LA CORTE DEI CONTI 
                       Sezione delle autonomie 
 
  Nell'adunanza del 6 marzo  2013  presieduta  dal  Presidente  della
Corte - Presidente della Sezione delle autonomie: Luigi Giampaolino. 
  (omissis) 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 9 della  deliberazione  delle  Sezioni  riunite  della
Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14,  recante  il  regolamento  per
l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti  e
successive modificazioni; 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
come novellato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Visto, in particolare, l'art. 243-quater del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL) come  introdotto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera r) del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Vista la nota del Presidente della Corte dei conti di  convocazione
della Sezione delle autonomie per l'adunanza del  6  marzo  2013  con
riserva  di  trattazione  di   ulteriori   argomenti   non   iscritti
espressamente all'ordine del giorno, tra i quali in sede di  adunanza
e'  stato  proposto  l'esame   di   taluni   aspetti   interpretativi
concernenti  l'applicazione  delle  linee  guida  ed  i  criteri  per
l'istruttoria del piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ex
art. 243-quater del decreto legislativo n. 267/2000; 
  Udito il relatore consigliere Rinieri Ferone; 
 
                              Premesso 
 
  Con deliberazione n. 16 del 13 dicembre  2012,  questa  Sezione  ha
approvato le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come  introdotto  dall'art.
3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  Le linee guida della Sezione delle  autonomie  offrono  indicazioni
sulla  corretta  applicazione  della  nuova  procedura,  al  fine  di
superare  possibili  difficolta'  nell'esegesi  delle  norme  e   per
renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. 
  Le istruzioni delle linee guida,  deliberate  dalla  Sezione  delle
autonomie della Corte dei conti, si  rivolgono  particolarmente  alla
fase istruttoria da parte della sottocommissione, indicando  elementi
da acquisire per una ponderata valutazione del piano. 
  Con la richiamata delibera si rappresentava come l'esigenza di dare
immediato avvio alle attivita' finalizzate ai  complessi  adempimenti
previsti dalla procedura per il riequilibrio pluriennale  comportasse
la tempestiva  approvazione  di  un  primo  schema  di  linee  guida,
suscettibile di eventuali, successivi adattamenti. 
  In effetti, dalle  istruttorie  finora  svolte  sono  emerse  varie
problematiche applicative, alcune delle quali non hanno dato luogo  a
particolari difficolta' e sono state risolte dagli organi istruttori,
mentre per altre le difficolta' interpretative,  riguardanti  aspetti
procedurali e sostanziali hanno reso necessario un approfondimento ed
un conseguente orientamento sulla piu'  corretta  applicazione  delle
nuove norme. 
  In  particolare,  si  e'  reso  necessario  esaminare  le  seguenti
questioni: 
    1) l'art. 243-bis, comma 8, lett. d)  TUEL  recita  «Al  fine  di
assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto
il periodo di durata del piano,  l'ente...e'  soggetto  al  controllo
sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1.» 
  L'art. 243-bis, comma 8, lett. g) TUEL, a sua volta,  recita:  «...
nonche' accedere al fondo di rotazione per assicurare  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter,  a  condizione
che...  abbia  provveduto  alla  rideterminazione   della   dotazione
organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,  fermo  restando  che  la
stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano  di
riequilibrio». 
  In relazione a  tali  disposizioni  e'  stato  ritenuto  necessario
chiarire se, nel caso di richiesta di accesso al fondo di  rotazione,
la rideterminazione della dotazione organica,  di  cui  al  comma  8,
debba o meno essere sottoposta al controllo della commissione di  cui
all'art. 155 TUEL ed in quale fase della procedura  di  riequilibrio,
ossia prima dell'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da
parte della sottocommissione oppure in un diverso momento; 
    2)  l'art.  243-quater,  comma  7,  TUEL  recita:   «La   mancata
presentazione del piano entro il termine  di  cui  all'art.  243-bis,
comma 5 (60 giorni dalla  data  di  esecutivita'  della  delibera  di
ricorso al piano) comporta l'applicazione dell'art. 6, comma  2,  del
decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al  consiglio
dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore  a  venti
giorni per la deliberazione del dissesto». 
  In sede di  applicazione  della  suddetta  norma  si  e'  posta  la
necessita'  di  verificare  se,  ferma  restando  l'indubbia   natura
perentoria del termine de quo, in  presenza  del  resto  anche  della
sanzione per il  caso  di  inosservanza  dello  stesso,  il  suddetto
termine ammetta un margine di tolleranza,  in  ipotesi  dilatando  la
scadenza del termine fino all'effettiva acquisizione  della  delibera
di approvazione del piano; 
    3) l'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 174/2012,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 recita: «Per  l'anno  2012
la dotazione del fondo di rotazione... e' incrementata della somma di
498 milioni di euro (che si aggiunge alla dotazione - ex comma 1 - di
30 milioni di euro). Tale importo (cioe' i 498 milioni) e'  destinato
esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative  a
spese  di  personale,  alla  produzione  di  servizi  in  economia  e
all'acquisizione di servizi e forniture, gia'  impegnate  e  comunque
non derivanti da riconoscimento di debiti  fuori  bilancio  ai  sensi
dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000...». 
  L'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012 recita  «In  sede  di  prima
applicazione delle disposizioni di cui all'art.  243-bis  e  seguenti
del decreto legislativo n. 267/2000 per  gli  enti  che  chiedono  di
accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in  presenza  di
eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con  decreto  del
Consiglio dei Ministri... un'anticipazione  a  valere  sul  fondo  di
rotazione di cui all'art. 4 da riassorbire in sede di predisposizione
e attuazione del piano di riequilibrio». 
  In relazione a detta norma, atteso che per l'anticipazione  di  cui
all'art. 5 non e'  previsto  il  vincolo  di  destinazione  richiesto
dall'art. 4, comma 5, e' emersa la necessita'  di  verificare  se  la
mancanza di tale indicazione espressa possa essere intesa  nel  senso
che  per  la  prima   anticipazione   non   sussista   l'obbligo   di
finalizzazione della spesa ex art. 4, comma 5. 
 
                              Ritenuto 
 
  Che alle  prospettate  questioni  in  conformita'  ai  principi  di
diritto che regolano i  criteri  ermeneutici,  per  gli  aspetti  sia
letterali che sistematici, possano essere date le seguenti soluzioni: 
    1) se il controllo, da parte della commissione  di  cui  all'art.
155 TUEL, della rideterminazione della dotazione organica,  nel  caso
di richiesta di accesso al fondo di rotazione, debba o meno precedere
l'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio  da  parte  della
sottocommissione. 
  La rideterminazione della dotazione organica a cui deve  provvedere
l'ente, che intende accedere al fondo di rotazione, costituisce sotto
il profilo formale-procedimentale una  condizione  per  l'accesso  al
fondo (art. 243-bis, comma 8 lett. g) ). Il  medesimo  provvedimento,
sotto il profilo  sostanziale  rappresenta,  poi,  una  delle  misure
necessarie per ripristinare  l'equilibrio  strutturale  del  bilancio
(art. 243-bis, comma 6, lett. c), come ribadito  anche  dall'art.  1,
comma 1 del decreto interministeriale,  emanato  ai  sensi  dell'art.
243-ter, che ha stabilito i criteri necessari per  la  determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  a  valere  sul  fondo   di
rotazione. 
  Nella considerazione che tale  misura  concorre  a  determinare  la
riduzione percentuale delle spese correnti, nel caso  di  accesso  al
fondo, essa deve necessariamente confluire nel piano di riequilibrio.
Inoltre la riduzione della spesa corrente rientra tra i parametri per
la determinazione dell'anticipazione attribuibile. 
  Cio' premesso, va ora considerato  che  la  rideterminazione  della
dotazione organica costituisce un provvedimento a contenuto tipizzato
(art. 259, comma 6 TUEL)  adottato  dall'ente  locale,  che  acquista
efficacia in seguito all'approvazione da parte della  Commissione  di
cui  all'art.  155   TUEL   della   proposta   di   rideterminazione.
L'approvazione, che integra un controllo di merito, non ammette forme
surrogatorie e conserva una propria autonomia funzionale. 
  Per queste ragioni la  rideterminazione  della  dotazione  organica
deve essere sottoposta al controllo della  commissione  ex  art.  155
TUEL per l'esame e l'approvazione, ma non costituisce una  condizione
di avvio dell'istruttoria del piano  di  riequilibrio  che,  per  gli
aspetti non condizionati  da  questa  specifica  valutazione,  potra'
essere avviata e proseguita. 
  Peraltro, al fine di  evitare  possibili  sfasature  tra  i  tempi,
determinati per legge, relativi alla presentazione  e  all'esame  del
piano di riequilibrio, in tutti i suoi passaggi procedimentali, e  il
tempo necessario alla commissione ex art. 155 TUEL per  esaminare  la
proposta di rideterminazione della dotazione  organica,  quest'ultima
deve essere coeva alla presentazione della delibera di  ricorso  alla
procedura di riequilibrio.  In  caso  contrario  la  sottocommissione
competente all'istruttoria del  piano  dovra'  assegnare  un  termine
breve per l'integrazione documentale. 
  Il provvedimento della commissione ex art. 155 TUEL, sulla proposta
di rideterminazione della dotazione organica, dovra' essere  adottato
e trasmesso alla sottocommissione  per  l'istruttoria  del  piano  di
riequilibrio non oltre il  termine  stabilito  dall'art.  243-quater,
comma 1, compresi, ove assegnati, gli  ulteriori  trenta  giorni  per
l'eventuale supplemento istruttorio. 
  In coerenza con  quanto  fin  qui  considerato  si  pone  anche  il
richiamo operato dall'art. 243-bis, comma 8, lett.  d)  ai  controlli
sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1  del  TUEL,
che, alla stregua delle altre misure per assicurare  il  risanamento,
costituiscono parametri dinamici di riequilibrio per tutto il periodo
di durata del piano; 
    2) se sia possibile ipotizzare un  margine  di  tolleranza,  fino
all'effettiva acquisizione della delibera che approva il  piano,  del
termine di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio. 
  Deve essere, preliminarmente, chiarito che  l'adempimento  soggetto
al termine perentorio, e' quello  concernente  la  deliberazione  del
piano di riequilibrio di cui all'art. 243-bis, comma 5, che decade il
60° giorno successivo a quello di esecutivita' della delibera di  cui
all'art. 243-bis  comma  1.  Diverso  da  questo  termine  e'  quello
indicato nell'art. 243-quater, comma 1, dove e' stabilito  che  entro
dieci giorni dalla data della delibera, di cui all'art. 243-bis comma
5, il piano di riequilibrio e' trasmesso alla  Sezione  regionale  di
controllo, nonche' alla commissione di cui all'art. 155 TUEL. 
  Il comma 7 dell'art. 243-quater  (nel  quale  tra  le  ipotesi  che
comportano  l'applicazione  dell'art.  6,  comma   2,   del   decreto
legislativo n. 149 del 2011, annovera «la mancata  presentazione  del
piano entro il  termine  di  cui  all'art.  243-bis,  comma  5»)  usa
impropriamente  il  termine  presentazione.  Infatti  il  riferimento
espresso alla disposizione normativa: «Art. 243-bis, comma  5»  rende
chiara l'intenzione che solo a  quel  termine  si  correla  l'effetto
dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
149/2011.  Opinando  diversamente   dovrebbe   concludersi   che   la
previsione del comma 7 dell'art. 243-quater, confligge con quella del
comma 1 dello stesso articolo che fissa al decimo  giorno  successivo
alla delibera del piano il  termine  per  la  sua  presentazione.  Di
conseguenza non puo' essere  considerato  perentorio  il  termine  di
presentazione del  piano  appena  ricordato  (dieci  giorni  dopo  la
delibera), ragion per cui se il piano e' deliberato nei  termini,  ma
presentato  oltre  i  termini,  non  incorre  nel  ripetuto   effetto
sanzionatorio. Per cui si e' dell'avviso che decorso il termine utile
per la deliberazione del piano  (60  giorni  dalla  delibera  di  cui
all'art. 243-bis, comma 1) gli organi destinatari, ai sensi dell'art.
243-bis, comma 2, della delibera di ricorso alla  procedura  ex  art.
243-bis, comma 1, verifichino le ragioni dell'eventuale  ritardo  nel
compimento del successivo adempimento ai fini della  definizione  del
procedimento nei modi previsti dalla legge. 
  Precisato  quanto   innanzi,   deve   ora   considerarsi   che   la
perentorieta' dei termini normalmente si giustifica per l'esigenza di
garantire la certezza del diritto in situazioni in cui sono coinvolti
interessi giuridicamente rilevanti che sarebbero  pregiudicati  dalla
dilatazione eccessiva del tempo di definizione di fatti e  situazioni
costitutive, modificative o estintive di situazioni  giuridiche.  Nel
caso di specie  la  necessita'  che  il  piano  di  riequilibrio  sia
deliberato nel termine perentorio fissato dall'art. 243-bis, comma  5
del TUEL, risiede nel fatto che, in correlazione  alla  presentazione
della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un  lato
si produce l'effetto  impeditivo  dell'esercizio  delle  funzioni  di
controllo assegnate alla Corte dei conti dall'art. 6,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 149/2011  (funzioni  poste  a  presidio  della
necessita' di adottare urgenti rimedi utili ad  evitare  il  dissesto
finanziario  dell'ente),  dall'altro,  opera  la  sospensione   delle
procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente,  rimedio  che
interferisce negativamente nella sfera giuridica  di  terzi  estranei
alla vicenda amministrativa del riequilibrio. 
  Peraltro la perentorieta' del termine espressamente prevista  dalla
legge, produce «ipso iure» gli effetti  di  cui  all'art  243-quater,
comma 7, del TUEL (connessi allo spirare del termine stesso e qualora
non penda la procedura ex art. 6. comma  2,  decreto  legislativo  n.
149/2011 «temporaneamente» sospesa), effetti del tutto sottratti alla
disponibilita' del responsabile della procedura  regolamentata  nella
quale e' inserito il ripetuto termine; 
    3) se la prima anticipazione erogata ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge n. 174/2012 sia sottoposta o meno  alla  finalizzazione
richiesta dall'art. 4, comma 5, stesso decreto-legge, considerato che
per tale anticipazione non e' espressamente previsto  il  vincolo  di
destinazione. 
  L'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, introduce, - solo  in  sede
di prima  applicazione  delle  nuove  disposizioni  di  cui  all'art.
243-bis, - una  particolare  procedura  accelerata  per  l'erogazione
dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, qualora ricorrano
eccezionali motivi di urgenza  che  non  consentono  di  attendere  i
normali tempi procedimentali per la definizione ed  approvazione  del
piano di riequilibrio. Nulla cambia, invece, per  quel  che  concerne
tutti gli altri  aspetti  oggetto  della  disciplina  della  materia;
ragion per cui anche per le somme anticipate ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge n. 174/2012, deve ritenersi sussistente il  vincolo  di
destinazione ex art. 4, comma 5, che trova  la  sua  ragion  d'essere
nella particolare rilevanza delle spese indicate, essenziali  per  le
esigenze di funzionamento dell'ente. 
  L'esclusione dei debiti  fuori  bilancio  dal  novero  delle  spese
pagabili con le somme a destinazione vincolata, trova giustificazione
nei rimedi specifici per il finanziamento di tali spese previste  per
i piani di riequilibrio dall'art. 243-bis, comma 7 del TUEL. 
  Che  le  soluzioni  interpretative  di  cui  sopra  integrando   le
istruzioni delle linee  guida  deliberate  da  questa  Sezione  delle
autonomie, per completezza  documentale  debbano  essere  aggiunte  a
detto documento seguendo gli stessi criteri di pubblicazione. 
 
                              Delibera: 
 
  Alle questioni interpretativo-applicative  riassunte  in  premessa,
concernenti le  norme  che  regolano  la  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis  243-quinquies  del
TUEL  come  introdotti  dall'art.  3,  comma  1,   lettera   r)   del
decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con  legge  7
dicembre 2012, n. 213 e' data soluzione nei suesposti termini. 
  Le linee  guida  ed  i  criteri  per  l'istruttoria  del  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come  introdotto  dall'art.
3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito  con  legge  7  dicembre  2012,  n.  213,  approvate   con
deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012,  di  questa  Sezione  delle
autonomie sono integrate con il presente documento. 
    Roma, 6 marzo 2013 
 
                                           Il Presidente: Giampaolino 
 
Il relatore: Ferone