IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5,  6,  7  e  8  dell'articolo  4  del
predetto decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto  il  decreto  di  riconoscimento  al  Centro  «Syngenta  Crop
Protection S.p.A.», con sede legale in  Via  Gallarate,  139 -  20151
Milano, dell'idoneita'  a  condurre  prove  ufficiali  di  campo  con
prodotti fitosanitari prot. n. 5024 del 3 marzo 2011; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 21 settembre 2012 presso il Centro di saggio  «Syngenta  Crop
Protection S.p.A.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Syngenta Crop Protection S.p.A.», con sede legale  in
Via  Gallarate,  139 -  20151  Milano,  e'  riconosciuto   idoneo   a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    Efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
    Fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    Osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/95). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    Colture arboree; 
    Colture erbacee; 
    Colture ornamentali; 
    Colture orticole; 
    Concia sementi; 
    Conservazione post-raccolta; 
    Diserbo; 
    Entomologia; 
    Nematologia; 
    Patologia vegetale; 
    Zoologia agraria; 
    Fitoregolatori; 
    Attivatori delle autodifese della pianta.