IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE",  ed  in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Visto il regolamento dei mercati organizzati  e  gestiti  da  Borsa
Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa  Italiana  del  28
giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera  n.  17904  del  25
agosto 2011; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio  2004,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle
operazioni di collocamento dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.229, recante l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni  disposte  a  tutto  l'11
aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 58.129 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Ritenuto  opportuno  disporre  un'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali indicizzati  all'inflazione  italiana,  con  godimento  22
aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017, indicizzati,  nel  capitale  e
negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di
seguito "FOI  senza  tabacchi")  pubblicato  dall'ISTAT,  da  offrire
tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, diretto dalla
Borsa Italiana S.p.A.; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la gestione  della  raccolta
delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A.  ed
all'UniCredit S.p.A., operanti sul predetto Mercato Telematico  delle
Obbligazioni - MOT, nonche' alla Banca Akros S.p.A e alla Banca Sella
Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle
operazioni medesime; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' all'"Information Memorandum" del 12 aprile 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 18  dicembre  2012,  entrambi  citati  nelle
premesse,  e'  disposta  un'emissione  buoni  del  Tesoro  poliennali
indicizzati  all'Indice  "FOI  senza  tabacchi"  (di  seguito:   "BTP
Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche: 
    importo minimo: 1.000 milioni di euro 
    decorrenza: 22 aprile 2013 
    scadenza: 22 aprile 2017 
    interessi:  indicizzati  all'andamento  dell'indice  "FOI   senza
tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del  presente
decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 22 aprile  ed
il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito 
    importi della rivalutazione del capitale:  calcolati  sulla  base
dell'andamento  dell'indice   "FOI   senza   tabacchi"   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli  importi
di rivalutazione  del  capitale  sono  pagati  in  due  semestralita'
posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata  del
prestito, per la parte maturata in ciascun semestre 
    tasso cedolare reale annuo: da determinarsi,  in  relazione  alle
condizioni di mercato del giorno 18 aprile  2013,  o  del  giorno  di
chiusura anticipata, con il decreto di cui in seguito, e comunque  in
misura non inferiore al 2,25% 
    prezzo di emissione: 100% 
    taglio unitario: 1.000 euro 
    regolamento: 22 aprile 2013. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai "Termini  Comuni  di  Riferimento"  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A). 
  Il capitale nominale verra'  rimborsato  in  unica  soluzione  alla
scadenza, al valore nominale non rivalutato. 
  L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi
al termine del periodo di collocamento, con il quale verra' accertato
il quantitativo dei titoli emessi e  verra'  fissata  la  misura  del
tasso cedolare reale annuo, sulla  base  dell'andamento  del  mercato
alla chiusura del medesimo periodo di collocamento. 
  Verra' corrisposto alle persone fisiche, in caso  di  acquisto  dei
"BTP Italia" nel periodo dal 15 al 18  aprile  2013,  salvo  chiusura
anticipata, e possesso ininterrotto fino alla data  di  scadenza,  un
"premio di fedelta'" pari allo 0,4% del capitale nominale dei  titoli
acquistati, non rivalutato.