IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Nella seduta del 12 marzo 2013, composto come da  verbale  in  pari
data; 
  Sentiti i relatori, consiglieri  Antonio  Gravina  e  Agostino  Del
Signore; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modifiche; 
  Visto il  Regolamento  adottato  dal  Ministro  delle  finanze  con
decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista  la  delibera  consiliare  n.  2252  del  19  ottobre   2010,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  dell'8
novembre 2010, n. 261, con la quale sono stati  approvati  i  criteri
valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi
interni; 
  Vista  la  legge  n.  183  del  12  novembre  2011   e   successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  14
novembre 2011, con la quale, fra l'altro, all'art. 4,  comma  40,  e'
stato disposto che "i trasferimenti dei componenti delle  commissioni
tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite
dal  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria  per  la
copertura  di  posti  resisi  vacanti  a  livello   nazionale   nelle
commissioni provinciali o regionali" e che "le domande dei componenti
delle commissioni tributarie  sono  valutate  secondo  la  rispettiva
anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la  seguente  tabella
ovvero,  in  caso  di  parita',  secondo   l'anzianita'   anagrafica,
computate fino alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande"; 
  Vista  la  Risoluzione  n.  4/2012  approvata  dal   Consiglio   di
Presidenza della giustizia tributaria in data 17  luglio  2012  e  la
Risoluzione n. 6/2012 del 6 novembre 2012, con le  quali  sono  stati
fissati i criteri per l'individuazione  dell'anzianita'  di  servizio
dei componenti delle Commissioni tributarie; 
  Vista la Risoluzione n. 2 del 12 marzo 2013, con la quale e'  stata
sostituita la citata delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010 relativa ai
criteri  di  valutazione  della  professionalita'  dei  giudici   nei
concorsi interni; 
  Considerate  le  intervenute  innovazioni  normative   e   ritenuta
l'esigenza di armonizzare la  procedura  sottesa  al  nuovo  istituto
dell'interpello con  quelle  del  concorso  interno  e  del  concorso
esterno di cui all'art. 11, commi 4 e 5 del citato  d.lgs.  545/1992,
mediante un regolamento specifico; 
 
                              Delibera: 
 
  a) L'interpello per trasferimento  provinciale,  Trento  1°  grado,
Bolzano 1° grado o regionale, Trento 2° grado e Bolzano 2° grado,  si
applica solo per le movimentazioni in senso orizzontale e,  pertanto,
possono partecipare solo coloro che ricoprono sull'intero  territorio
nazionale  la  stessa  funzione  in  altra   sede,   rispettivamente,
provinciale, Trento 1° grado, Bolzano 1° grado o regionale, Trento 2°
grado e Bolzano 2° grado, anche  se  sospesi  per  altro  incarico  o
esonerati dal servizio. 
  b) Per  i  giudici  tributari  gia'  in  servizio,  ai  fini  della
valutazione dei punteggi per l'anzianita', sara' applicata la tabella
riportata all'art. 4, comma 40 della citata  legge  n.  183/2011.  Il
punteggio dei Presidenti di Commissione  tributaria  regionale  sara'
applicato anche ai  componenti  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia tributaria limitatamente al periodo della consiliatura. Per
i giudici  nominati  in  soprannumero  si  applichera'  il  punteggio
riportato nel concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  agosto
2011, n. 65. 
  c) I posti di Presidente di  Commissione,  Presidente  di  sezione,
Vicepresidente di sezione e giudice  resisi  vacanti  a  seguito  dei
trasferimenti  per   interpello   saranno   oggetto   di   successivi
interpelli. 
  d) Per i posti di Presidente di Commissione, Presidente di  sezione
e Vicepresidente di sezione e giudice  non  ricoperti  a  seguito  di
interpello, sara' pubblicato un concorso interno  per  movimentazioni
verticali, la cui valutazione sara' svolta  sulla  base  dei  criteri
stabiliti con la risoluzione consiliare n. 2 del 12 marzo 2013. 
  e) I posti di giudice  nelle  Commissioni  tributarie  provinciali,
Trento 1° grado,  Bolzano  1°  grado,  non  ricoperti  a  seguito  di
concorso interno saranno messi a  concorso  esterno,  con  i  criteri
stabiliti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art.  11,
comma 5, e con il  punteggio  di  cui  alla  tabella  E  allegata  al
medesimo decreto. 
  f) Negli interpelli il candidato potra' scegliere  al  massimo  tre
sedi. 
  g) L'eventuale rinuncia al trasferimento di sede dovra' pervenire a
questo  Consiglio  a  mezzo  PEC,  FAX  oppure  E-MAIL  nel   termine
perentorio  di  giorni  cinque  dalla  relativa   comunicazione.   La
comunicazione di rinuncia oltre il termine indicato non  sara'  presa
in considerazione. 
  h) Il provvedimento di trasferimento nella nuova sede determina  la
vacanza dell'incarico ricoperto precedentemente all'interpello. 
  i)  Coloro  che  sono  trasferiti  a  seguito  di  interpello  o  a
successivo concorso interno non possono partecipare ad un  successivo
interpello se non sono trascorsi due anni dall'ultima  immissione  in
servizio. 
  j) Il bando di interpello sara' portato a  conoscenza  di  tutti  i
componenti delle Commissioni tributarie in servizio, anche se sospesi
per altro incarico o esonerati dalle funzioni. 
  k)  Le  graduatorie  saranno  pubblicate  presso  gli   uffici   di
segreteria della Commissione tributaria interessata, presso l'ufficio
di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,
e sul sito "http://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI". 
  Copia  della  presente  risoluzione  sara'  inviata  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per la pubblicazione. 
    Roma, 12 marzo 2013 
 
                                      Il Presidente: Santamaria Amato