IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante «Misure
per la maggiore concorrenzialita' nel  mercato  del  gas  naturale  e
trasferimento dei benefici risultanti ai  clienti  finali,  ai  sensi
dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  2009,  n.  99»  nel
seguito «Decreto legislativo»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo che  prevede,  fra
l'altro, che: 
    a) il soggetto  che  aderisce  all'attuazione  delle  misure  ivi
disciplinate assuma  un  impegno  vincolante,  anche  in  termini  di
caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a  sviluppare
nuove infrastrutture di stoccaggio di gas  naturale  o  a  potenziare
quelle esistenti in  modo  da  rendere  complessivamente  disponibile
nuova capacita' di stoccaggio per un volume pari a  quattro  miliardi
di metri cubi; 
    b) le infrastrutture di stoccaggio di  gas  naturale  di  cui  al
precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative  di  sviluppo
infrastrutturale di cui all'art. 4 del decreto legislativo; 
    c) l'impegno di cui al precedente punto a) possa  essere  assolto
mediante stipula di appositi contratti: 
      1)  con  imprese  di  stoccaggio  controllate,  controllanti  o
controllate da una medesima controllante,  sulle  quali  ricadra'  la
responsabilita'  per  la  puntuale  realizzazione   delle   capacita'
infrastrutturali  oggetto  dell'impegno  e  sulle  quali   graveranno
direttamente gli obblighi connessi; 
      2) con imprese di stoccaggio diverse  da  quelle  del  punto  1
previa  definizione,  negli   appositi   contratti,   dei   casi   di
inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai  soggetti
realizzatori; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che: 
    il soggetto che assume l'impegno vincolante  a  sviluppare  nuove
infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, o a  potenziare  quelle
esistenti, debba trasmettere al Ministero dello  sviluppo  economico,
nel seguito Ministero, all'autorita' garante della concorrenza e  del
mercato,  nel  seguito  autorita'  garante,  ed   all'autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, nel seguito autorita'  di  regolazione,
entro il 1° settembre di ciascun anno un piano per  la  realizzazione
della  nuova  capacita'  di  stoccaggio,  nel  seguito  piano,  o  un
aggiornamento del piano in essere, selezionando le infrastrutture  di
cui all'art. 4, commi 1 e 3 del  decreto  legislativo,  e  che  detto
piano sia comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione; 
    il piano e' volto allo sviluppo di nuova capacita' di  stoccaggio
secondo criteri di efficacia, celerita' ed efficienza e,  salvo  casi
di insuperabili impedimenti tecnici, e' realizzato non oltre  5  anni
dall'adesione alle misure; 
  Visto l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo che  prevede  che,
con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,   sentita
l'autorita'  di  regolazione,  e'  accettato  il  piano  e   i   suoi
aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano
le infrastrutture  di  stoccaggio  di  richiedere  le  autorizzazioni
necessarie  per  la  realizzazione  delle   infrastrutture   e,   ove
necessario, le relative variazioni  dei  programmi  di  lavoro  delle
concessioni di stoccaggio interessate; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
gennaio 2011 recante «Accettazione del piano  di  sviluppo  di  nuova
capacita' di stoccaggio» con il quale e' stato accettato, per  l'anno
2010, il piano proposto dall'eni Spa per  la  realizzazione  di  4060
milioni di metri cubi complessivi di nuova capacita' di stoccaggio di
gas naturale; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  28
maggio 2012  recante  «Accettazione  dell'aggiornamento,  per  l'anno
2011, del piano di sviluppo proposto dall'eni Spa di nuova  capacita'
di stoccaggio di gas naturale ai sensi  dell'art.  5,  comma  4,  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130», con il  quale  e'  stato
accettato il primo aggiornamento del piano proposto dall'eni Spa  per
la realizzazione di 4060 milioni di metri cubi complessivi  di  nuova
capacita' di stoccaggio di gas naturale; 
  Viste, rispettivamente: 
    la lettera del 12 settembre 2012,  protocollo  n.  DIRIS  1/2012,
dell'eni Spa con cui e' stata trasmessa al  Ministero,  all'autorita'
garante e all'autorita' di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit
Spa, la proposta per l'anno 2012 di aggiornamento del  piano  per  la
realizzazione di nuova  capacita'  di  stoccaggio  predisposta  dalla
Stogit Spa, con lettera protocollo AD 114/2012 del  27  luglio  2012,
nella quale si conferma l'entrata in esercizio, al 31 agosto 2015, di
nuova capacita' di stoccaggio per 4000 milioni di metri cubi; 
    la lettera del 25 gennaio  2013,  protocollo  n.  0001806,  della
direzione generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  del
Ministero  indirizzata  alla  direzione  generale  per  la  sicurezza
dell'approvvigionamento  e  le  infrastrutture  energetiche  e,   per
conoscenza, all'autorita' di regolazione, all'eni Spa e  alla  Stogit
Spa,  con  la  quale  sono  state  formulate  alcune  osservazioni  e
puntualizzazioni sui progetti di stoccaggio inclusi nella proposta di
aggiornamento  del  piano  inviato  dall'eni  Spa  di  cui  al  punto
precedente; 
    la lettera del 19  febbraio  2013,  protocollo  n.  12/AD,  della
Stogit  Spa  indirizzata  alla  direzione  generale  per  le  risorse
minerarie ed energetiche e, per conoscenza, alla  direzione  generale
per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture
energetiche del Ministero con cui e' stato trasmesso l'aggiornamento,
al 18 febbraio 2013, dei progetti di stoccaggio proposti dalla Stogit
Spa; 
    la lettera del 28 febbraio 2013, protocollo n. DIRIS  n.  5/2013,
dell'eni Spa con cui e' stata trasmessa al  Ministero,  all'autorita'
garante e all'autorita' di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit
Spa, una  ulteriore  proposta  di  aggiornamento  del  piano  per  la
realizzazione di nuova capacita' di stoccaggio predisposta sulla base
dei progetti di stoccaggio di Stogit Spa di cui al  punto  precedente
per 4038 milioni di metri cubi  tramite  una  piu'  ampia  scelta,  a
livello qualitativo e quantitativo, di progetti di stoccaggio; 
    la lettera  del  8  marzo  2013,  protocollo  n.  0004879,  della
direzione generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  del
Ministero  indirizzata  alla  direzione  generale  per  la  sicurezza
dell'approvvigionamento  e  le  infrastrutture  energetiche  e,   per
conoscenza, all'autorita' di regolazione, all'eni Spa e  alla  Stogit
Spa  con  la  quale,   in   particolare,   si   sottolinea   che   e'
complessivamente   diminuito   il   contributo   dei   progetti    in
sovrapressione e che  tale  diminuzione  e'  compensata  dal  maggior
contributo previsto dall'impianto di Bordolano, da alcuni progetti in
«underpressure», e dallo sviluppo di un nuovo livello nel progetto di
Fiume Treste; nella sopracitata lettera si osserva  inoltre  che,  la
proposta di aggiornamento del piano presentato dall'eni  Spa  cui  al
punto precedente, e' in linea con quanto  indicato  nel  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  del  28  maggio  2012   recante
«Accettazione  dell'aggiornamento  per  l'anno  2011  del  piano   di
sviluppo, proposto dall'eni Spa, di nuova capacita' di stoccaggio  di
gas naturale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del  decreto  legislativo
13 agosto 2010, n. 130» ove, all'art. 1, comma 4, si prescriveva: «La
societa' eni Spa e' tenuta, in  sede  dei  futuri  aggiornamenti  del
piano, ove i progetti di aumento di capacita' di stoccaggio non diano
sufficienti margini di sicurezza per la loro  fattibilita'  entro  il
termine temporale di cinque  anni,  ad  adeguare  tempestivamente  il
piano stesso, includendovi progetti relativi a nuovi giacimenti o  ad
ampliamenti di  quelli  esistenti,  in  grado  di  fornire  anche  un
maggiore apporto in termini di punta di erogazione»; 
    la deliberazione 136/2013/I/GAS del 28 marzo 2013  dell'autorita'
di regolazione recante «Parere dell'autorita' per l'energia elettrica
e il gas al Ministro dello sviluppo economico relativo  al  piano  di
realizzazione di nuova  capacita'  di  stoccaggio,  presentato  dalla
societa' ENI», con la quale e' stato formulato il  parere  favorevole
relativamente alla proposta di aggiornamento, per  l'anno  2013,  del
piano presentato dall'eni Spa; 
  Considerato che, nell'accettazione  del  piano,  nonche'  dei  suoi
successivi aggiornamenti annuali, si  tiene  preferenzialmente  conto
dei progetti caratterizzati dal minor costo e  dai  minori  tempi  di
realizzazione e che, con l'accettazione, il medesimo piano e  i  suoi
successivi aggiornamenti annuali, divengono vincolanti per l'eni Spa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Accettazione dell'aggiornamento annuale 
       del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio 
 
  1. Ai sensi dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo  e'
accettato  l'aggiornamento,  per  l'anno  2012,  del  piano  per   la
realizzazione di nuova capacita' di stoccaggio di  gas  naturale  per
complessivi 4038 milioni di metri cubi, proposto dall'eni Spa con  le
lettere citate nelle premesse al presente provvedimento.  I  dati  di
sintesi dell'aggiornamento del piano accettato sono  riportati  negli
allegati al presente decreto. 
  2.  Conseguentemente  all'accettazione   di   cui   al   comma   1,
l'aggiornamento del piano diviene vincolante per l'eni  Spa  ai  fini
dello sviluppo di capacita' di stoccaggio di gas naturale per  almeno
4000 milioni di metri cubi, come  stabilito  dall'art.  5,  comma  1,
lettera  a)  del  decreto  legislativo;  l'eni  Spa  e'  pertanto  e'
impegnata: 
    a) ai sensi dell'art. 5, comma  3,  del  decreto  legislativo,  a
realizzare non meno di 4000 milioni di metri cubi di nuova  capacita'
di stoccaggio  di  gas  naturale  nell'ambito  dei  4038  milioni  di
capacita' prevista nell'aggiornamento  del  piano  approvato  con  il
presente provvedimento, entro e non oltre il 1° settembre 2015; 
    b) a fornire i servizi di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  c),
del decreto legislativo, nonche' ogni ulteriore misura necessaria per
la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio entro il termine
di cui alla lettera a). 
  3. L'accettazione dell'aggiornamento del piano di cui al  comma  1,
non configurandosi in alcun modo come un'approvazione di un programma
di  lavori  in   concessione,   ne'   come   un'autorizzazione   alla
realizzazione delle opere,  non  solleva  le  imprese  di  stoccaggio
selezionate dalla medesima eni Spa dal presentare, a questo Ministero
e alle altre amministrazioni interessate,  i  necessari  programmi  e
progetti  per   il   conseguimento   delle   approvazioni   e   delle
autorizzazioni relative ai  progetti  del  piano  stesso  secondo  le
procedure vigenti. Su detti progetti, ed eventuali loro varianti,  il
Ministero effettuera' le proprie valutazioni ed avviera'  i  relativi
procedimenti secondo le ordinarie procedure di legge  ai  fini  delle
loro approvazioni. 
  4. La societa' eni Spa e' tenuta, in sede dei futuri  aggiornamenti
del piano, ove  i  progetti  previsti  di  aumento  di  capacita'  di
stoccaggio non diano sufficienti margini di  sicurezza  per  la  loro
fattibilita' entro il termine temporale di cinque anni,  ad  adeguare
tempestivamente il  piano  stesso,  includendovi  ulteriori  progetti
relativi a nuovi giacimenti o ad ampliamenti di quelli esistenti,  in
grado di fornire anche un maggiore apporto in  termini  di  punta  di
erogazione.