IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» e il successivo regolamento (CE) n. 103 del 4 febbraio 2008 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2010, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 4 febbraio 2010; Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, in sostituzione di «CSQA Certificazioni Srl», ha individuato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto 30 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2013, con il quale l'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto 4 febbraio 2010, e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo denominato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA»; Considerato che il «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo; Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana».