IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP); Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007; Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007; Visto il nuovo Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; Vista la modifica del Programma operativo nazionale, approvata in sede di Comitato di sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e trasmessa alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2011; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca tra lo Stato e le Regioni; Visti in particolare gli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo"; Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 - adottato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011; Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011; Vista la nota n. 742 del 10 settembre 2012 con la quale la Regione Siciliana ha stabilito di destinare le risorse proprie dell'Asse 1, per un importo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni, pari o inferiori a 12 metri fuori tutto, iscritti nei Compartimenti marittimi della Regione Siciliana ed autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico ovvero altri sistemi; Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Considerato che la relazione delle attivita' di monitoraggio, predisposta dall'Organismo responsabile della Raccolta dati e trasmessa con nota n. 28351 del 23 ottobre 2012, ha valutato positivamente la richiesta della regione Siciliana; Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 26 febbraio 2010, stipulato in data 6 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la regione Siciliana, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura oggetto del presente decreto; Vista la nota del 19 novembre 2012 con cui la regione Siciliana ha approvato lo schema del presente decreto; Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalita' per la concessione dei premi; Decreta: Art. 1 Attuazione della misura arresto definitivo 1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa. 2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di pescherecci aventi lunghezza uguale o inferiore a 12 metri fuori tutto, iscritti nei Compartimenti marittimi della regione Siciliana ed autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con gli attrezzi compresi nel "sistema strascico" ovvero in "altri sistemi". Non sono ammesse al contributo di cui al presente articolo, le unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca esclusivamente con attrezzi compresi nei "sistemi circuizione e/o volante". 3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonche' le indicazioni del Programma operativo.