IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, concernente
l'attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del  28  giugno
2007 che stabilisce norme minime per la protezione di polli  allevati
per la produzione di carne e in particolare: 
    - l'art. 3, commi 6 e 7, con cui si demanda  al  Ministero  della
salute l'adozione, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di un decreto attuativo in materia di  protezione  di  polli
allevati per la produzione di carne al fine di stabilire i criteri  e
le modalita' per consentire  le  deroghe  alla  densita'  massima  di
allevamento, nonche' le procedure  che  devono  essere  adottate  per
determinare la densita' di allevamento; 
    - l'art. 4, comma 3, con cui si demanda al Ministero della salute
di stabilire i  criteri  e  le  modalita'  per  l'organizzazione,  lo
svolgimento, nonche' il sistema di controllo e  di  approvazione  dei
corsi di formazione, per il rilascio dei  certificati  attestanti  la
formazione  conseguita  e  per  il   riconoscimento   dell'esperienza
acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010; 
    - l'art. 6, comma 2, con cui si demanda al Ministero della salute
di stabilire le procedure operative concernenti la  comunicazione  da
parte del veterinario ufficiale al proprietario, al  detentore  degli
animali e all'autorita'  sanitaria  territorialmente  competente  dei
dati relativi alle condizioni di benessere animale al macello; 
    - l'art. 8, comma 5, con cui si demanda al Ministero della salute
di stabilire le condizioni di violazione gravi al benessere animale; 
    - l'allegato I, punti 11 e 12 del predetto  decreto  legislativo,
con  cui  si  demanda  al  Ministero  della   salute   di   adottare,
rispettivamente, un modello di registro dei dati  di  allevamento  di
polli da carne e i criteri generali per autorizzare gli interventi di
troncatura del becco e di castrazione dei polli; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  11  febbraio  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
aprile 2003, n. 96, concernente la documentazione di  accompagnamento
al macello dei volatili da cortile,  dei  conigli,  della  selvaggina
d'allevamento e dei ratiti; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi"  con  particolare
riguardo all'art.  19,  relativo  alla  Segnalazione  Certificata  di
Inizio di Attivita' (SCIA); 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano espresso nella seduta del 24 gennaio 2013  (Rep.  Atti  n.
9/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Determinazione della densita' di allevamento di polli da carne 
 
  1. La densita' di allevamento, come definita all'art. 2,  comma  1,
lettera i) del decreto legislativo 27  settembre  2010,  n.  181,  di
seguito   denominato:   "decreto   legislativo",    e'    determinata
moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno venticinque
polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente
in un capannone, registrati secondo il modello di cui all'allegato  1
al presente decreto, dividendo il risultato per l'area  utilizzabile,
espressa in metri quadri, come definita all'art. 2, comma 1 lett.  h)
del citato decreto legislativo.