IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  18  aprile
1951, n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.  496,  sulla
disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, recante il riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1,  comma  2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288; 
  Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che  affida
al Ministro delle finanze l'emanazione,  con  riferimento  ai  giochi
pubblici, di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle modalita' e dei
tempi di gioco, della corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi
dovuti a qualsiasi titolo nonche' l'articolo 12, comma 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, concernente la stessa potesta' regolamentare
in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in
particolare, l'articolo 25, comma  2,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173,  recante  disposizioni  in  merito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in  attuazione  dell'articolo  12,
comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.  383,  con  il  quale  si e'
provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi  e
scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'articolo  4  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, con il quale sono  state  dettate  disposizioni  in  materia  di
unificazione delle competenze in materia di giochi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
marzo 2006, n. 111, recante norme  concernenti  la  disciplina  delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse  dei
cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai  sensi  dell'articolo
1, comma 286, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  ed  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
  Visto l'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248,  che  demanda  ad  un  regolamento  ministeriale
l'istituzione delle scommesse a distanza a quota fissa con  modalita'
di interazione diretta tra i singoli giocatori; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni,  recante   attuazione   della   direttiva   2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del  sistema  finanziario  a
scopo di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva  2006/70/CE  che
ne reca misure di esecuzione; 
  Visto l'articolo 12, comma  1,  lettera  g)  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, che stabilisce le misure dell'aliquota di imposta
unica e della posta unitaria di gioco; 
  Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n.
88, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'  europea»,   che   ha
introdotto nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza; 
  Visto, in particolare, il comma 12 del  citato  articolo  24  della
legge n. 88 del 2009, il quale dispone che la disciplina dei  singoli
giochi da esercire e raccogliere  a  distanza  e'  introdotta  ovvero
adeguata con regolamenti  ministeriali  e  che,  nel  rispetto  della
disciplina dei giochi, che con provvedimenti del  direttore  generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede  alla
istituzione dei singoli giochi,  alla  definizione  delle  condizioni
generali  di  gioco  e  delle   relative   regole   tecniche,   anche
d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di  partecipazione  al
gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o  proventi,
ed alla variazione della misura del prelievo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, in  applicazione  del  quale  l'Agenzia  delle
Dogane ha incorporato  l'Amministrazione  Autonoma  dei  Monopoli  di
Stato  a  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  assumendo   la   nuova
denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
  Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi  della
direttiva 98/34/CE, che prevede una  procedura  di  informazione  nel
settore delle norme e delle regole tecniche e delle  regole  relative
ai servizi dell'informazione, sono stati  assolti  con  procedura  n.
2012/0029/I del 16 gennaio 2012,  alla  quale  ha  fatto  seguito  il
periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza  del
26 luglio 2012 della Sezione consultiva per gli atti normativi; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-2080 del 28 febbraio 2013; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento definisce le  regole  generali  relative
alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione  diretta  fra
giocatori su  eventi  sportivi  e  su  eventi  non  sportivi  nonche'
l'imposta unica ad esse applicabile. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) AAMS, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
  b)  abbinamento,  l'individuazione  da  parte  del   concessionario
dell'effettiva sovrapposizione, anche parziale, di una o piu' offerte
di scommessa tra loro; l'abbinamento non determina l'instaurazione di
qualsivoglia  rapporto  contrattuale  fra  i  giocatori  che  abbiano
effettuato le relative offerte di scommessa, che resta instaurato con
il solo concessionario; 
  c) accettazione, la procedura di verifica da parte  di  AAMS  delle
offerte di scommessa effettuate sulla  piattaforma  di  raccolta  del
singolo concessionario e da questo trasmesse al sistema centralizzato
di AAMS al fine di verificare la  loro  validita'  e  rispondenza  ai
criteri fissati da AAMS stessa. Successivamente  all'accettazione  da
parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate  sulla  piattaforma
di raccolta potranno essere abbinate dal  concessionario  con  una  o
piu' offerte di scommessa; 
  d) certificazione, la certificazione della  piattaforma  di  gioco,
resa  da  un  ente  di  certificazione  accreditato,  ai  sensi   del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio  2008,  da  un  organismo  nazionale  di  accreditamento
comunitario o di altro Stato, secondo quanto  previsto  dal  presente
decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS; 
  e) codice  identificativo  dell'offerta  di  scommessa,  il  codice
univoco generato dal sistema  centralizzato,  attribuito  a  ciascuna
offerta di scommessa accettata  da  AAMS;  il  codice  identificativo
viene  comunicato  dal  concessionario  ai  giocatori  e   garantisce
l'accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato  di  AAMS
della  relativa  offerta  di  scommessa  ai  fini  di  un   possibile
abbinamento; 
  f)  codice  identificativo  dell'abbinamento,  il  codice   univoco
generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento;
il codice identificativo e' dato in risposta  a  ciascun  abbinamento
realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalita'
definite dal protocollo; 
  g) commissione, qualsiasi importo addebitato ad  un  giocatore  per
l'utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione
sulle vincite; 
  h) commissione sulle vincite, l'importo  che  in  caso  di  vincita
netta di un  giocatore  in  un  singolo  mercato,  il  concessionario
addebitera' a tale giocatore alla liquidazione  del  mercato  stesso,
trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo; 
  i) concessionario,  il  soggetto  titolare  della  concessione  per
l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui  all'articolo
24, comma 13, della legge 7 luglio  2009,  n.  88,  autorizzato  alla
raccolta  a  distanza  di  scommesse  con  interazione  diretta   fra
giocatori ai sensi del presente decreto; 
  l) conto di gioco, indica il  contratto  tra  il  giocatore  ed  il
concessionario, di cui all'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio
2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS; 
  m)  esposizione  massima,  in  relazione  a  ciascuna  offerta   di
scommessa l'importo massimo che il giocatore e' disposto a mettere in
gioco; 
  n) evento, l'evento, anche non sportivo, relativamente al quale  il
concessionario offre i mercati  che  sono  pubblicati  nel  programma
ufficiale AAMS; 
  o) giocatore, ciascuna persona  fisica  identificabile  tramite  il
codice fiscale, che, avendo sottoscritto un  contratto  di  conto  di
gioco  per  la  partecipazione  del   gioco   a   distanza   con   il
concessionario,   accede   alla   piattaforma   di    raccolta    del
concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione  telematica
o telefonica; 
  p) gioco sicuro legale e responsabile, le modalita'  di  gioco  con
vincita  in  denaro  adottate  dal  concessionario,  sulla  base  dei
provvedimenti di AAMS, al fine di  garantire  la  tutela,  sia  degli
interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici; 
  q)  imposta  unica,  l'imposta  disciplinata  dall'articolo  9  del
presente decreto; 
  r) liquidazione del mercato,  fase  in  cui  viene  individuata  la
vincita netta del giocatore,  all'esito  di  un  evento  oggetto  del
mercato; 
  s) mercato,  l'insieme  degli  esiti  pronosticabili  per  un  tipo
scommessa relativamente ad un evento. Per ogni evento possono  essere
istituiti uno o piu' mercati, sulla  base  del  palinsesto  ufficiale
AAMS o  dell'eventuale  programma  di  avvenimenti  personalizzati  e
complementari; 
  t) offerta di scommessa, un'offerta «banco» o un'offerta «puntata».
L'offerta di scommessa indica  l'esposizione  massima  prescelta  dal
giocatore e, sulla base delle regole  pubblicate  dal  concessionario
titolare della piattaforma, i parametri per la  determinazione  della
quota al momento dell'abbinamento; 
  u) offerta «banco», e' la proposta  di  una  scommessa,  effettuata
sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente  ad  oggetto
il non realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno  di
una determinata  tipologia  di  scommessa  per  un  mercato.  L'esito
pronosticato dal giocatore e' l'opposto  dell'esito  pronosticato  in
una offerta «puntata»; 
  v) offerta «puntata», e' la proposta di una  scommessa,  effettuata
sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente  ad  oggetto
il realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di  una
determinata  tipologia  di  scommessa   per   un   mercato.   L'esito
pronosticato dal giocatore e' l'opposto  dell'esito  pronosticato  in
una scommessa «banco»; 
  z) piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante  la
quale il concessionario gestisce il servizio  di  scommesse  a  quota
fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco  e'
registrato presso AAMS; 
    aa) posta di gioco,  e'  l'importo  scommesso  dal  giocatore  in
relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate; 
  bb) programma ufficiale o palinsesto, indica l'elenco degli  eventi
sportivi e non sportivi nonche'  dei  relativi  mercati  istituiti  e
pubblicati da AAMS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n.  111  e  sue
modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse; 
  cc) programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica
l'elenco degli avvenimenti  sportivi  e  non  sportivi,  nonche'  dei
relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS  ai
sensi del provvedimento di cui all'articolo 12 comma  1,  lettera  m)
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  dd)  protocollo  di  comunicazione,  il   protocollo   applicativo,
adottato con  provvedimento  di  AAMS,  che  il  concessionario  deve
adottare  per  il  colloquio  in  via  telematica  tra   la   propria
piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS; 
  ee) quota finale, il numero  che  e'  indicato  in  ogni  scommessa
abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la  somma
che  il  giocatore  potra'  vincere  qualora  l'esito  effettivo  del
relativo evento corrisponda a quello pronosticato. La quota finale e'
uguale o piu' favorevole  per  il  giocatore  della  quota  prescelta
indicata nell'offerta di scommessa originale; 
  ff) quota prescelta, il numero che e' indicato in ogni  offerta  di
scommessa  e  che,  per  tale  offerta  di  scommessa,  consente   di
determinare la  vincita  potenziale  del  giocatore  qualora  l'esito
effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato; 
  gg) sistema  centralizzato,  il  sistema  di  elaborazione  per  la
gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni  e
di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa  con
interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi  non
sportivi e l'imposta unica ad esse applicabile; 
  hh) vincita netta, l'eventuale ammontare vinto da un  giocatore  su
un singolo mercato e calcolato dal concessionario  alla  liquidazione
del mercato stesso  effettuando  la  somma  algebrica  dell'ammontare
vinto e perso dal  giocatore  su  tutte  le  scommesse  abbinate  nel
mercato stesso. L'importo scommesso dal giocatore non fa parte  della
vincita netta. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 9 luglio 2008, pone norme in materia di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento
          (CEE) n. 339/93. 
              Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13 e 19,  della
          legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  2008),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.: 
              "Art.  24.  (Adeguamento  comunitario  di  disposizioni
          tributarie). 
              (In vigore dal 29 luglio 2009) 
              (Omissis). 
              13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o  piu'
          dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
          facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato di stabilire, ai sensi  del  comma  26,  in  funzione
          delle effettive esigenze di mercato, in un  numero  massimo
          di duecento, le concessioni di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
          e' consentito: 
                a) ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  e  che
          assumono  gli  obblighi  di  cui  al  comma  15,  ai  quali
          l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di    Stato
          attribuisce concessione per la durata di nove anni; 
                b) ai soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
          l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi  di  cui
          al comma 11 attraverso rete  fisica,  rete  di  raccolta  a
          distanza, ovvero entrambe. 
                
              (Omissis). 
              19. La raccolta a distanza dei giochi di cui  al  comma
          11 e' subordinata alla stipula, anche per  via  telematica,
          di un contratto di conto di gioco tra  il  giocatore  e  il
          concessionario. Lo schema di riferimento del  contratto  di
          conto  di  gioco,  reso  disponibile   dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato sul  proprio  sito  web,  e'
          predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni  minime,
          cui restano senz'altro soggetti i  contratti  di  conto  di
          gioco in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                a) accettazione da  parte  del  concessionario  della
          regolazione del contratto  secondo  la  legge  dello  Stato
          italiano e che italiano  sia  il  foro  competente  per  le
          eventuali controversie, nel rispetto  delle  norme  vigenti
          anche di fonte comunitaria,  con  esclusione  di  forme  di
          risoluzione arbitrale delle controversie medesime; 
                b) utilizzo del conto di gioco  in  osservanza  delle
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231,  di  attuazione  della  direttiva  2005/60/CE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita' criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo,
          nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
          la relativa esecuzione; 
                c) unicita' del  contratto  di  conto  di  gioco  con
          ciascun giocatore, divieto di utilizzazione  del  conto  di
          gioco di un giocatore per la raccolta  o  l'intermediazione
          di giocate altrui, improduttivita' di frutti del  conto  di
          gioco per il giocatore, nonche'  gratuita'  della  relativa
          utilizzazione per il giocatore; 
                d) indisponibilita' da parte del concessionario delle
          somme  depositate  sul  conto  di  gioco,  fatte  salve  le
          operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
          all'esercizio dei giochi oggetto di concessione; 
                e)   tempestiva   contabilizzazione   e    messa    a
          disposizione al giocatore delle vincite  e  delle  relative
          somme,  comunque  non  oltre  un'ora  dalla  certificazione
          ufficiale del  verificarsi  dell'evento  che  determina  la
          vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista  dal
          regolamento di un singolo gioco; 
                f) accredito al giocatore, entro e  non  oltre  sette
          giorni dalla  richiesta  e  con  valuta  corrispondente  al
          giorno della richiesta, delle somme giacenti sul  conto  di
          gioco di cui  il  giocatore  chieda  al  concessionario  il
          prelievo; 
                g)  durata  del  contratto  di  conto  di  gioco  non
          superiore alla data di scadenza della concessione; 
                h)  informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati
          personali rispettosa della normativa vigente in materia; 
                i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore
          alla   trasmissione    da    parte    del    concessionario
          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  su
          richiesta di quest'ultima, di  tutti  i  dati  relativi  ai
          movimenti e ai saldi del conto di gioco; 
                l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto
          di gioco decorsi tre  anni  dalla  data  della  sua  ultima
          movimentazione.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e  finanze  1  marzo  2006,  n.  111
          (Norme concernenti la disciplina delle  scommesse  a  quota
          fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli  e
          su eventi non sportivi da adottare ai  sensi  dell'art.  1,
          comma  286,  della  legge  30  dicembre  2004,   n.   311),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67: 
              "Art. 5.Programma ufficiale. 
              1. L'elenco delle  discipline  sportive  nonche'  delle
          categorie  di  avvenimenti  non  sportivi  e'  definito  ed
          aggiornato con decreto di AAMS. 
              2.   AAMS   predispone,   anche   su    proposta    dei
          concessioriari, e rende pubblico, con  periodicita'  almeno
          mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi
          e non sportivi, sui  quali  sono  ammesse  scommesse.  Tale
          programma costituisce l'unico documento in  riferimento  al
          quale le scommesse possono essere accettate. In  esso  sono
          riportati, per ciascun avvenimento: 
                a)  la  disciplina  sportiva  o   la   categoria   di
          appartenenza per gli avvenimenti non sportivi; 
                b) data ed ora di chiusura dell'accettazione; 
                c) tipologie di scommessa ammesse. 
              3.  Ogni   variazione   al   programma   ufficiale   e'
          tempestivamente comunicata ai concessionari. 
              4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al  comma
          2, il concessionario redige il  programma  di  accettazione
          contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile
          per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma  di
          accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali  non
          sono accettate scommesse singole, ma  unicamente  scommesse
          multiple.   Per   ogni   avvenimento,   il   programma   di
          accettazione indica l'orario  di  apertura  e  di  chiusura
          dell'accettazione  delle   scommesse.   Il   programma   di
          accettazione  e'  pubblicato  nei  luoghi  di  vendita   e,
          relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario
          provvede a darne diffusione attraverso i canali  utilizzati
          per  la  raccolta;  ogni   variazione   al   programma   di
          accettazione    e'    tempestivamente    comunicata     dal
          concessionario al pubblico con  le  medesime  modalita'.  I
          concessionari  possono  definire  quote  diverse   per   le
          scommesse effettuate presso i luoghi di vendita  e  per  le
          scommesse telematiche. 
              5.  La  chiusura  dell'accettazione  e'  stabilita   in
          relazione all'avvenimento ed alla  tipologia  di  scommessa
          prevista per lo stesso. 
              6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, e'
          quello del totalizzatore nazionale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera  m),
          del decreto legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile), 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,  n.
          97: 
              "1.  Al  fine  di  assicurare  maggiori   entrate   non
          inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con  propri
          decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto puo': 
              (Omissis). 
              m) fissare le modalita' con le  quali  i  concessionari
          delle scommesse a quota fissa su sport e  su  altri  eventi
          offrono propri programmi di  avvenimenti  personalizzati  e
          complementari  a  quello   ufficiale,   fermo   il   potere
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  di
          certificare i relativi esiti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          ulteriori criteri: 
              1)     asseverazione     preventiva,      da      parte
          dell'Amministrazione,   degli    eventi    del    programma
          complementare del concessionario; 
              2)  acquisizione  in  tempo   reale,   da   parte   del
          totalizzatore  nazionale,  degli   eventi   del   programma
          complementare e dei loro esiti.".