'  in  vigore  la
disciplina approvata; 
  Visti i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari del Senato
della   Repubblica   e   della   Camera   dei   Deputati    espressi,
rispettivamente, il 16 e il 22 gennaio 2013; 
  Ritenuto opportuno adottare la Disciplina, ai  sensi  dell'articolo
30,  comma  1,  della  legge  99/09,  prevedendo  che  le   eventuali
successive modifiche non sostanziali alla stessa siano  approvate  ai
sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Approvazione della Disciplina 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  della  legge  n.  99/09  e'
approvata  la  Disciplina  allegata  al  presente  decreto   che   e'
pubblicato nel sito internet del Ministero. 
  2.  Le  successive  eventuali  modifiche   non   sostanziali   alla
Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli  3.5  e  3.6  della
medesima Disciplina. 
  3. La data di avvio del Mercato  a  termine  del  gas  naturale  e'
determinata con  successivo  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico,  su  proposta  del  GME,  dopo  un  adeguato  periodo   di
sperimentazione il cui termine e' comunicato  dal  GME  al  Ministero
dello Sviluppo Economico.