IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 5 marzo 2001, n.  57,  concernente  disposizioni  in
materia di apertura e regolazione dei  mercati  ed,  in  particolare,
l'art. 2, comma 3,  che  prevede  il  cofinanziamento  da  parte  del
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU)   di
programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni
dei consumatori e  degli  utenti,  rivolti  agli  utenti  di  servizi
assicurativi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 24 maggio  2001,  n.  274,  recante  il  regolamento
concernente  criteri  per  il  cofinanziamento   dei   programmi   di
informazione  e  di  orientamento  rivolti  agli  utenti  di  servizi
assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001,
n. 158; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 274 del
2001, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle  attivita'
produttive di direttive relative alle modalita' di presentazione  dei
programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi
nonche' ai criteri di erogazione del contributo; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modifiche ed integrazioni, recante il  Codice  del  consumo,  ed,  in
particolare, l'art. 136, comma 2,  che  stabilisce  che  il  CNCU  si
avvale, per le proprie iniziative, della struttura  e  del  personale
del Ministero delle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, ed  in  particolare  l'art.  136,
comma 3, del medesimo decreto che ha codificato senza innovazioni  le
disposizioni  in  materia  di  cofinanziamento   dei   programmi   di
informazione ed orientamento per gli utenti di  servizi  assicurativi
gia' previste dal citato art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2001; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra  l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  subentrato  nella
predetta competenza  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  e
l'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche' il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  14  luglio  2008,  n.  121,   che   sono
ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico,  ed  in  particolare  l'art.  6,  concernente  le
funzioni  della  nuova  Direzione  generale  per   il   mercato,   la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; 
  Vista la  deliberazione  n.  1/2013  del  Consiglio  nazionale  dei
consumatori e degli utenti  (CNCU),  adottata  nella  seduta  del  24
gennaio 2013, con  la  quale  il  predetto  Consiglio  ha  stabilito,
secondo quanto previsto dall'art. 2,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  n.  274  del  2001,  di   destinare   per   l'esercizio
finanziario 2013 la somma di Euro 200.000,00 al  cofinanziamento  dei
programmi presentati  dalle  associazioni  dei  consumatori  e  degli
utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento  ammissibile,
nonche' di fissare in Euro 25.000,00 il limite massimo del contributo
erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola
associazione,  e  in  Euro   75.000,00,   se   presentato   da   piu'
associazioni; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente direttiva si intende per: 
    a) legge: la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente  disposizioni
in  materia  di  apertura  e  regolazione  dei  mercati,  cosi'  come
codificata nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante
il Codice delle assicurazioni private; 
    b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il
cofinanziamento dei  programmi  di  informazione  e  di  orientamento
rivolti agli utenti di servizi assicurativi; 
    c) CNCU: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di
cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,
recante «codice del consumo»; 
    d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti  che
abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei  diritti  e  degli
interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
    e)  programmi:  programmi  di  informazione  e  di  orientamento,
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli  utenti,  rivolti
agli  utenti  di  servizi  assicurativi,  relativi  all'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione di veicoli a motore; 
    f) Direzione generale: Direzione  generale  per  il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  del
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
    g) soggetto beneficiario: associazione al cui programma e'  stata
concessa  l'ammissione  a  cofinanziamento,  secondo   le   modalita'
indicate nell'art. 6 della presente direttiva.