IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale e' stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza e delle navi e degli impianti portuali; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 18 giugno 2004, ove all'art. 1 attribuisce al Corpo delle capitanerie di porto compiti in materia di sicurezza marittima di cui al capitolo XI-2 SOLAS ed al codice ISPS, nonche' quelli dell'Autorita' competente per la sicurezza e punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004, sono attribuiti al Corpo delle capitaneria di porto; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle nazioni unite. Misure urgenti antipirateria; Visto il decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, con il quale si determinano le modalita' attuative dell'art. 5, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, 107, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° settembre 2011 recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali puo' essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP); Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla liberta' di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto; Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1337 in data 4 agosto 2010 emanata dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed robbery against ships in water off the coast of Somalia» e relativa alle «Best Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in the Arabian Sea Area developed by the industry»; Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1405/rev.2, del 25 maggio 2012, emanata dall'IMO ed avente ad oggetto: «Revised interim guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area»; Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1406/rev. 2, del 25 maggio 2012 emanata dall'IMO avente ad oggetto: «Revised interim recommendations for flag states regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area»; Tenuto conto degli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in relazione alla possibilita' dell'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) e delle Guardie giurate, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali, come individuate con il decreto 1° settembre 2011 del Ministro della difesa; Ritenuto necessario stabilire le procedure tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6° reparto - Sicurezza della navigazione, in relazione al possibile imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) e delle Guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative all'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) ed all'impiego delle guardie giurate, come individuate dal Decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, a bordo delle unita' di bandiera nazionale, in navigazione negli spazi marittimi internazionali, a rischio pirateria, come individuati dal decreto del Ministero della difesa, in data 1° settembre 2011 e successivi emendamenti.