IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della  denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di   Bufala
Campana» e il successivo regolamento (CE) n. 103 del 4 febbraio  2008
con il quale e' stata  approvata  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  4  febbraio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio  2010,  con
il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in
Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad  effettuare  i
controlli per la denominazione di  origine  protetta  «Mozzarella  di
Bufala Campana»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 4 febbraio 2010; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella
di Bufala Campana, in sostituzione di «CSQA Certificazioni  Srl»,  ha
individuato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» con sede  in
Roma, Via  Tomassetti  n.  9,  quale  organismo  di  controllo  e  di
certificazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di
Bufala Campana», ai sensi dei citati articoli 36 e  37  del  predetto
Reg. (UE) n. 1151/2012; 
  Visto  il  decreto  30  gennaio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2013, con il  quale  l'autorizzazione
rilasciata all'organismo denominato «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con
decreto 4 febbraio 2010, e' stata prorogata fino  all'emanazione  del
decreto  di  autorizzazione  all'organismo  denominato  «Dipartimento
Qualita' Agroalimentare - DQA»; 
  Considerato che il «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA»  ha
predisposto il piano di controllo per la denominazione «Mozzarella di
Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Campania,  Lazio,
Molise e Puglia; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA»
con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, e' autorizzato ad espletare le
funzioni  di  controllo,  previste  dagli  articoli  36  e   37   del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 per  la  denominazione  «Mozzarella  di
Bufala Campana».