IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante
"codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"; 
  Visto  il  decreto-legge  24   gennaio   2012,   n.   1,   recante:
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la  competitivita'",  convertito  con  modificazione
dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27  ed  in  particolare
l'art. 59-ter che ha modificato il testo del decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, introducendo l'art. 49-bis  rubricato  "noleggio
occasionale"; 
  Visto il comma 3,  dell'art.  49-bis  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n.  171,  che  subordina  l'effettuazione  del  noleggio
occasionale ad una  comunicazione,  da  eseguire  mediante  modalita'
telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla  Capitaneria  di  porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps e all'Inail nel caso di
impiego di personale; 
  Visto il comma 4 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio
2005,  n.  171,  che  demanda  la  definizione  delle  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato comma 3  ad  un
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Ritenuto  opportuno  adottare  un  modello  unico  della   predetta
comunicazione   da   presentarsi   agli   uffici   competenti   delle
amministrazioni indicate dal comma 3  dell'art.  49-bis  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, secondo le  modalita'  prescritte
da ciascuno degli stessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modello  di  comunicazione  ai  fini  del  noleggio  occasionale   di
imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia  delle  Entrate  ed  alle
                        Capitanerie di porto 
 
  1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e  navi
da  diporto,  come  disciplinato   dall'art.   49-bis   del   decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' resa in conformita' al modello
di cui all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce  parte
integrante. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e' compilata, sottoscritta  e
trasmessa,  prima  dell'inizio  di  ciascuna  attivita'  di  noleggio
occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni  indicate  al
comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171.