IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", convertito con modificazione dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare l'art. 59-ter che ha modificato il testo del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introducendo l'art. 49-bis rubricato "noleggio occasionale"; Visto il comma 3, dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che subordina l'effettuazione del noleggio occasionale ad una comunicazione, da eseguire mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps e all'Inail nel caso di impiego di personale; Visto il comma 4 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che demanda la definizione delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato comma 3 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ritenuto opportuno adottare un modello unico della predetta comunicazione da presentarsi agli uffici competenti delle amministrazioni indicate dal comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, secondo le modalita' prescritte da ciascuno degli stessi; Decreta: Art. 1 Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto 1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, come disciplinato dall'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' resa in conformita' al modello di cui all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attivita' di noleggio occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.