IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM); Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006 ed il Regolamento (CE) n. 509/2006; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; Visto il D.M. 2 agosto 2012, n. 12081, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio; Considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che le attivita' svolte dagli organi operanti in regime di proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali operano, ha di fatto soppresso il Gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo delle DOP, IGP, e STG previsto dall'art. 14, comma 1, della legge n. 526/1999 e il Comitato di valutazione degli organismi di controllo del settore agricoltura biologica, previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995; Considerato che l'abrogazione dei su citati organi collegiali comporta che la verifica dei requisiti necessari per l'autorizzazione viene effettuata autonomamente dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore di questo Ministero; Considerato che in data 15 marzo 2013 e' intervenuto un accordo tra la suddetta Direzione Generale e Accredia al fine di snellire le procedure di autorizzazione e, nel contempo, gli oneri a carico degli Organismi di Controllo; Ritenuto che la soppressione dei citati organi collegiali suggerisce l'opportunita', per conoscenza erga omnes, di rendere pubblici i criteri fin qui seguiti relativi alla procedura propedeutica all'autorizzazione degli Organismi di controllo; Decreta: Art. 1 La valutazione della documentazione di sistema degli organismi di controllo privati che intendono richiedere l'autorizzazione ad operare nei settori di cui ai regolamenti in premessa avviene tramite un proficuo confronto con Accredia.