IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica, ed in particolare l'art. 2 che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo quale criterio di delega la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; Visti gli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis e 2425 del codice civile che stabiliscono la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico ed il relativo contenuto; Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che impone alle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, conformemente alla riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'art. 17; Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede, al comma 2, l'adozione entro il 31 dicembre 2012 di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i criteri e le modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica, ai fini della raccordabilita' dello stesso documento con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria; Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 16 che stabilisce che le sopra menzionate amministrazioni siano tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidita' predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilita'; Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria; Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede i termini entro i quali le amministrazioni pubbliche deliberano il bilancio di previsione o il budget economico nonche' il rendiconto o il bilancio di esercizio; Visti gli articoli 19 e 22 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prescrivono la presentazione, per le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, di un documento denominato «Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio», avente il precipuo fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» che disciplina, tra l'altro, i compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici; Decreta: Art. 1 Pianificazione, programmazione e budget 1. Ai fini della raccordabilita' con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilita' civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, e' rappresentato almeno dai seguenti documenti: a) il budget economico pluriennale; b) il budget economico annuale; 2. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, e' formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Esso e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale.