IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41,  concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visti i  propri  decreti  ministeriali,  con  i  quali  sono  state
iscritte, nei  relativi  registri,  le  varieta'  di  specie  agrarie
indicate nel presente dispositivo; 
  Visti  i  propri  decreti  ministeriali  con  i  quali  sono  state
successivamente  cancellate  le  varieta'   indicate   nel   presente
dispositivo; 
  Viste le  domande  presentate  ai  fini  della  reiscrizione  delle
varieta' vegetali nei rispettivi registri nazionali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, le sotto  elencate  varieta',  cancellate  con
propri decreti ministeriali dal registro delle varieta' di specie  di
piante agrarie per mancata presentazione delle  domande  di  rinnovo,
sono nuovamente iscritte nei registri suddetti  fino  alla  fine  del
decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima: 
    

                          Leguminose foraggere

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|  Specie   |  Codice  |   Varieta'  |         Responsabile         |
|           |   SIAN   |             |     della conservazione      |
|           |          |             |         in purezza           |
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|Erba medica|   3186   |    Giulia   |    Natura s.r.l. - Italia    |
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                          Graminacee foraggere

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| Specie  | Codice |  Varieta'|   Ploidia    |   Responsabile       |
|         |  SIAN  |          |              |della conservazione   |
|         |        |          |              |    in purezza        |
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|  Fleolo |   391  |   Sauro  |  Esaploide   |Natura s.r.l. - Italia|
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|  Dattile|   320  |   Draga  |  Diploide    |Natura s.r.l. - Italia|
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi