IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari", ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale", ed in particolare l'art. 3, che affida all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico (Controlli Funzionali); Vista la legge n. 280 del 3 agosto 1999, recante "Modifiche ed integrazioni" alla citata legge 30/1991, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994; Visto il Regolamento CE n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari; Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1 comma 1047 che demanda all'Ispettorato Centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata; Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 7 della legge 4/2011 le modalita' per la rilevazione della produzione del latte di bufala; Considerata la necessita' di mantenere inalterata l'efficacia delle citata legge e delle sue finalita' garantendo, al contempo, una riduzione degli oneri a carico degli allevatori; Considerato che l'attivita' nazionale dei controlli funzionali per la produzione del latte implica anche la rilevazione di dati produttivi e riproduttivi degli animali; Considerata la necessita' di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti derivanti la sua trasformazione; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 dicembre 2012 Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "allevatori bufalini" i detentori di animali della specie bufalina presenti in aziende registrate nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi dei DD.MM. 7 giugno 2002, 13 ottobre 2004 e 13 gennaio 2005; b) "strumento di rilevazione": ogni strumento per la rilevazione della quantita' di latte prodotto (lattometro meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore etc.) omologato dall'Associazione Italiana Allevatori ai sensi dell'art 12 del Disciplinare dei Controlli Produttivi per la Produzione del Latte approvato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 n. 12148. La corretta funzionalita' di tali strumenti e' controllata da organismi certificati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR) con frequenza biennale nonche' in ogni caso di sostituzione o su indicazione del Comitato Tecnico dei Controlli Latte dell'Associazione Italiana Allevatori. c) "quantita' giornaliera di latte prodotto": la quantita' di latte giornaliera prodotta da ciascun animale, misurata come somma delle quantita' prodotte nelle singole mungiture eseguite nell'arco delle 24h. Per gli animali sottoposti ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera per singolo animale e' determinata attraverso i metodi approvati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR).