IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, concernente l'attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne e in particolare: - l'art. 3, commi 6 e 7, con cui si demanda al Ministero della salute l'adozione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto attuativo in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne al fine di stabilire i criteri e le modalita' per consentire le deroghe alla densita' massima di allevamento, nonche' le procedure che devono essere adottate per determinare la densita' di allevamento; - l'art. 4, comma 3, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire i criteri e le modalita' per l'organizzazione, lo svolgimento, nonche' il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione, per il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita e per il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010; - l'art. 6, comma 2, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale al proprietario, al detentore degli animali e all'autorita' sanitaria territorialmente competente dei dati relativi alle condizioni di benessere animale al macello; - l'art. 8, comma 5, con cui si demanda al Ministero della salute di stabilire le condizioni di violazione gravi al benessere animale; - l'allegato I, punti 11 e 12 del predetto decreto legislativo, con cui si demanda al Ministero della salute di adottare, rispettivamente, un modello di registro dei dati di allevamento di polli da carne e i criteri generali per autorizzare gli interventi di troncatura del becco e di castrazione dei polli; Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, concernente la documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riguardo all'art. 19, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita' (SCIA); Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 9/CSR); Decreta: Art. 1 Determinazione della densita' di allevamento di polli da carne 1. La densita' di allevamento, come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, di seguito denominato: "decreto legislativo", e' determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno venticinque polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone, registrati secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri, come definita all'art. 2, comma 1 lett. h) del citato decreto legislativo.