IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  20609  del  22  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  21  gennaio  2011,
concernente la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per  la
concessione  di  contributi,  concernenti  la  valorizzazione   delle
caratteristiche di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,
contraddistinti da riconoscimento  U.E.,  ai  sensi  dei  regolamenti
numeri  509/06,  510/06,  1234/2007,  607/2009  e  da  riconoscimento
nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, recante «Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012  n.  12081,  registrato
alla Corte dei Conti il 27 agosto 2012, reg. 10  foglio  22,  recante
«individuazione degli uffici dirigenziali non generali»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2013); 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Ritenuto necessario sostituire l'art. 1  e  l'art.  4  del  decreto
ministeriale n. 20609 del 22 dicembre 2010 al fine di specificare  in
maniera piu' dettagliata i campi  di  applicazione  e  i  criteri  di
attribuzione, a partire dall'anno 2013, dei contributi in  questione,
anche in considerazione della necessita' di garantire la  trasparenza
dell'azione amministrativa e  fornire  chiare  indicazioni  circa  la
presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita'  per
la concessione dei predetti contributi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 1. (Campo di applicazione).  - 1.  Ai  sensi  dell'art.  12
della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente  decreto  i
criteri e le modalita' per la concessione  di  contributi  in  favore
delle iniziative di seguito indicate, concernenti  la  valorizzazione
delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari
contraddistinti da riconoscimento  nazionale  ai  sensi  del  decreto
legislativo  8  aprile  2010  n.  61.  In  particolare  il  campo  di
applicazione  delle  attivita'  per  le  quali  sono   concessi   dei
contributi dovra' riguardare le seguenti categorie di iniziative: 
      a) Iniziative di promozione  e  valorizzazione  riguardanti  la
partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni,  realizzazione  di
interventi, da parte di Consorzi di tutela incaricati  dal  Ministero
della politiche agricole alimentari  e  forestali,  da  organismi  di
carattere associativo, di seguito indicati come soggetti  proponenti,
operanti per la valorizzazione dell'immagine e per  il  miglioramento
della qualita' dei prodotti  caratterizzati  dalle  denominazioni  di
origine, dalle indicazioni  geografiche  e  specialita'  tradizionali
garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61,  nonche'  per  una  migliore
tracciabilita',  una  piu'   estesa   divulgazione,   conoscenza   ed
informazione dei prodotti stessi; 
      b) Iniziative riguardanti la salvaguardia  dell'immagine  e  la
tutela  anche  legale,  sia  in  campo  nazionale  che,  soprattutto,
internazionale, predisposte da  Consorzi  di  tutela  incaricati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonche'  da
altri organismi di carattere associativo, che svolgono  attivita'  di
tutela,  salvaguardia  dell'immagine  e  valorizzazione,  di  seguito
indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei  prodotti
a denominazione di  origine,  indicazione  geografica  e  specialita'
tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e
ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61. 
  2. L'azione relativa  all'attivita'  di  vigilanza  rientrante  nel
campo di applicazione  della  lettera  b),  puo'  essere  concessa  a
condizione che il Consorzio di tutela, di cui alla legge 21  dicembre
1999, n. 526, ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  abbia
un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 6
novembre 2011, recante  la  procedura  per  il  riconoscimento  degli
agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n.  526/99
(...), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 novembre 2012, n. 272;