IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero  della
salute»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e),  concernente  la
riservatezza delle informazioni; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  Regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive  integrazioni  di
cui l'ultima in data 11 marzo  2013,  con  cui  l'impresa  Realchemie
Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) - Pastoor  Harkxplein  27,
ha  richiesto  il  permesso  di  commercio  parallelo  del   prodotto
«Realchemie Mancozeb 75/1»; 
  Vista la richiesta del 14 luglio 2012, formulata ai sensi dell'art.
63 del Regolamento (CE)  n.  1107/2009,  con  la  quale  dell'impresa
Realchemie Nederland  B.V.  ha  invocato  la  riservatezza  dei  dati
relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di  provenienza
estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario  di
provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza  del  prodotto
fitosanitario oggetto di importazione; 
  Vista l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del  prodotto
fitosanitario di riferimento  «Dithane  DG  Neotec»,  autorizzato  in
Italia al n. 4552 a nome dell'impresa Indofil Industries Limited; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
par. 3, lettera a), b), c), del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni
del  prodotto  oggetto  di  commercio  parallelo,  all'etichetta  del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; 
  Visto il versamento effettuato dal richiedente  quale  tariffa  per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino al 30 giugno  2013,  all'impresa  Realchemie
Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n.  15786  di
commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato  REALCHEMIE
MANCOZEB  75/1,  uguale  al  prodotto  fitosanitario  di  riferimento
DITHANE  DG  NEOTEC,  autorizzato  in  Italia  al  n.  4552  a   nome
dell'impresa Indofil Industries Limited. 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego nelle taglie da g 10-50-, kg 1-5-10-25. 
  Il  presente  decreto  verra'  notificato  in  via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello