IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto-legge  18   maggio   2006,   n.   181,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, con il quale e'
stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito  indicato
come decreto; 
  Vista la sezione IX, recante «Misure per la nascita e  lo  sviluppo
di imprese start-up innovative», del decreto che dagli articoli 25  a
32 disciplina le misure per la  nascita  e  lo  sviluppo  di  imprese
start-up innovative; 
  Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell'art. 25 del  decreto  che
individuano l'incubatore di  start-up  innovative  certificato  quale
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle  lettere
a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che  offre  servizi
per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative; 
  Visto il comma 6 dell'art. 25 del decreto  che  stabilisce  che  il
riconoscimento  del  possesso  dei  requisiti  viene  autocertificato
dall'incubatore  di  start-up  innovative,   mediante   dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante  legale  al  momento  dell'iscrizione
alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al  comma  8
del decreto, sulla  base  di  indicatori  e  relativi  valori  minimi
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico; 
  Tenuto  conto  dei  risultati   dell'indagine   ricognitiva   sulle
esperienze presenti sul territorio nazionale per la  definizione  dei
requisiti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 25 del decreto,  effettuata
da parte del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre  2012
al 15 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  16  novembre
2011, recante «Nomina dei Ministri», con cui il dott. Corrado Passera
e'  stato  nominato  Ministro  dello  sviluppo  economico   e   delle
infrastrutture e trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up  innovative
le societa' di capitali, costituite anche in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  che  offrono  anche  in  modo  non  esclusivo
servizi  per  sostenere  la  nascita  e  lo  sviluppo   di   start-up
innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.  25
del decreto. 
  2. Per le societa' di capitali di  cui  al  comma  1  il  requisito
dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'  di  sostegno  a
start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art.  25
del  decreto,  puo'  anche  essere  riferito  all'avvalimento   delle
esperienze maturate dai  singoli  rami  d'azienda,  dai  soci,  dagli
amministratori della societa' e dalle unita' di lavoro, collaboratori
o professionisti che operino con  continuita',  equivalenti  a  tempo
pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla  consulenza
alle  start-up  innovative,  e  caratterizzate   da   competenze   ed
esperienze specifiche.