LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013: 
    Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
    Vista la nota del 10 dicembre 2012, con  la  quale  il  Ministero
della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto; 
    Vista la nota del 12 dicembre 2012,  con  la  quale  la  predetta
proposta di  accordo  e'  stata  diramata  alle  Regioni  e  Province
autonome; 
    Vista la nota dell'11 gennaio 2013 con  la  quale,  su  richiesta
della Regione Veneto - Coordinatrice  della  Commissione  salute,  e'
stata convocata una riunione tecnica per il 31 gennaio 2013; 
    Considerato che, nel corso del suddetto incontro,  le  Regioni  e
Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative; 
    Vista la nota in data 4 febbraio 2013, con la quale il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  ha  rappresentato  la  necessita'  di
acquisire da parte dei Ministeri della difesa e degli  affari  esteri
rassicurazioni in merito alla possibilita' di svolgere le funzioni ad
essi assegnate con  la  proposta  di  accordo  di  cui  trattasi  nel
rispetto  della  clausola   di   invarianza   finanziaria   contenuta
nell'accordo medesimo; 
    Vista la nota del 5 febbraio 2013,  con  la  quale  il  Ministero
della salute ha  inviato  la  versione  definitiva  dello  schema  di
accordo in questione, condivisa dal Ministero  degli  affari  esteri,
dal Ministero della difesa e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che recepisce le modifiche concordate con le  Regioni  e  le
Province autonome nella predetta riunione tecnica; 
    Vista la nota del 5 febbraio 2013, con la quale e' stata diramata
la predetta versione definitiva della proposta di accordo; 
    Acquisito nel corso dell'odierna seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome,  nei  seguenti
termini: 
  Considerati: 
    la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova  disciplina  delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»,
ed in particolare: 
      l'art. 1 che prevede quale  finalita'  della  legge  stessa  il
raggiungimento    dell'autosufficienza    nazionale    di     sangue,
emocomponenti ed emoderivati; 
      l'art. 5, che include tra i livelli  essenziali  di  assistenza
sanitaria la lavorazione del plasma  per  la  produzione  di  farmaci
emoderivati  e  l'invio  del  plasma  stesso  ai  centri  e   aziende
produttori emoderivati; 
      l'art. 7 che riconosce la funzione civica e sociale ed i valori
umani e solidaristici che si esprimono  nella  donazione  volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita del  sangue  e  dei  suoi
componenti; 
      l'art.  11  che  prevede  che  l'autosufficienza  di  sangue  e
derivati  costituisce  un  interesse  nazionale,  sovra  regionale  e
sovraziendale,  non  frazionabile  per  il  cui   raggiungimento   e'
richiesto il concorso delle Regioni e della aziende sanitarie; 
      l'art. 12 che prevede l'istituzione del Centro Nazionale Sangue
(CNS) e l'attribuzione allo stesso di funzioni di coordinamento e  di
controllo tecnico-scientifico nelle materie disciplinate dalla  legge
medesima, ed in particolare il compito di  analizzare  il  fabbisogno
nazionale e la domanda dei plasma derivati e di promuovere la ricerca
scientifica  nei  settori  sicurezza,  autosufficienza   e   sviluppo
tecnologico; 
      l'art.  14   che   individua   specifici   strumenti   per   la
programmazione annuale delle attivita' trasfusionali; 
      l'art. 15 che riguarda la produzione nazionale di emoderivati; 
      l'art. 16 che prevede che l'eccedenza nazionale di sangue e dei
suoi  derivati  puo'  essere   esportata   o   per   contribuire   al
raggiungimento  degli  obiettivi  dell'autosufficienza   europea,   o
nell'ambito del progetto della  cooperazione  internazionale,  o  per
fini umanitari; 
    il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», ed in particolare  l'art.
136, che prevede che «il Ministero della salute e l'Agenzia  Italiana
del Farmaco (AIFA)  prendono  tutti  i  provvedimenti  necessari  per
raggiungere l'autosufficienza della Comunita' europea in  materia  di
sangue e di plasma umani. A questo fine  incoraggiano  le  donazioni,
volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti  e  prendono
tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo  della  produzione  e
dell'utilizzazione dei prodotti derivati  dal  sangue  o  dal  plasma
umani  provenienti  da  donazioni  volontarie  e  non  remunerate.  I
provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea»; 
    il  decreto  legislativo  20  dicembre  2007,  n.  261,   recante
«Attuazione della direttiva 2002/98/CE finalizzata a stabilire  norme
di qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,  il  controllo,  la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti», ed in  particolare  l'art.  26,  comma  2,  che
prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le regioni  e  le
Province autonome, sulla base delle indicazioni  fornite  dal  CNS  e
sentita la Consulta tecnica permanente per il  sistema  trasfusionale
di cui all'art. 13 della legge 21 ottobre 2005  n.  219,  nell'ambito
delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente,  predispone  con
proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta
di plasma nei servizi trasfusionali e nelle  unita'  di  raccolta  ed
alla promozione del razionale ed  appropriato  utilizzo  dei  farmaci
plasmaderivati; 
    il decreto del Ministro della  salute  12  aprile  2012,  recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del  sangue  umano  e
dei suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno
2012, n. 147, ed in particolare l'art. 10, commi 4 e 5; 
    che, in particolare, il comma 4 del predetto art. 10 dispone che,
ai fini di un  utilizzo  razionale  ed  etico  del  plasma  nazionale
destinato alla produzione di medicinali, gli stessi e i loro prodotti
intermedi, eventualmente eccedenti rispetto al fabbisogno regionale e
nazionale, possono essere esportati o ceduti in relazione a specifici
accordi, programmi o progetti,  nell'ambito  dei  quali  puo'  essere
prevista la  cessione  dei  medicinali  emoderivati  o  dei  prodotti
intermedi di  lavorazione  del  plasma  con  recupero  dei  costi  di
produzione e comunque senza fini di lucro; 
    che il plasma raccolto  nei  Servizi  Trasfusionali  italiani  e'
utilizzato a scopo  clinico  oppure  inviato,  in  regime  di  «conto
lavorazione», alle aziende  di  frazionamento  convenzionate  con  le
Regioni per la lavorazione del plasma italiano per la  produzione  di
farmaci emoderivati. 
  Rilevato, inoltre, che: 
    il  plasma  raccolto  in  Italia  e  inviato   al   frazionamento
industriale presenta una crescita costante, in termini di quantita' e
qualita', con  conseguente  aumento  della  potenzialita'  produttiva
delle frazioni intermedie e dei prodotti finiti, come  ad  esempio  i
fattori della  coagulazione  (Fattore  VIII,  Fattore  IX,  Complesso
Protrombinico, etc.); 
    per  alcuni  farmaci  emoderivati,  tra  cui  i   fattori   della
coagulazione, o  loro  frazioni  intermedie  di  produzione,  che  si
originano dal plasma nazionale, si verificano situazioni di eccedenza
rispetto all'utilizzo nazionale  in  quanto  lo  scelte  terapeutiche
nazionali, quali quelle  relative  al  Fattore  VIII,  sono  ad  oggi
prevalentemente  orientate  verso  prodotti  commerciali  di  origine
diversa rispetto al plasma nazionale. Anche se nel medio periodo  una
rivisitazione dei protocolli terapeutici sulla base della letteratura
internazionale  potrebbe  indurre  una  valorizzazione  del  prodotto
emoderivato, in sintonia anche con  scelte  gia'  adottate  in  altri
Paesi dell'Unione Europea; 
    i fattori della coagulazione (Fattore  VIII,  Fattore  IX)  e  le
immunoglobuline sono inserite  nelle  lista  dei  farmaci  essenziali
dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'  (WHO  Model  List   of
Essential Medicines, 17th list, March 2011); 
    in  accordo  con  le  stime  fornite  dalla  Word  Federation  of
Haemophilia (WFH), il 75% dei pazienti emofiliaci a livello  mondiale
non riceve alcun trattamento o un trattamento  adeguato  e  molti  di
questi pazienti risiedono in aree o Paesi  oggetto  di  interesse  da
parte della Cooperazione Italiana allo Sviluppo del  Ministero  degli
Affari Esteri; 
    i programmi sanitari della Cooperazione Italiana allo Sviluppo si
ispirano ai principi guida sulla «Salute  globale»,  espliciti  nelle
«Linee guida sulla cooperazione sanitaria» (Documento  del  Ministero
Affari Esteri, Direzione generale per la Cooperazione allo  sviluppo,
luglio 2009)  secondo  i  quali,  tra  l'altro,  i  sistemi  sanitari
garantiscono  «prodotti  e  tecnologie  sanitarie,  inclusi   farmaci
essenziali e vaccini, di  provata  qualita'  e  sicurezza  e  con  un
favorevole rapporto costo-efficacia,  assicurandone  l'accessibilita'
economica per l'individuo e la  comunita'  e  l'appropriata  ed  equa
distribuzione,  anche  attraverso   lo   sviluppo   delle   capacita'
produttive locali» e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo  promuove
il partenariato internazionale  nella  ricerca  scientifica  e  nella
formazione tra istituzioni e attori omologhi o  portatori  di  saperi
diversi. 
  Considerati: 
    la  necessita'  di  promuovere  ed  attuare  specifici   accordi,
programmi o progetti che consentano un utilizzo  razionale  ed  etico
dei prodotti medicinali o  prodotti  intermedi  derivati  dal  plasma
nazionale eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale e che possono
prevedere anche l'esportazione di tali prodotti plasmaderivati a fini
umanitari; 
    che a seguito del parziale utilizzo regionale  del  Fattore  VIII
derivante dalla lavorazione del plasma nazionale, per le  motivazioni
sopra  espresse,  si  sono  accumulati  a   magazzino   significativi
quantitativi di prodotto o semilavorato di  cui  risulta  ragionevole
ritenere al momento critico il pieno utilizzo prima della scadenza; 
    che per  la  promozione  e  per  l'attuazione  di  tali  accordi,
programmi  o  progetti  sono  coinvolti,  ognuno  per  le  specifiche
attivita', le Regioni e le Provincie  autonome,  il  Ministero  della
salute, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri; 
 
                             Si conviene 
 
  1. Il Ministero della Salute, le Regioni e  le  Province  autonome,
ciascuno per la  propria  competenza,  sono  impegnati  a  perseguire
programmi  per  l'appropriato   utilizzo   nazionale   dei   prodotti
medicinali emoderivati, con particolare riferimento ai fattori  della
coagulazione derivanti dalla  lavorazione  del  plasma  raccolto  sul
territorio nazionale,  in  linea  con  le  evidenze  di  efficacia  e
sicurezza prodotte dalla letteratura internazionale. 
  2.  Ai  fini  di  un  utilizzo  razionale  ed  etico  dei  prodotti
medicinali  o  prodotti  intermedi  derivati  dal  plasma   nazionale
eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale, tenuto conto di quanto
previsto al punto 1 e le disposizioni vigenti in materia, senza  fini
di lucro, viene promosso l'avvio di specifici  accordi,  programmi  o
progetti, nell'ambito dei quali si possono prevedere l'esportazione o
la cessione dei medicinali emoderivati o dei  prodotti  intermedi  di
lavorazione  del  plasma,  eccedenti  il  fabbisogno  nazionale,   il
supporto  all'organizzazione  dei  sistemi  trasfusionali  dei  Paesi
destinatari degli interventi, la  formazione  e  addestramento  delle
risorse  umane,   nonche'   il   supporto   alla   progettazione   ed
implementazione di reti  assistenziali  per  i  pazienti  affetti  da
emofilia e da malattie emorragiche congenite (MEC). 
  3.  Per  le  predette  finalita',  il   Ministero   della   salute,
avvalendosi del Centro Nazionale Sangue nell'ambito delle risorse  ad
esso assegnate, in collaborazione con le Regioni e Province  Autonome
interessate, con l'ausilio tecnico-scientifico di qualificati esperti
di  settore  e  la  sinergia  con  organizzazioni   professionali   e
associazioni di settore  presenti  in  Italia  e  tenendo  conto  dei
programmi di collaborazione su base multilaterale e bilaterale: 
    a)  identifica  promuove  e  supporta   programmi,   progetti   o
protocolli a valenza umanitaria e scientifica, al fine  di  garantire
un  utilizzo  etico,  razionale  ed  economicamente  sostenibile  dei
farmaci emoderivati e delle loro frazioni intermedie di  lavorazione,
eccedenti i fabbisogni nazionali; 
    b) supporta l'organizzazione del sistema trasfusionale dei  Paesi
destinatari  dell'intervento,  anche  attraverso  la   formazione   e
l'addestramento   del   personale,   nonche'   la   progettazione   e
l'implementazione  di  servizi/reti  assistenziali  per  i   pazienti
affetti da malattie emorragiche congenite (MEC). 
  4. Le attivita' sopra indicate, finalizzate al sostegno  dei  Paesi
carenti nella disponibilita' di prodotti emoderivati,  devono  essere
svolti senza fini di lucro e senza  oneri  aggiuntivi  per  gli  Enti
interessati. Il recupero dei costi di produzione (costi di raccolta e
costi di lavorazione)  ove  applicato,  ha  come  riferimento  almeno
quanto  addebitato  dall'industria  di  frazionamento   quali   costi
specifici e  generali  per  la  produzione  dei  prodotti  medicinali
emoderivati. Le modalita' di recupero dei costi di  produzione  delle
Regioni e  Province  Autonome  devono  trovare  esplicitazione  negli
accordi. 
  5. Il Ministero della Difesa si impegna a supportare  i  programmi,
progetti o protocolli a valenza umanitaria e scientifica  di  cui  ai
punti 2, attraverso  il  trasporto  dei  prodotti  emoderivati,  gia'
preventivamente imballati  per  garantirne  l'integrita'  durante  il
viaggio e conferiti presso le basi nazionali di partenza dei  vettori
verso gli «entry point» appositamente individuati nei territori e per
il  periodo  in  cui  si   svolgono   le   missioni   internazionali,
compatibilmente con le prioritarie esigenze istituzionali  e  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 
  6. Il Ministero degli Affari  Esteri  si  impegna  a  promuovere  o
sostenere  accordi,  programmi  o  progetti,  di  cui  al  punto   2,
nell'ambito  delle  attivita'  di  programmazione,   elaborazione   e
applicazione degli indirizzi della politica di cooperazione  e  delle
politiche di settore relative alla sanita', nonche' nell'ambito degli
interventi  di  emergenza,  per  i  quali  prevede  la  cessione  dei
medicinali emoderivati, dei prodotti  intermedi  di  lavorazione  del
plasma, la crescita dell'organizzazione del sistema  trasfusionale  e
della rete assistenziali delle MEC. 
  7. Le  Regioni  e  le  Province  autonome,  nell'ambito  di  propri
accordi, programmi o progetti, secondo le norme vigenti, si impegnano
a cedere, per il tramite delle Aziende di produzione  di  emoderivati
con cui hanno stipulato le convenzioni, i medicinali emoderivati o  i
relativi prodotti intermedi di lavorazione del  plasma,  eccedenti  i
fabbisogni nazionali, al fine di prevenirne la scadenza  per  mancato
utilizzo, anche con recupero dei costi di produzione. 
  8. Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente  atto  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
    Roma, 7 febbraio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
 
 
Il Segretario: Siniscalchi