IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008,  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto  dall'articolo  5,  del  decreto  16  dicembre  2010,
recante  disposizioni  generali  in   materia   di   costituzione   e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
e delle indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Sannio  Consorzio  Tutela  Vini  con
sede legale in Benevento, Piazza IV Novembre, n. 1 intesa ad ottenere
il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e
il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del  citato  art.  17
per la DOCG Aglianico del Taburno, per le DOC Falanghina del Sannio e
Sannio e per la IGT Benevento o Beneventano; 
  Considerato che la DOCG Aglianico del Taburno,  le  DOC  Falanghina
del Sannio e Sannio e la  IGT  Benevento  o  Beneventano  sono  state
riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e  del
d.lgs 61/2010 e,  pertanto,  sono  denominazioni  protette  ai  sensi
dell'art. 118 vicies del  citato  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e
dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Sannio Consorzio Tutela
Vini alle prescrizioni di  cui  al  citato  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Considerato che tutti i regolamenti  interni  al  Sannio  Consorzio
Tutela Vini costituiscono  parte  integrante  dello  statuto  e  che,
pertanto,  devono  essere  sottoposti  all'approvazione   di   questo
Ministero; 
  Considerato in particolare che le modalita' per definire  l'entita'
della quota del contributo annuale  sono  stabilite  con  regolamento
interno e che le stesse modalita' sono valide anche per individuare i
voti spettanti ai singoli consorziati, secondo  quanto  previsto  dal
suddetto statuto; 
  Verificata la rappresentativita', di cui al comma 1 e  al  comma  4
del D. Lgs. 61/2010 per la DOCG Aglianico del Taburno e  per  le  DOC
Falanghina del Sannio  e  Sannio,  dimostrata  dal  Sannio  Consorzio
Tutela Vini attraverso la dichiarazione dell'organismo  di  controllo
ISMECERT s.r.l Unipersonale, di cui alla nota prot. n. 3235/2013  del
22 marzo 2013; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Sannio
Consorzio Tutela Vini ai sensi dell'art. 17,  comma  1  del  D.  Lgs.
61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato
art. 17 del D.  Lgs.  61/2010  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi relativi alla DOCG Aglianico del  Taburno  e
alle DOC Falanghina del Sannio e Sannio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Sannio Consorzio Tutela Vini con sede  legale  in
Benevento, Piazza IV Novembre, n. 1, e' conforme alle prescrizioni di
cui al decreto ministeriale 16 dicembre  2010,  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini.