IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011  recante  "Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti  alimentari",  ed
in particolare l'art. 7 che prevede la  definizione  di  disposizione
per la rilevazione della produzione del latte di  bufala  secondo  le
modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n.  30  recante  "Disciplina  della
riproduzione  animale",  ed  in  particolare  l'art.  3,  che  affida
all'Associazione  Italiana  Allevatori  (AIA)   i   controlli   delle
attitudini produttive per ogni specie, razza o  altro  tipo  genetico
(Controlli Funzionali); 
  Vista la legge n. 280 del 3  agosto  1999,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni" alla citata legge 30/1991, anche  in  attuazione  della
direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994; 
  Visto il Regolamento CE n. 510/06 del Consiglio del 20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari; 
  Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art.
1 comma 1047 che demanda all'Ispettorato Centrale della tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari le  funzioni
statali di vigilanza  sull'attivita'  di  controllo  degli  organismi
pubblici   e   privati   nell'ambito   dei   regimi   di   produzioni
agroalimentari di qualita' registrata; 
  Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 7 della
legge 4/2011 le modalita' per la  rilevazione  della  produzione  del
latte di bufala; 
  Considerata la necessita' di mantenere inalterata l'efficacia delle
citata legge e delle  sue  finalita'  garantendo,  al  contempo,  una
riduzione degli oneri a carico degli allevatori; 
  Considerato che l'attivita' nazionale dei controlli funzionali  per
la  produzione  del  latte  implica  anche  la  rilevazione  di  dati
produttivi e riproduttivi degli animali; 
  Considerata la necessita' di assicurare la piu' ampia tutela  degli
interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza
del mercato del latte di bufala  e  dei  prodotti  derivanti  la  sua
trasformazione; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  in
data 20 dicembre 2012 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) "allevatori  bufalini"  i  detentori  di  animali  della  specie
bufalina presenti in aziende registrate nella  Banca  Dati  Nazionale
dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi dei DD.MM. 7 giugno 2002,  13
ottobre 2004 e 13 gennaio 2005; 
  b) "strumento di rilevazione": ogni strumento  per  la  rilevazione
della quantita' di latte prodotto (lattometro  meccanico,  lattometro
elettronico,  vaso  misuratore  etc.)   omologato   dall'Associazione
Italiana  Allevatori  ai  sensi  dell'art  12  del  Disciplinare  dei
Controlli Produttivi  per  la  Produzione  del  Latte  approvato  con
decreto  ministeriale  28  maggio  2010   n.   12148.   La   corretta
funzionalita'  di  tali  strumenti  e'   controllata   da   organismi
certificati dal Comitato  Internazionale  per  le  Misurazioni  sugli
Animali (ICAR)  con  frequenza  biennale  nonche'  in  ogni  caso  di
sostituzione o su indicazione  del  Comitato  Tecnico  dei  Controlli
Latte dell'Associazione Italiana Allevatori. 
  c) "quantita' giornaliera di latte prodotto": la quantita' di latte
giornaliera prodotta da ciascun animale, misurata  come  somma  delle
quantita' prodotte nelle singole mungiture eseguite  nell'arco  delle
24h.  Per  gli  animali  sottoposti  ai  controlli  funzionali  della
produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera  per  singolo
animale e' determinata attraverso i  metodi  approvati  dal  Comitato
Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR).