IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 relativo  alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)
n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura  e  i  controlli  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1235/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)
n.  834/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il   regime   di
importazione di prodotti  biologici  dai  Paesi  terzi  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995,  n.  220,  inerente
l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in
materia  di  produzione  agricola  ed   agroalimentare   con   metodo
biologico; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (Regolamento
unico OCM); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006 ed il Regolamento (CE) n. 509/2006; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento; 
  Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009,  «Designazione
di Accredia quale unico organismo nazionale  italiano  autorizzato  a
svolgere attivita' di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  in
conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008, ai  sensi  dell'art.  4,
comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce  all'Ente
unico nazionale «Accredia» il  potere  di  eseguire  l'accreditamento
degli organismi di controllo privati; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  41  del  14
febbraio 2012, Regolamento recante la riorganizzazione del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art.  2,
commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, del decreto-legge n. 194  del  30
dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  25  del
26 febbraio 2010 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del
13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del
14 settembre 2011; 
  Visto il D.M. 2 agosto 2012, n. 12081,  con  il  quale  sono  stati
individuati gli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  e  sono  stati
definiti  le  attribuzioni  e  i  compiti  di   ciascun   ufficio   e
laboratorio; 
  Considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che  le
attivita' svolte dagli organi operanti in regime di proroga, ai sensi
dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni
nell'ambito delle quali operano, ha  di  fatto  soppresso  il  Gruppo
tecnico di valutazione degli organismi di controllo delle DOP, IGP, e
STG previsto dall'art. 14, comma 1, della  legge  n.  526/1999  e  il
Comitato di valutazione degli  organismi  di  controllo  del  settore
agricoltura biologica, previsto dall'art. 2,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 220/1995; 
  Considerato che  l'abrogazione  dei  su  citati  organi  collegiali
comporta che la verifica dei requisiti necessari per l'autorizzazione
viene  effettuata  autonomamente  dalla  Direzione  Generale  per  il
riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela
del Consumatore di questo Ministero; 
  Considerato che in data 15 marzo 2013 e' intervenuto un accordo tra
la suddetta Direzione Generale e Accredia  al  fine  di  snellire  le
procedure di autorizzazione e, nel contempo, gli oneri a carico degli
Organismi di Controllo; 
  Ritenuto  che  la  soppressione  dei   citati   organi   collegiali
suggerisce l'opportunita', per  conoscenza  erga  omnes,  di  rendere
pubblici  i  criteri  fin  qui  seguiti   relativi   alla   procedura
propedeutica all'autorizzazione degli Organismi di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La valutazione della documentazione di sistema degli  organismi  di
controllo  privati  che  intendono  richiedere  l'autorizzazione   ad
operare nei settori di cui ai regolamenti in premessa avviene tramite
un proficuo confronto con Accredia.