IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni  e
integrazioni, che detta gli indirizzi  alle  Regioni  in  materia  di
provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere  sul
Fondo sanitario nazionale; 
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di
cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento
al tasso di inflazione programmato; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di  parte  corrente
alle Regioni e Province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  in  particolare  l'art.
32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, la  Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724 e  dell'art.  1,  comma  144,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n.  296  (finanziaria  2007),  che
all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso  a  carico  della
Regione Sicilia nell'ordine del  49,11  per  cento  e  al  comma  836
stabilisce che la  Regione  Sardegna,  dall'anno  2007,  provveda  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la propria delibera del 13 maggio 2010, n. 5 (G.U. n. 207 del
4 settembre 2010), concernente la ripartizione della quota  di  parte
corrente del Fondo sanitario nazionale 2009, che  ha  accantonato  la
somma di 3.550.000,00 euro  per  l'assistenza  e  cura  dei  soggetti
affetti dal morbo di Hansen e loro familiari; 
  Vista la nota del Ministro della salute del  6  dicembre  2012,  n.
9969, con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto  tra  le
Regioni a statuto ordinario e alla Regione  Siciliana  delle  risorse
vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen  e
ai loro familiari a valere sulle disponibilita' del  Fondo  sanitario
nazionale per l'anno 2009; 
  Tenuto conto che nella citata proposta del  Ministro  della  salute
viene precisato che la Regione Emilia-Romagna ha  dichiarato  di  non
aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima
Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
(Conferenza Stato - Regioni), sancita nella  seduta  del  25  ottobre
2012, (Rep. atti n. 210/CSR); 
  Tenuto conto che nella  citata  intesa  della  Conferenza  Stato  -
Regioni viene chiaramente espresso che  il  Ministero  della  salute,
sulla base dell'avviso fornito dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ha precisato che «le somme sono dovute solo  nei  limiti  di
quanto erogato in via anticipatoria dalle  Regioni,  sulla  base  del
numero  di  soggetti  aventi  diritto  al  sussidio;  la   differenza
costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non puo' essere
riassegnata ad altro titolo»; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata in G.U. n. 122/2012), da cui e' emerso che  le  risorse
effettivamente erogate alle Regioni, a titolo  di  rimborso,  per  il
finanziamento di sussidi economici ai cittadini affetti dal morbo  di
Hansen e ai loro familiari, risultano  sistematicamente  inferiori  a
quelle allo scopo  accantonate  e  ritenuta  pertanto  opportuna,  in
occasione di futuri riparti, una revisione degli importi accantonati; 
  Vista  la  nota  n.  5314-P  del  21  dicembre  2012,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle  disponibilita'  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale 2009, vincolate all'erogazione di provvidenze a  favore  di
cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai  loro  familiari,  pari  a
3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario e
alla Regione Siciliana la somma di 1.511.274,51 euro a  fronte  delle
richieste pervenute e tenendo conto della quota di  compartecipazione
a carico della Regione Sicilia pari a 155.070,96 euro. 
  2. In  conformita'  con  quanto  previsto  dall'intesa  sancita  in
Conferenza Stato  -  Regioni  di  cui  alle  premesse,  la  somma  di
2.038.725,49 euro  -  risultante  dalla  differenza  tra  le  risorse
complessivamente vincolate sul Fondo sanitario nazionale 2009, pari a
3.550.000,00 euro e quelle che  vengono  assegnate  con  la  presente
delibera, pari a 1.511.274,51 euro - costituisce un'economia  per  il
bilancio dello Stato e non puo' essere oggetto  di  assegnazione,  ad
altro titolo, a favore delle Regioni. 
  3. Le risorse disponibili sono ripartite  tra  le  Regioni  secondo
quanto  indicato  nella  tabella  allegata,  che  costituisce   parte
integrante della presente delibera. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 291