IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'articolo 2, comma 1,  del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, che prevede che le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i  quali  sia  stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'articolo
3, del medesimo decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  ivi  inclusi  i
pagamenti in favore degli enti locali,  maturati  alla  data  del  31
dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di  liquidita',   in   deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,  n.  281,
con  certificazione  congiunta  del  Presidente  e  del  responsabile
finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme  da  destinare  ai
predetti  pagamenti,  a  valere  sulle  risorse  della  "Sezione  per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle  province  autonome  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari" pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi  dell'articolo  1,
comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35; 
  Visto l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, che dispone che una quota pari al 10 per  cento  della  dotazione
complessiva della predetta "Sezione per assicurare la liquidita' alle
regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili diversi da  quelli  finanziari  e  sanitari"  e'
accantonata  per  essere  destinata,  entro  il  31   ottobre   2013,
unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza  e  con
le medesime procedure ivi previste, ad  anticipazioni  di  liquidita'
per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2, richiesti in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo 2 e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2013. 
  Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, che dispone che  le  somme  di  cui  al  comma  1  da  concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  15
maggio 2013; 
  Visto il medesimo comma 2, dell'articolo 2, che dispone,  altresi',
che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita'
di riparto, diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  punto
precedente; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, che dispone che alla  verifica  degli  adempimenti  di  cui  alle
lettere a), b) e c), del comma 3, dello stesso articolo 2,  ai  quali
e' subordinata l'erogazione delle anticipazioni, provvede un apposito
Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  coordinato  dal
Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato; 
  Considerato che il suddetto Tavolo e' stato istituito con Determina
del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013; 
  Considerato che le Regioni hanno  attestato  che  le  richieste  di
anticipazione di liquidita' per i pagamenti  dei  debiti  di  cui  al
citato articolo 2, comma  1,  del  decreto  8  aprile  2013,  n.  35,
considerano  debiti  non  estinti  alla  data  dell'8   aprile;   non
riguardano debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerano debiti
perenti che hanno copertura nell'apposito fondo; riguardano debiti  i
cui pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilita'
interno; saranno supportate da adeguata copertura per la restituzione
delle anticipazioni concesse; 
  Considerato  che  le  suddette  richieste   di   anticipazione   di
liquidita' per i pagamenti dei debiti di cui al  citato  articolo  2,
comma 1, del decreto 8 aprile 2013, n.  35,  non  estinti  alla  data
dell'8 aprile 2013, sono pari a 10.598,78 milioni di euro; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sancito in Conferenza Stato-Regioni nella  seduta
del 9 maggio 2013, con il quale e' stato definito il riparto  tra  le
Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  delle  risorse
della "Sezione per assicurare  la  liquidita'  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari",  come  modificato
dalla tabella allegata al Parere della  Conferenza  delle  Regioni  e
delle Province autonome n. 13/40/SR01/C2 del 9 maggio 2013; 
  Considerata l'opportunita' di provvedere  ad  un  iniziale  riparto
delle risorse della predetta "Sezione per  assicurare  la  liquidita'
alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" al fine
di aderire alle richieste che le regioni e le province autonome hanno
rappresentato  all'atto  dell'adozione  del  suddetto  Accordo,   con
particolare  riferimento  alla  richiesta  avanzata,   in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' il Governo si faccia
carico, in sede di conversione del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, della proposta emendativa all'articolo 2  del  medesimo  decreto,
volta  a  consentire  alle  Regioni  e  alle  Province  autonome   la
possibilita' di utilizzare parte delle suddette risorse per il  patto
di stabilita' verticale incentivato  di  cui  all'articolo  1,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Considerata, pertanto, l'opportunita' di ripartire gli  importi  di
euro 2.527.993.719 per l'anno 2013 e di euro 3.727.993.719 per l'anno
2014, nelle more della  conversione  in  legge  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35; 
  Considerato che l'articolo 2, comma 6, del citato  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, dispone  che  il  pagamento  dei  debiti  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  deve  riguardare,  per  almeno  due  terzi,
residui  passivi  con  copertura  in  bilancio,  anche  perenti,  nei
confronti  degli  enti  locali,  a  fronte   dei   quali   vi   siano
corrispondenti residui attivi degli enti  locali  stessi,  ovvero  la
totalita'  dei  suddetti   residui   passivi,   ove   questi   ultimi
risultassero inferiori; 
  Considerato  altresi'  che  l'articolo  6, comma  1,   del   citato
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dispone che i  pagamenti  di  cui
all'articolo 2 comma 1 sono effettuati dando priorita', ai  fini  del
pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e  che,  tra
piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto,  il  pagamento  deve
essere imputato al credito piu' antico, come risultante dalla fattura
o dalla richiesta equivalente di pagamento; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui  al  richiamato articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, alla ripartizione dell'importo di
5.630.388.694,20, pari al 90 per  cento  delle  disponibilita'  della
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle  province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi
da quelli  finanziari  e  sanitari",  come  rideterminato  a  seguito
dell'emendamento richiesto dalle Regioni in merito al patto verticale
incentivato; 
 
                               Decreta 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Alle Regioni che hanno effettuato richiesta di anticipazioni  di
liquidita' ai sensi  dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, sono attribuite, sulla base dell'Accordo  sancito
in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, risorse per  effettuare
pagamenti di debiti certi liquidi  ed  esigibili  alla  data  del  31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto  termine,
diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'articolo  3,  del
medesimo decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ivi inclusi i  pagamenti
in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012.
L'importo delle predette  somme  attribuite  a  ciascuna  Regione  e'
indicato nell'allegata tabella che e' parte integrante  del  presente
decreto. 
  2. I pagamenti di cui al presente articolo,  riguardanti  i  debiti
non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono effettuati, per almeno
due terzi, con riferimento ai  residui  passivi,  anche  perenti  con
copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte  dei
quali vi  siano  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti  locali
stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori,  i
pagamenti riguardano la loro totalita'. 
  3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i  pagamenti
sono effettuati dando priorita' ai crediti non  oggetto  di  cessione
pro soluto e, tra piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto,  a
quelli relativi al credito piu' antico, come risultante dalla fattura
o dalla richiesta equivalente di pagamento. 
  4. In sede di riparto della quota pari  al  10  per  cento  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  si
terra' conto anche  della  liquidita'  non  attribuita,  ivi  inclusa
quella  delle  riassegnazioni  conseguenti  ad  eventuali   verifiche
negative effettuate dal Tavolo tecnico di cui all'articolo  2,  comma
4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in merito agli adempimenti
di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, dello stesso  articolo,
richiesti alle Regioni e Province autonome. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 maggio 2013 
 
                                   Il Ragioniere Generale dello Stato 
                                                               Canzio