L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio dell'11 aprile 2013; 
  Vista la propria  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138
del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e'  stato  adottato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 9, della legge n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento
concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Autorita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  «Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive nazionali»; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo», e successive modificazioni; 
  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001 n. 8 recante  "modifiche  all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  4  marzo  2013,
recante «Indizione di due referendum per il distacco  dei  comuni  di
Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e
la loro aggregazione, rispettivamente,  alla  regione  Friuli-Venezia
Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2013; 
  Viste  le  note  del  4  aprile  2013  con  le  quali,  in  ragione
dell'impossibilita' di effettuare  le  consultazioni  previste  dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo
stato non ancora costituita, l'Autorita' ha trasmesso  lo  schema  di
provvedimento,  recante  le   «Disposizioni   di   attuazione   della
disciplina in materia di  comunicazione  politica  e  di  parita'  di
accesso ai  mezzi  di  informazione  relative  alle  campagne  per  i
referendum popolari per il distacco dei comuni di Pieve di  Cadore  e
di Taibon Agordino (provincia di Belluno) dalla Regione Veneto  e  la
loro  aggregazione,  rispettivamente,  alla  Regione   Friuli-Venezia
Giulia e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell'art.
132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 21 e  22
aprile 2013», ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato
della Repubblica; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento  tra
i soggetti politici favorevoli  o  contrari  ai  quesiti  di  cui  ai
referendum indetti ai  sensi  dell'art.  132,  secondo  comma,  della
Costituzione, aventi ad oggetto il distacco dei comuni  di  Pieve  di
Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la  loro
aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia  Giulia  e
alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, fissati per i giorni 21  e
22  aprile  2013,  nei  territori  interessati  dalle   consultazioni
referendarie, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive
private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  attuazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di  informazione,
di cui alla  delibera  n.  37/05/CSP  del  16  maggio  2005,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001 n. 8 recante  "modifiche  all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005». 
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art.  13,  comma
1, della delibera n. 37/05/CSP  del  16  maggio  2005  decorrono  dal
giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato
dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6  a  12  del
Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi  sui
mezzi di comunicazione di massa di cui alla  delibera  n.  256/10/CSP
del 9 dicembre 2010. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le
consultazioni  elettorali  amministrative,   saranno   applicate   le
disposizioni di attuazione  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28
relative a ciascun tipo di consultazione 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino
a tutto il 22 aprile 2013. 
  Il presente provvedimento entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente provvedimento e' reso disponibile nel  sito  web  della
stessa Autorita' www.agcom.it. 
    Roma, 11 aprile 2013 
 
                                               Il Presidente: Cardani 
Il commissario relatore: Martusciello