IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge 183 del 2011,  il  quale
stabilisce che, nel caso in cui la violazione del patto di stabilita'
interno sia  accertata  oltre  l'anno  successivo  a  quello  cui  la
violazione  si  riferisce,  le  sanzioni   si   applicano   nell'anno
successivo a quello in cui e' accertato il mancato rispetto del patto
stesso; 
  Visto il comma 26 dell'articolo 31 della legge  n.  183  del  2011,
come sostituito dall'art. 1, comma 439 della legge n. 228 del 2012 il
quale  prevede  che,  in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, gli enti locali inadempienti sono assoggettati ad
una  riduzione  di  risorse  a  valere  sul  fondo  sperimentale   di
riequilibrio o del fondo perequativo, o a  valere  sui  trasferimenti
erariali per gli enti locali della Regione siciliana e della  Regione
Sardegna, in misura pari alla differenza tra il risultato  registrato
e  l'obiettivo  programmatico  predeterminato,  e  che,  in  caso  di
incapienza dei  predetti  fondi,  gli  enti  sono  tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
  Considerato che l'articolo  7  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva - prima della  modifica
introdotta dall'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge n. 16  del
2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44 - l'applicazione di un importo a titolo di  sanzione  non
superiore  al  3  per  cento  delle   entrate   correnti   registrate
nell'ultimo consuntivo; 
  Vista  la  nota  n.  52868  del  19  giugno  2012   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato nella quale si e'  espresso  l'avviso  che  agli
enti inadempienti al patto di  stabilita'  2011  non  si  applica  la
modifica  apportata  dal  predetto  articolo  4,  comma  12-bis   del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, per  cui  l'applicazione  della
sanzione a seguito della inadempienza al patto di stabilita' 2011 non
puo'  essere  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate   correnti
registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Visto l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 il quale
prevede che, per gli anni 2013 e  2014  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  sanzioni  che  richiamano  il  fondo   sperimentale   di
riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore  dei  comuni  della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, si intendono riferite  al
fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380  dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012; 
  Vista  la  circolare  n.  5  del  7  febbraio  2013  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato - Ispettorato  generale  per  la  finanza  delle
pubbliche amministrazioni in materia di patto di stabilita' interno; 
  Dato atto che le sanzioni per il  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno per il 2010 e il 2011 in via ordinaria sono  state
gia' applicate rispettivamente per il 2010 con  decreto  ministeriale
24 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280  del  1°
dicembre  2011  e  poi  aggiornato  nelle  risultanze  a  seguito  di
ulteriore comunicazione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
e per il 2011 con decreto ministeriale  26  luglio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 31 luglio 2012 e  poi  aggiornato
nelle risultanze a seguito di ulteriori comunicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota n. 14789 del 4  marzo  2013  del  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  del  Ministero  dell'economia   e
finanze, con  la  quale  si  rappresenta  che,  a  seguito  di  nuove
certificazioni prodotte nel 2012, risultano inadempienti al patto  di
stabilita' relativo all'anno 2010  ulteriori  cinque  comuni  nonche'
altri due comuni risultano inadempienti al patto di stabilita' 2011 e
si e'  espresso  anche  l'avviso  che  le  sanzioni  vanno  calcolate
applicando il regime sanzionatorio vigente nell'anno  in  cui  si  e'
verificato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, ossia
quello disciplinato  dal  citato  articolo  7  comma  2  del  decreto
legislativo n. 149 del 2011; 
  Ravvisata  pertanto  l'esigenza  di  determinare  l'importo   delle
sanzioni per violazione al patto di stabilita' interno, accertate  in
via successiva, per un importo non superiore al  3  per  cento  delle
entrate correnti risultante dai certificati al conto consuntivo  2009
e 2010 rispettivamente per inadempienza al  patto  nell'anno  2010  e
2011; 
  Vista inoltre la nota n. 25765 del 29 marzo 2013  del  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e
finanze, con la quale si comunica  che  il  Comune  di  Paola  e'  da
assoggettare a sanzione nell'anno 2013 per il  mancato  rispetto  del
patto di stabilita' interno dell'anno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Enti assoggettati alla sanzione 
                    e determinazione dell'importo 
 
  1. I comuni indicati nell'allegato A, che  forma  parte  integrante
del presente decreto,  sono  assoggettati  ad  una  sanzione  per  un
importo  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate   correnti
registrate nel certificato al conto consuntivo 2009 per  accertamento
successivo della violazione del patto di stabilita' interno  relativo
all'anno 2010. 
  2. I comuni indicati nell'allegato B, che  forma  parte  integrante
del presente decreto sono assoggettati ad una sanzione per un importo
non superiore al 3 per cento delle entrate  correnti  registrate  nel
certificato al conto  consuntivo  2010  per  accertamento  successivo
della violazione del patto di stabilita'  interno  relativo  all'anno
2011.